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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23032/2026

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di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito sui motivi del ricorso e sui motivi aggiunti, chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Milano ha confermato lamisura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Monza per reati fiscali (false fatturazioni) e perriciclaggio.2.

Presentando ricorso, l’indagato deduce quanto segue.2.1 Incompetenza territoriale ex art. 18 d. lgs. n. 74/2000 e 8 cod. proc. pen.La competenza milanese è stata determinata in via residuale, ex art. 18,comma 2, d. lgs. n. 74/2000, nel luogo ove si trova la sede della societàutilizzatrice delle fatture inesistenti ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di Milano), unavolta esclusa la possibilità di individuare il luogo di emissione delle F.O.I., edesclusa altresì, dato l’ampio ricorso a strumenti e piattaforme elettroniche dilocalizzazione incerta, la possibilità di individuare il luogo in cui è avvenuta l’attivitàoggetto dell’imputazione di riciclaggio.In realtà, si sostiene nel ricorso, è la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. adessere inesistente, come riconosciuto dallo stesso Giudice per le indaginipreliminari che ne ha sancito la fittizietà e la esclusiva destinazione ad operazionidi acquisto fittizio.Per contro, la competenza in Roma è suffragata da elementi concreti: la [OSCURATO:SOCIETA]. è una società esistente, con sede e personale propri, ove sono staticondotti accertamenti da parte della Guardia di Finanza.

La società [OSCURATO:SOCIETA]ha effettuato cessioni di pacchetti di sms alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,movimentando capitali in parte a mezzo bonifici, in parte in criptovalute ed in parteTra le due società, quindi, la seconda, in Roma, è una entità effettiva, mentrela prima, in Milano, è inesistente.Anche in relazione alla contestazione di riciclaggio, la competenza vadeterminata in Roma, luogo del primo atto (la vendita simulata di pacchetti di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) del segmento della condotta tipicain cui è stato ravvisato il riciclaggio.2.2 Violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., per mancatatrasmissione degli atti di indagine nel termine di cinque giorni.Il tribunale ha ritenuto infondata la doglianza di tardivo invio delladocumentazione processuale, sull’errato presupposto dell’arrivo dei documenti il16 dicembre 2025, mentre il CD contenente l’incartamento processuale,unitamente ad un interrogatorio sopravvenuto, reca il timbro del 19 dicembre,quindi fuori termine.2.3 Inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 178 cod. proc. pen., 111 Cost.e 6 CEDU, per indisponibilità dei supporti audio.A fronte della richiesta della difesa, di estrazione di copia dei supportiinformatici di interesse, in quanto oggetto di parziale citazione nell’ordinanzacustodiale, l’ufficio della Procura circoscriveva la messa a disposizione dei soli‘spezzoni intercettivi’ indicati dai numeri progressivi citati nella motivazione delprovvedimento custodiale, in violazione del diritto di provare conoscendo gli atti afondamento, limitatamente a quelli preselezionati dalla pubblica accusa e condivisidal Giudice per le indagini preliminari.2.4 Omessa motivazione sui rilievi tecnici formulati nella consulenza di parte.L’ordinanza non ha menzionato né minimamente argomentato in relazioneall’elaborato tecnico del consulente Iorio.2.5 Insussistenza del fumus dei reati (capi 1 e 3).

Inesistenza della gravitàindiziaria, carenza di motivazione sul punto.L’ipotesi posta a base della misura genetica si fonda su mere supposizionismentite dalla realtà dei fatti.Si contesta, da parte della difesa, la simulazione di cessioni di pacchetti diSMS da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a ‘copertura’ egiustificazione di un flusso di denaro (superiore ai tre milioni di euro) di originecinese che, arrivato alla [OSCURATO:SOCIETA]., sarebbe stato poi ‘polverizzato’ a favoredi soggetti non individuati.La tesi, che non individua, né ipotizza l’origine illecita della predetta massa didenaro, è smentita in ogni articolazione da (i) la dimostrata effettività delletransazioni – misurate da operatori esterni non influenzabili dal ricorrente -, (ii) lacoerenza della filiera operativa che dal fornitore dei pacchetti ([OSCURATO:SOCIETA].)passava al rivenditore e gestore ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) della piattaforma incui gli SMS circolavano ([OSCURATO:PERSONA]) per giungere al cliente finale che utilizzavai pacchetti ([OSCURATO:PERSONA] services Ltd.), (iii) la coerenza economicadell’intera operazione e la effettività dei dati risultanti dai CDR (call detail record)che attestano l’instradamento di 10 milioni di SMS nel periodo rilevato.2.6 Carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e loro attualità.L’indagato ha dismesso ogni carica formale dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con ciòneutralizzando ogni rischio di recidiva.L’indagato, radicato in Italia con la propria famiglia, non ha mai manifestatoalcuna intenzione di allontanarsi, ciò che rende infondata e non concreta l’ipotesidi fuga e la connessa esigenza cautelare.3.

Con memoria depositata il 13 aprile 2029, la difesa ha ribadito leargomentazioni svolte nei primi quattro motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato poiché basato su motivi infondati, oltre che, in largamisura, reiterativi e, quindi, inevitabilmente, generici.2.

Sulla contestata competenza territoriale, la difesa ribadisce gli argomentigià formulati innanzi al Tribunale e dal Tribunale rigettati con motivazioneincentrata sulla impossibilità di determinare in base al criterio principe dellaconsumazione (ex art. 8 cod. proc. pen.) il locus commissi delicti, in relazione alreato più grave in contestazione, quello di riciclaggio.Questo primo passaggio del procedimento logico seguito dal Tribunale ècorretto: sulla base della contestazione del riciclaggio (“In luogo sconosciuto”recita il terzo capo di imputazione provvisoria) e di una descrizione della intrapresacriminale come svolta tra città differenti da parte di autori con residenze varie(Aosta, Milano, Roma), il riferimento alla sede romana della società è puramentevirtuale, trattandosi di società solo formalmente effettiva ed attiva.

Né risultacorretto affermare (pg. 4 del ricorso) che in Roma sia stato compiuto il primo attodella condotta tipica di riciclaggio, attraverso la vendita simulata da [OSCURATO:SOCIETA]a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di flussi di sms, data “la specchiata attitudine degliindagati a creare documentazione artificiosa a supporto delle operazioni fatturate”e l’uso sistematico di piattaforme online, quindi non riferibili geograficamente allaCapitale.Dopo questo primo passaggio, che esclude il reato di riciclaggio dallevalutazioni sulla competenza, va altresì ritenuta corretta la successivaconsiderazione, che appunta l’attenzione, al predetto fine, sull’emissione di fattureper operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. n. 74/2000) descritta nel primo capodell’imputazione provvisoria, trattandosi del secondo reato in ordine di gravità edell’unica imputazione residua nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In relazione ad essa, in presenza delle medesime incertezze in ordine al locuscommissi delicti, derivanti dalla stessa formula usata per descrivere i fatti (“Inluogo sconosciuto”, si legge nell’imputazione) oltreché dalla indiscutibile modalitàevasiva di realizzazione della documentazione necessaria per la commissione delreato, appare corretto il riferimento giurisprudenziale indicato nel provvedimentoimpugnato (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 – 01) laddovesi afferma che in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il ‘luogo in cui il reato è statoconsumato’ quale criterio determinativo della competenza ex art. 8, comma 1,cod. proc. pen. debba essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei afondare una ragionevole certezza allo stato degli atti, potendo non coincidere conla sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali.Il precedente ora ricordato precisa altresì quale sia la conseguenza, ai finidella competenza, della mancata individuazione del luogo in cui il reato è statoconsumato, ricordando che dalla inapplicabilità della disposizione dell'art. 8,comma 1, cod. proc. pen. discende la competenza del «giudice del luogo diaccertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, riferibile inquesto caso a quello dell’ufficio che ha per primo iscritto la notitia criminis,identificato nel provvedimento impugnato, con indicazione non contestata dalladifesa, nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.Per le ragioni sopradette, l’eccezione di incompetenza va respinta.3.

In relazione al secondo motivo, l’eccezione decadenziale formulata dalladifesa non risulta supportata dalla documentazione dalla stessa allegata, che, anzi,pare confutarla.

Dalla lettura del documento depositato in data odierna, risulta,infatti, l’invio, ‘in unione’ agli atti già inviati (e tempestivamente pervenuti il 16dicembre 2025, secondo quanto attestato dal Tribunale) del verbaledell’interrogatorio dell’indagato svoltosi il giorno 15 dicembre, quindi in epocasuccessiva all’invio della richiesta di riesame.Ciò smentisce quanto si sostiene nel ricorso (ove si menziona – pg. 4 – “l’invioad opera del pm del CD con il fascicolo, unitamente ad un interrogatoriosopravvenuto”) dimostrando che le spedizioni di documenti furono distinte, laprima, tempestiva, concernente la documentazione posta a base dell’istanzacautelare e la seconda riguardante l’interrogatorio.A questa seconda, l’invocato termine decadenziale non si applica, poiché intema di misure cautelari personali, l'inefficacia del vincolo ai sensi dell'art. 309,comma 10, cod. proc. pen. si determina nel solo caso di omessa trasmissione altribunale del riesame degli atti selezionati dal Pubblico ministero e da questi, inprecedenza, inviati al Giudice per le indagini preliminari a fondamento dellarichiesta, posto che solo in tal caso risulta violata la catena di trasmissione previstadal combinato disposto degli artt. 291 e 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen. (Sez.2, n. 10431 del 04/03/2026, Evangelista, Rv. 289613 – 01).D’altra parte, trattandosi di verbale di interrogatorio del Pubblico ministerosvoltosi ben dopo la richiesta di riesame (e solo un giorno prima della scadenzadel termine di cui si denuncia il superamento) non sarebbe esigibile una maggiortempestività da parte dell’autorità procedente (inferiore ai cinque giorni di legge),né, per altro profilo, viene indicato dal difensore, pur presente all’incombenteistruttorio a fianco del proprio cliente, quale vulnus concreto abbia potuto la difesasubire dal ritardato invio del verbale di un atto dalla stessa partecipato.4.

Con il terzo motivo si lamenta la mancata ostensione di intercettazioniulteriori rispetto a quelle poste a base della richiesta cautelare e menzionate nelprovvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari.L’eccezione è infondata, costituendo ius receptum che spetti al Pubblicoministero la scelta, nella fase delle indagini, del materiale da inviare (econseguentemente ‘scoprire’) ai fini della richiesta cautelare, incluse leintercettazioni telefoniche, per evidenti ragioni investigative che possonosuggerire la selezione delle telefonate al fine di evitare di ‘bruciare’ eventualiulteriori strade investigative ancora non percorse.Oltre che nelle stesse pronunce indicate dalla difesa, come correttamenteevidenziato nel provvedimento impugnato (pg. 11), il principio è stato ribadito insentenze successive (ex multis, Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv.281689 – 01; Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, Rv. 281974 – 01).5.

Quanto alla memoria di cui si fa menzione nel quarto motivo e di cui silamenta la mancata considerazione in sede di riesame da parte del Tribunale,occorre rilevare che di essa non v’è menzione né nel ricorso per il riesame né nelverbale dell’udienza in cui il riesame è stato discusso.

È possibile che essa sia statadepositata in occasione dell’interrogatorio del 15 dicembre 2025, come si alleganella memoria difensiva inviata prima dell’udienza, ma in assenza di richiesta ditrasmissione in unione al verbale o di deduzione sulla sua assenza, formalizzatanel corso dell’udienza, non v’è spazio per trarre alcuna specifica conclusione sulpunto, in termini di omissione di adempimenti procedurali da parte delle Autoritàprocedenti (Tribunale, Procura).Trova pertanto applicazione la regola ermeneutica per cui in tema diimpugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di una memoria difensivada parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sullacorrettezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce lafase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive,a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione delricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costruttoargomentativo del giudice di merito Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Spadaro,Rv. 288603 – 01.In assenza di alcun riferimento alla memoria, nel ricorso o nel verbale, o allespecifiche doglianze che avrebbero dovuto avere forza ‘sradicante’ delleconclusioni adottate dal provvedimento genetico e che sarebbero – in tesi – stateignorate dal provvedimento impugnato, il motivo non può che essere destinato alrigetto.6.

Il quinto motivo, attinente al quadro indiziario, si risolve in unacontestazione del merito della decisione, non consentita in questa sede.Infatti, denunciando l’asserita ‘carenza di motivazione in ordine alla gravitàindiziaria’ (pg. 10), procede all’esame del quadro indiziario contestando lavalutazione del materiale probatorio già esaminato nell’ordinanza genetica e nelladecisione del Tribunale del riesame, senza tuttavia formulare alcuna censura diillogicità manifesta del ragionamento adottato dal giudice cautelare.Il motivo di ricorso, in sostanza, propone una rivalutazione alternativa delCompendio indiziario riconosciuto e valutato senza vizi logici dal Tribunale delriesame, in violazione dei limiti del controllo di legittimità rimesso a questa Cortesui punti devoluti, notoriamente circoscritto all'esclusivo esame dell'attoimpugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti,uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'attoincensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimentoVa ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorsoper cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni dellalogica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardinola ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione dellecircostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez.3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez.

F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).7.

L’ultimo motivo, sulle esigenze cautelari, è, da un lato, aspecifico e,dall’altro, manifestamente infondato.Per il primo aspetto, esso si profonde nella contestazione della sussistenza delpericolo di fuga, profilo nemmeno evocato nell’ordinanza applicativa della misurao in quella del Tribunale del riesame.In relazione al rischio di recidiva, per contro, del tutto adeguata appare ladecisione affermativa dell’ordinanza genetica, ribadita in sede di riesame, secondocui la dismissione di ogni carica sociale – ragione addotta dalla difesa per larichiesta di rivalutazione del periculum – non costituisce elementosufficientemente tranquillizzante a fronte delle modalità realizzative dell’attivitàdelittuosa, basata sulla creazione di una ‘realtà parallela’ fatta di societàinesistenti, di clonazioni, di passaggi di denaro dematerializzati, il tutto attraversotecnologie computerizzate, accessi a piattaforme e utilizzo di applicazionielettroniche facilmente reperibili e illimitatamente replicabili anche in ambientedomestico.D’altronde, va ribadito che l'accertamento dei requisiti di attualità econcretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.richiede una prognosi incentrata sulla valutazione dei comportamenti e dellemodalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attualicondizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossimefacilitanti la riproduzione del reato (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01 nonché Sez. 1, n. 26618 del11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01).

Non vi è dubbio, sotto questo aspetto,che la condizione di restrizione domestica non impedirebbe affatto all’indagato,solo che lo volesse, di replicare le condotte contestategli.8.

Per le predette ragioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condannadell’indagato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito sui motivi del ricorso e sui motivi aggiunti, chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Milano ha confermato lamisura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Monza per reati fiscali (false fatturazioni) e perriciclaggio.2. Presentando ricorso, l’indagato deduce quanto segue.2.1 Incompetenza territoriale ex art. 18 d. lgs. n. 74/2000 e 8 cod. proc. pen.La competenza milanese è stata determinata in via residuale, ex art. 18,comma 2, d. lgs. n. 74/2000, nel luogo ove si trova la sede della societàutilizzatrice delle fatture inesistenti ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di Milano), unavolta esclusa la possibilità di individuare il luogo di emissione delle F.O.I., edesclusa altresì, dato l’ampio ricorso a strumenti e piattaforme elettroniche dilocalizzazione incerta, la possibilità di individuare il luogo in cui è avvenuta l’attivitàoggetto dell’imputazione di riciclaggio.In realtà, si sostiene nel ricorso, è la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. adessere inesistente, come riconosciuto dallo stesso Giudice per le indaginipreliminari che ne ha sancito la fittizietà e la esclusiva destinazione ad operazionidi acquisto fittizio.Per contro, la competenza in Roma è suffragata da elementi concreti: la [OSCURATO:SOCIETA]. è una società esistente, con sede e personale propri, ove sono staticondotti accertamenti da parte della Guardia di Finanza. La società [OSCURATO:SOCIETA]ha effettuato cessioni di pacchetti di sms alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,movimentando capitali in parte a mezzo bonifici, in parte in criptovalute ed in parteTra le due società, quindi, la seconda, in Roma, è una entità effettiva, mentrela prima, in Milano, è inesistente.Anche in relazione alla contestazione di riciclaggio, la competenza vadeterminata in Roma, luogo del primo atto (la vendita simulata di pacchetti di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) del segmento della condotta tipicain cui è stato ravvisato il riciclaggio.2.2 Violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., per mancatatrasmissione degli atti di indagine nel termine di cinque giorni.Il tribunale ha ritenuto infondata la doglianza di tardivo invio delladocumentazione processuale, sull’errato presupposto dell’arrivo dei documenti il16 dicembre 2025, mentre il CD contenente l’incartamento processuale,unitamente ad un interrogatorio sopravvenuto, reca il timbro del 19 dicembre,quindi fuori termine.2.3 Inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 178 cod. proc. pen., 111 Cost.e 6 CEDU, per indisponibilità dei supporti audio.A fronte della richiesta della difesa, di estrazione di copia dei supportiinformatici di interesse, in quanto oggetto di parziale citazione nell’ordinanzacustodiale, l’ufficio della Procura circoscriveva la messa a disposizione dei soli‘spezzoni intercettivi’ indicati dai numeri progressivi citati nella motivazione delprovvedimento custodiale, in violazione del diritto di provare conoscendo gli atti afondamento, limitatamente a quelli preselezionati dalla pubblica accusa e condivisidal Giudice per le indagini preliminari.2.4 Omessa motivazione sui rilievi tecnici formulati nella consulenza di parte.L’ordinanza non ha menzionato né minimamente argomentato in relazioneall’elaborato tecnico del consulente Iorio.2.5 Insussistenza del fumus dei reati (capi 1 e 3). Inesistenza della gravitàindiziaria, carenza di motivazione sul punto.L’ipotesi posta a base della misura genetica si fonda su mere supposizionismentite dalla realtà dei fatti.Si contesta, da parte della difesa, la simulazione di cessioni di pacchetti diSMS da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a ‘copertura’ egiustificazione di un flusso di denaro (superiore ai tre milioni di euro) di originecinese che, arrivato alla [OSCURATO:SOCIETA]., sarebbe stato poi ‘polverizzato’ a favoredi soggetti non individuati.La tesi, che non individua, né ipotizza l’origine illecita della predetta massa didenaro, è smentita in ogni articolazione da (i) la dimostrata effettività delletransazioni – misurate da operatori esterni non influenzabili dal ricorrente -, (ii) lacoerenza della filiera operativa che dal fornitore dei pacchetti ([OSCURATO:SOCIETA].)passava al rivenditore e gestore ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) della piattaforma incui gli SMS circolavano ([OSCURATO:PERSONA]) per giungere al cliente finale che utilizzavai pacchetti ([OSCURATO:PERSONA] services Ltd.), (iii) la coerenza economicadell’intera operazione e la effettività dei dati risultanti dai CDR (call detail record)che attestano l’instradamento di 10 milioni di SMS nel periodo rilevato.2.6 Carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e loro attualità.L’indagato ha dismesso ogni carica formale dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con ciòneutralizzando ogni rischio di recidiva.L’indagato, radicato in Italia con la propria famiglia, non ha mai manifestatoalcuna intenzione di allontanarsi, ciò che rende infondata e non concreta l’ipotesidi fuga e la connessa esigenza cautelare.3. Con memoria depositata il 13 aprile 2029, la difesa ha ribadito leargomentazioni svolte nei primi quattro motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato poiché basato su motivi infondati, oltre che, in largamisura, reiterativi e, quindi, inevitabilmente, generici.2. Sulla contestata competenza territoriale, la difesa ribadisce gli argomentigià formulati innanzi al Tribunale e dal Tribunale rigettati con motivazioneincentrata sulla impossibilità di determinare in base al criterio principe dellaconsumazione (ex art. 8 cod. proc. pen.) il locus commissi delicti, in relazione alreato più grave in contestazione, quello di riciclaggio.Questo primo passaggio del procedimento logico seguito dal Tribunale ècorretto: sulla base della contestazione del riciclaggio (“In luogo sconosciuto”recita il terzo capo di imputazione provvisoria) e di una descrizione della intrapresacriminale come svolta tra città differenti da parte di autori con residenze varie(Aosta, Milano, Roma), il riferimento alla sede romana della società è puramentevirtuale, trattandosi di società solo formalmente effettiva ed attiva. Né risultacorretto affermare (pg. 4 del ricorso) che in Roma sia stato compiuto il primo attodella condotta tipica di riciclaggio, attraverso la vendita simulata da [OSCURATO:SOCIETA]a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di flussi di sms, data “la specchiata attitudine degliindagati a creare documentazione artificiosa a supporto delle operazioni fatturate”e l’uso sistematico di piattaforme online, quindi non riferibili geograficamente allaCapitale.Dopo questo primo passaggio, che esclude il reato di riciclaggio dallevalutazioni sulla competenza, va altresì ritenuta corretta la successivaconsiderazione, che appunta l’attenzione, al predetto fine, sull’emissione di fattureper operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. n. 74/2000) descritta nel primo capodell’imputazione provvisoria, trattandosi del secondo reato in ordine di gravità edell’unica imputazione residua nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In relazione ad essa, in presenza delle medesime incertezze in ordine al locuscommissi delicti, derivanti dalla stessa formula usata per descrivere i fatti (“Inluogo sconosciuto”, si legge nell’imputazione) oltreché dalla indiscutibile modalitàevasiva di realizzazione della documentazione necessaria per la commissione delreato, appare corretto il riferimento giurisprudenziale indicato nel provvedimentoimpugnato (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 – 01) laddovesi afferma che in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il ‘luogo in cui il reato è statoconsumato’ quale criterio determinativo della competenza ex art. 8, comma 1,cod. proc. pen. debba essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei afondare una ragionevole certezza allo stato degli atti, potendo non coincidere conla sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali.Il precedente ora ricordato precisa altresì quale sia la conseguenza, ai finidella competenza, della mancata individuazione del luogo in cui il reato è statoconsumato, ricordando che dalla inapplicabilità della disposizione dell'art. 8,comma 1, cod. proc. pen. discende la competenza del «giudice del luogo diaccertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, riferibile inquesto caso a quello dell’ufficio che ha per primo iscritto la notitia criminis,identificato nel provvedimento impugnato, con indicazione non contestata dalladifesa, nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.Per le ragioni sopradette, l’eccezione di incompetenza va respinta.3. In relazione al secondo motivo, l’eccezione decadenziale formulata dalladifesa non risulta supportata dalla documentazione dalla stessa allegata, che, anzi,pare confutarla. Dalla lettura del documento depositato in data odierna, risulta,infatti, l’invio, ‘in unione’ agli atti già inviati (e tempestivamente pervenuti il 16dicembre 2025, secondo quanto attestato dal Tribunale) del verbaledell’interrogatorio dell’indagato svoltosi il giorno 15 dicembre, quindi in epocasuccessiva all’invio della richiesta di riesame.Ciò smentisce quanto si sostiene nel ricorso (ove si menziona – pg. 4 – “l’invioad opera del pm del CD con il fascicolo, unitamente ad un interrogatoriosopravvenuto”) dimostrando che le spedizioni di documenti furono distinte, laprima, tempestiva, concernente la documentazione posta a base dell’istanzacautelare e la seconda riguardante l’interrogatorio.A questa seconda, l’invocato termine decadenziale non si applica, poiché intema di misure cautelari personali, l'inefficacia del vincolo ai sensi dell'art. 309,comma 10, cod. proc. pen. si determina nel solo caso di omessa trasmissione altribunale del riesame degli atti selezionati dal Pubblico ministero e da questi, inprecedenza, inviati al Giudice per le indagini preliminari a fondamento dellarichiesta, posto che solo in tal caso risulta violata la catena di trasmissione previstadal combinato disposto degli artt. 291 e 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen. (Sez.2, n. 10431 del 04/03/2026, Evangelista, Rv. 289613 – 01).D’altra parte, trattandosi di verbale di interrogatorio del Pubblico ministerosvoltosi ben dopo la richiesta di riesame (e solo un giorno prima della scadenzadel termine di cui si denuncia il superamento) non sarebbe esigibile una maggiortempestività da parte dell’autorità procedente (inferiore ai cinque giorni di legge),né, per altro profilo, viene indicato dal difensore, pur presente all’incombenteistruttorio a fianco del proprio cliente, quale vulnus concreto abbia potuto la difesasubire dal ritardato invio del verbale di un atto dalla stessa partecipato.4. Con il terzo motivo si lamenta la mancata ostensione di intercettazioniulteriori rispetto a quelle poste a base della richiesta cautelare e menzionate nelprovvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari.L’eccezione è infondata, costituendo ius receptum che spetti al Pubblicoministero la scelta, nella fase delle indagini, del materiale da inviare (econseguentemente ‘scoprire’) ai fini della richiesta cautelare, incluse leintercettazioni telefoniche, per evidenti ragioni investigative che possonosuggerire la selezione delle telefonate al fine di evitare di ‘bruciare’ eventualiulteriori strade investigative ancora non percorse.Oltre che nelle stesse pronunce indicate dalla difesa, come correttamenteevidenziato nel provvedimento impugnato (pg. 11), il principio è stato ribadito insentenze successive (ex multis, Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv.281689 – 01; Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, Rv. 281974 – 01).5. Quanto alla memoria di cui si fa menzione nel quarto motivo e di cui silamenta la mancata considerazione in sede di riesame da parte del Tribunale,occorre rilevare che di essa non v’è menzione né nel ricorso per il riesame né nelverbale dell’udienza in cui il riesame è stato discusso. È possibile che essa sia statadepositata in occasione dell’interrogatorio del 15 dicembre 2025, come si alleganella memoria difensiva inviata prima dell’udienza, ma in assenza di richiesta ditrasmissione in unione al verbale o di deduzione sulla sua assenza, formalizzatanel corso dell’udienza, non v’è spazio per trarre alcuna specifica conclusione sulpunto, in termini di omissione di adempimenti procedurali da parte delle Autoritàprocedenti (Tribunale, Procura).Trova pertanto applicazione la regola ermeneutica per cui in tema diimpugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di una memoria difensivada parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sullacorrettezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce lafase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive,a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione delricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costruttoargomentativo del giudice di merito Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Spadaro,Rv. 288603 – 01.In assenza di alcun riferimento alla memoria, nel ricorso o nel verbale, o allespecifiche doglianze che avrebbero dovuto avere forza ‘sradicante’ delleconclusioni adottate dal provvedimento genetico e che sarebbero – in tesi – stateignorate dal provvedimento impugnato, il motivo non può che essere destinato alrigetto.6. Il quinto motivo, attinente al quadro indiziario, si risolve in unacontestazione del merito della decisione, non consentita in questa sede.Infatti, denunciando l’asserita ‘carenza di motivazione in ordine alla gravitàindiziaria’ (pg. 10), procede all’esame del quadro indiziario contestando lavalutazione del materiale probatorio già esaminato nell’ordinanza genetica e nelladecisione del Tribunale del riesame, senza tuttavia formulare alcuna censura diillogicità manifesta del ragionamento adottato dal giudice cautelare.Il motivo di ricorso, in sostanza, propone una rivalutazione alternativa delCompendio indiziario riconosciuto e valutato senza vizi logici dal Tribunale delriesame, in violazione dei limiti del controllo di legittimità rimesso a questa Cortesui punti devoluti, notoriamente circoscritto all'esclusivo esame dell'attoimpugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti,uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'attoincensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimentoVa ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorsoper cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni dellalogica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardinola ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione dellecircostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez.3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez. F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).7. L’ultimo motivo, sulle esigenze cautelari, è, da un lato, aspecifico e,dall’altro, manifestamente infondato.Per il primo aspetto, esso si profonde nella contestazione della sussistenza delpericolo di fuga, profilo nemmeno evocato nell’ordinanza applicativa della misurao in quella del Tribunale del riesame.In relazione al rischio di recidiva, per contro, del tutto adeguata appare ladecisione affermativa dell’ordinanza genetica, ribadita in sede di riesame, secondocui la dismissione di ogni carica sociale – ragione addotta dalla difesa per larichiesta di rivalutazione del periculum – non costituisce elementosufficientemente tranquillizzante a fronte delle modalità realizzative dell’attivitàdelittuosa, basata sulla creazione di una ‘realtà parallela’ fatta di societàinesistenti, di clonazioni, di passaggi di denaro dematerializzati, il tutto attraversotecnologie computerizzate, accessi a piattaforme e utilizzo di applicazionielettroniche facilmente reperibili e illimitatamente replicabili anche in ambientedomestico.D’altronde, va ribadito che l'accertamento dei requisiti di attualità econcretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.richiede una prognosi incentrata sulla valutazione dei comportamenti e dellemodalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attualicondizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossimefacilitanti la riproduzione del reato (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01 nonché Sez. 1, n. 26618 del11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01). Non vi è dubbio, sotto questo aspetto,che la condizione di restrizione domestica non impedirebbe affatto all’indagato,solo che lo volesse, di replicare le condotte contestategli.8. Per le predette ragioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condannadell’indagato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23032/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris