Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11460/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma(indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura a mezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal [OSCURATO:PERSONA] da Palermo il 30 settembre 2022, rep. n. 6968, in allegato all’atto di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] AGEVOLATAavverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Sicilia il 3 dicembre 2021, n. 10730/19/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricors o sulla base di un unico motivoper la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 3 dicembre 2021, n. 10730/19/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione diavvisi di liquidazione dell ’ impost a di registro n. 10/ 1 T/ 006996/000P001 e n. 10/1T/006996/000P002in relazione a lla ripresa di un contratto di affitto tra [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] (CL) e censito in catasto con le particelle 73, 75 e 77 del folio 19, per la durata di trenta anni e con canone annuale di € 16.000,00, per la realizzazione di un parco eolico, ha rigettato – dopo la riunione – gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” avverso lesentenze depositat e dalla Commissione tributaria provinciale di A grigento il 17 marzo 2015, n. 1551/07/2015, ed il 26 gennaio 2016, n. 232/07/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

2. [OSCURATO:PERSONA] si è tardivamente costituito per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

3. Nelle more, avendo quest ’ ultim o ade rito alla definizione agevolata ex art. 5 della l egge 31 a gosto 2022, n. 130 , l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]:1.

Come si è detto, in corso di causa, [OSCURATO:PERSONA] ha prestato adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

In proposito, con istanza depositata il 26 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sul presupposto (risultante da nota allegata della difesa erariale) «che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente definito la lite relativa ai citati avvisi di liquidazione attingendo alla [OSCURATO:PERSONA] dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione - Legge 31 Agosto 2022, n. 130, articolo 5». 2.Nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, i n sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

4. Lespese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

5. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M La Corte dichiaral’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del l’11 aprile 2025.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma(indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura a mezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal [OSCURATO:PERSONA] da Palermo il 30 settembre 2022, rep. n. 6968, in allegato all’atto di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] AGEVOLATAavverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Sicilia il 3 dicembre 2021, n. 10730/19/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricors o sulla base di un unico motivoper la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 3 dicembre 2021, n. 10730/19/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione diavvisi di liquidazione dell ’ impost a di registro n. 10/ 1 T/ 006996/000P001 e n. 10/1T/006996/000P002in relazione a lla ripresa di un contratto di affitto tra [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] (CL) e censito in catasto con le particelle 73, 75 e 77 del folio 19, per la durata di trenta anni e con canone annuale di € 16.000,00, per la realizzazione di un parco eolico, ha rigettato – dopo la riunione – gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” avverso lesentenze depositat e dalla Commissione tributaria provinciale di A grigento il 17 marzo 2015, n. 1551/07/2015, ed il 26 gennaio 2016, n. 232/07/2016, con compensazione delle spese giudiziali. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è tardivamente costituito per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 3. Nelle more, avendo quest ’ ultim o ade rito alla definizione agevolata ex art. 5 della l egge 31 a gosto 2022, n. 130 , l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]:1. Come si è detto, in corso di causa, [OSCURATO:PERSONA] ha prestato adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. In proposito, con istanza depositata il 26 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sul presupposto (risultante da nota allegata della difesa erariale) «che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente definito la lite relativa ai citati avvisi di liquidazione attingendo alla [OSCURATO:PERSONA] dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione - Legge 31 Agosto 2022, n. 130, articolo 5». 2.Nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, i n sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130. 4. Lespese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130. 5. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiaral’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del l’11 aprile 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11460/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris