CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Gamberini, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degliindirizzi pec;- ricorrenti -controavv. [OSCURATO:PERSONA];-intimato –e contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -Numero registro generale 8803/2020Numero sezionale 1953/2025Numero di raccolta generale 15724/2026Data pubblicazione 22/05/2026avverso la sentenza n. n. 2401/2019 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, pubblicata il 29/8/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del sostituto procuratore generale STEFANO PEPEche ha concluso per il rigetto del ricorso.1. Con sentenza n. 1602/2015, il Tribunale di Bologna accolsel'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivon. 1527/2007, ottenuto nei suoi confronti dal notaio [OSCURATO:PERSONA] pereuro 5.871,02 oltre accessori e spese, a titolo di competenzeprofessionali relative alla stipula di alcuni atti pubblici. Il notaio eradeceduto prima della pronuncia della sentenza e il giudizio era statoriassunto nei confronti degli eredi.2. Con sentenza n.2401/2019, la Corte d’appello di Bolognarigettò l’appello degli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nel contraddittorio con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il terzo erede TommasoAlvisi, intervenuto volontariamente.Per quel che qui rileva, la Corte d’appello escluse il difetto dicontraddittorio in primo grado nei confronti del terzo erede TommasoAlvisi per essere stato a lui ritualmente notificato, sin dal primo grado,l’atto di riassunzione; ribadì che il notaio aveva già ottenuto dall’avv.Manfredi il pagamento del suo compenso, rilasciandone quietanza nellefatture che riportavano l’indicazione «netto a pagare=0» e che lesomme ulteriori chieste per decreto ingiuntivo, oltre quanto giàricevuto, non corrispondevano agli importi riportati nelle notuleopinate; confermò che quelle somme erano da intendersi dicompetenza di un altro soggetto, l’[OSCURATO:PERSONA] perle dismissioni immobiliari.Ric. 2020 n. 8803 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -2-Numero registro generale 8803/2020Numero sezionale 1953/2025Numero di raccolta generale 15724/2026Data pubblicazione 22/05/20263. Avverso la sentenza n. 2401/2019, [OSCURATO:PERSONA] e FilippoAlvisi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannolamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art.36 cod. civ. e art. 81 cod. proc. civ., anche in riferimento all’art. 99cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., per avere la Corte d’appello confermatoil difetto di legittimazione attiva del notaio a pretendere il creditoingiunto, ritenendo invece legittimata l’Associazione notarile.In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato cheil professionista membro di un’associazione professionale conserva lalegittimazione attiva nei confronti dei clienti in favore dei quali haprestato la propria opera e che, in ogni caso, secondo l’interpretazionecostante, nella giurisprudenza di legittimità, dell’art. 36 cod. civ., lalegittimazione del singolo associato deve essere accertata dal Giudicedi merito in relazione ai rapporti interni fra i singoli professionisti el’associazione.1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hannodenunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 112, 132cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza per avere la Corted’appello ritenuto non rilevante l’omessa integrazione delcontraddittorio, in primo grado, nei confronti dell’erede TommasoAlvisi; in particolare, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenutosuperata la questione di nullità della sentenza per intervenuta rinunciaa ogni eccezione sul punto da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; quelRic. 2020 n. 8803 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -3-Numero registro generale 8803/2020Numero sezionale 1953/2025Numero di raccolta generale 15724/2026Data pubblicazione 22/05/2026che invece la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare, è che lasentenza di primo grado non ha riportato tra le parti il coeredeTommaso [OSCURATO:PERSONA], risultando, perciò, comunque viziata.2. Il secondo motivo, che deve essere esaminato per primo perpriorità logica, è inammissibile.La Corte d’appello, ha esplicitamente escluso un difetto diintegrità del contraddittorio, rimarcando in fatto che l’atto diriassunzione risultava notificato, in primo grado, a mani proprie dellostesso [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che quest’ultimo, incomparsa conclusionale d’appello, aveva riconosciuto di aver ricevutola notifica (v pag. 4 della sentenza; ultimo capoverso dello svolgimentodel processo e primo capoverso dei motivi della decisione); sul punto,quindi, [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto alcuna doglianza.Deve qui ribadirsi, allora, che la violazione delle norme sullanotificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sullaregolare costituzione del contraddittorio nei confronti di altra partecostituiscono eccezioni de iure tertii, che possono perciò esseresollevate soltanto dalla parte direttamente interessata (Cass. Sez. 3,n. 28464 del 19/12/2013; Cass. Sez. 3, n. 27607 del 29/10/2019).2.1. Pure inammissibile è il primo motivo perché non contenenteuna censura efficace a contrastare la motivazione di accoglimentodell’opposizione nella sua integrità.La Corte d’appello, confermando sul punto la valutazione delTribunale, ha sottolineato in fatto che, da alcune missive allegate inprimo grado, risultava che il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto di averricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di euro 15.553,34e aveva emesso fatture per il medesimo importo con integralequietanza del suo compenso, precisando che alle predette sommeavrebbero dovuto essere poi aggiunte le somme portate dalle note proforma emesse dall'Associazione notarile bolognese per le dimissioniRic. 2020 n. 8803 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -4-Numero registro generale 8803/2020Numero sezionale 1953/2025Numero di raccolta generale 15724/2026Data pubblicazione 22/05/2026immobiliari, per complessivi euro 6.094,26 per un totale complessivodi euro 20.671,60; ha considerato pure che, nella missiva del 21febbraio 2006, l’Associazione aveva precisato che avrebbe emessofattura in proprio per l’ulteriore importo indicato dal notaio; haconsiderato quindi che lo stesso notaio, sebbene avesse riconosciutodi aver ricevuto tutto il compenso a lui spettante, aveva comunquechiesto, con il suo ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamentodell’ulteriore somma di euro 6.094,26, ridimensionata in euro 5.821,76in sede di opinamento delle notule.A queste considerazioni, tuttavia, per altro verso e prima ancora,la Corte d’appello, ribadendo il rilievo del Tribunale sul punto, ha purepremesso (pag. 5 della sentenza, primo capoverso) che il notaio [OSCURATO:PERSONA],in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, avevariportato un prospetto degli importi asseritamente spettanti per tre atti(e, cioè, il verbale di aggiudicazione rep. 440013/10761, atto dicompravendita rep. 440977/10842, il mutuo fondiario rep.440978/10843) non corrispondenti «agli importi indicati nelle notuleopinate dal Consiglio dell’Ordine» e di tanto non aveva «dato contezza»né in primo grado, né in appello.In conseguenza, la Corte d’appello e il Tribunale hanno ritenutoche la somma pretesa con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad euro5.871,02, in realtà fosse di competenza dell’Associazione notarile perle dismissioni immobiliari anche in quanto non risultava altro e diversotitolo del notaio al loro pagamento.Questo giudizio di fatto non è stato idoneamente criticato con ilmotivo in esame: i ricorrenti, infatti, si sono limitati a richiamare unprincipio di diritto (come stabilito da Cass. n. 15417/2016) senzacensurare tutta la motivazione con cui è stata negata la spettanza diulteriori compensi.Ric. 2020 n. 8803 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -5-Numero registro generale 8803/2020Numero sezionale 1953/2025Numero di raccolta generale 15724/2026Data pubblicazione 22/05/2026In ricorso, invero, è stato proprio evidenziato (pag. 4, primoperiodo) che il Got in primo grado, in accoglimento di «buona partedelle doglianze dell’odierno resistente», aveva ritenuto che«l’intervenuto pagamento della somma di euro 15.553,34, a saldo dellefatture 217, 218, 219 e 220» avesse «esaurito il credito del Notaio»,ma «a rafforzare la decisione» (così testualmente), aveva puredichiarato fondata l’eccezione della mancanza di legittimazione attiva.I ricorrenti, dunque, erano ben consapevoli che due diverseragioni erano state poste a sostegno della decisione di rigetto e che laseconda, relativa alla legittimazione, era soltanto ulteriore rispetto allaprima, incentrata sull’avvenuto rilascio di quietanza e sul difetto diprova di un credito residuo; ciononostante, non hanno censuratoquesto giudizio di fatto espresso sull’avvenuto integrale pagamento delcompenso e la mancanza di giustificazione delle somme ulteriormentepretese con il ricorso per decreto ingiuntivo, limitandosi a invocare iprincipi stabiliti da questa Corte in materia di rapporti interni tra gliassociati e l’associazione.Il motivo, in conseguenza, ne risulta inammissibile per difetto diinteresse, perché, come stabilito da questa Corte, qualora la decisionedi merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la mancata impugnazione di una di queste ragioni rendeinammissibili per difetto di interesse le censure relative alle altreragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza: seppure ritenutefondate, infatti, queste censure non potrebbero in ogni caso condurrealla cassazione della pronuncia che resterebbe fondata sulla ragionenon criticata (v. Cass. Sez. 1, n. 18641 del 27/07/2017; Cass. Sez. 6-3, n. 16314 del 18/06/2019; Cass. Sez. 3, n. 5102 del 26/02/2024).Ric. 2020 n. 8803 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -6-Numero registro generale 8803/2020Numero sezionale 1953/2025Numero di raccolta generale 15724/2026Data pubblicazione 22/05/20263. Il ricorso è perciò inammissibile. Non v’è luogo a statuizionesulle spese per non avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno svolto difese.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quaer D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 30 giugno 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 8803 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -7-