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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24884/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata ricorrente, che si riporta ai motivi nei quali insiste, chiedendo l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]ANDREA, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] •

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali aggravate ( artt. 582, 583 co. 1 n. 1, 585 con riferimento all'art. 577 co. 2 cod. pen.), per avere colpito - all'interno della stanza di degenza della madre, presso la struttura ospedaliera in cui era ricoverata - con un violento schiaffo al viso, la sorella [OSCURATO:PERSONA]Andrea, alla quale cagionava lesioni giudicate guaribili in 50 giorni complessivi, condannandola alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, con le statuizioni risarcitorie da determinarsi nella sede civile competente, e liquidando una provvisionale di euro 5000, con la pena sospesa, subordinata al pagamento della provvisionale entro nove mesi.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1.Con il primo, denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, anche nella forma del travisamento probatorio, con riguardo alla valutazione della scriminante della legittima difesa, anche ai fini dell'eccesso colposo.

In particolare, il travisamento della deposizione resa dalla sorella Letizia, presente ai fatti, avrebbe condotto i giudici di merito a ritenerne la inattendibilità, laddove, se correttamente valutata, alla luce del contenuto del referto medico rilasciato alla odierna imputata, nonché dei files video e audio prodotti dalla Difesa, e riproducenti i concitati attimi in cui si svolsero i fatti, sarebbe emerso come l'iniziativa aggressiva provenisse dalla odierna parte civile, a cui l'imputata ha reagito con uno spintone, che provocava la caduta della congiunta e le conseguenti lesioni.

2.2. Con gli altri due motivi, si denuncia la totale assenza di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e alla determinazione dell'entità della provvisionale, essendosi limitata la Corte di appello alla mera condivisione della decisione del primo giudice, senza considerare, soprattutto con riguardo alla provvisionale, che essa non trova alcuna giustificazione nelle vigenti tabelle di liquidazione del danno biologico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in primo luogo, perché difetta del requisito della autosufficienza, dal momento che la Difesa fa leva sul contenuto del referto medico che - contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale - attesterebbe escoriazioni al naso, senza tuttavia, allegarlo al ricorso.

1.1. In ogni caso, non è ravvisabile il denunciato travisamento della prova nella ricostruzione dei fatti, in relazione ai quali i giudici di merito hanno valorizzato la deposizione dell'unico testimone oculare della lite tra sorelle, la teste [OSCURATO:PERSONA], con motivazione adeguatamente supportata sul piano argomentativo, non incisa dalle censure difensive afferenti alla valutazione della teste [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha, infatti, escluso che quest'ultima fosse presente al momento dell'aggressione fisica, avendo assistito esclusivamente alla prime fasi del litigio, poi sopraggiungendo in un secondo momento, quanto la parte civile era già rovinata a terra.

Né risultano utili nel senso invocato dalla difesa ricorrente - anzi la contrastano - i files audio e video, come descritti in sentenza, giacchè essi non dimostrano circostanze diverse, ma evidenziano il contrasto tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'iniziativa dell'aggressione, risolto a favore della prima.

Dall'esame dei video emerge, infatti, che Letizia non fosse presente all'aggressione, essendo sopraggiunta successivamente.

A tanto deve aggiungersi che, a riscontro della circostanza che l'imputata non si sia limitata a spingere la sorella Rita, ma l'abbia anche colpita al volto, con uno schiaffo e con un pugno, sovvengono gli esiti della visita al pronto soccorso, che evidenzia, a carico della parte civile, "trauma cranio facciale in riferite percosse distrazione cervicale, s. frattura branca montante mandibola dx", oltre al trauma al piede e ad altre contusioni.

Sulla base di tali dati, congruamente valutati, la Corte di appello è ragionevolmente giunta ad escludere credibilità alla versione di Letizia, non ritenendo ravvisabile la presenza di alcuna causa di giustificazione in favore dell'imputata.

1.2. Ritiene, infatti, il Collegio che la ricostruzione fattuale dei giudici di merito sia coerente con le risultanze dibattimentali, congruamente vagliate, e logicamente supportata da una motivazione che non si infrange di fronte alle censure difensive, che, invece, risultano meramente contestative, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

In relazione ai suindicati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate.

E, invero, va ricordato che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, e il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione.

Cosicchè, esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va, al contrario, evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 2.Manifestamente infondato anche il secondo motivo, che lamenta l'assenza di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, in primo luogo, perché detto punto della sentenza di primo grado non risulta attinta dall'appello; inoltre, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, con riguardo al trattamento sanzionatorio, ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, ritenendola congrua in ragione della gravità delle lesioni provocate, con motivazione che, pur succinta, soddisfa gli oneri giustificativi che non si richiede siano necessariamente articolati, purché idonei ad evidenziare la ratio del convincimento giudiziale, nel caso di specie adeguatamente espresso. 3.E' inammissibile il terzo motivo, con il quale ci si duole della motivazione in ordine alla quantificazione del danno e alla liquidazione della provvisionale.

Premesso che la Corte di appello ha confermato la condanna generica al risarcimento dei danni del primo giudice, va ricordato che, per giurisprudenza del tutto consolidata, non è deducibile, con il ricorso per cassazione, la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di danaro liquidata a titolo di provvisionale, in quanto trattasi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Rv. 261054; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 2 - , n. 44859 del 17/10/2019; Rv. 277773; Sez. 5 n. 32899 del 25/0572011, Rv. 250934); in realtà, è statuizione che, per sua natura, non è suscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dalla effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento ( Sez.

U. n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186722; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Rv. 261054; Sez. 3 n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

La ricorrente deve, inoltre, essere condannata alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio, dalla costituita parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata ricorrente, che si riporta ai motivi nei quali insiste, chiedendo l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]ANDREA, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali aggravate ( artt. 582, 583 co. 1 n. 1, 585 con riferimento all'art. 577 co. 2 cod. pen.), per avere colpito - all'interno della stanza di degenza della madre, presso la struttura ospedaliera in cui era ricoverata - con un violento schiaffo al viso, la sorella [OSCURATO:PERSONA]Andrea, alla quale cagionava lesioni giudicate guaribili in 50 giorni complessivi, condannandola alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, con le statuizioni risarcitorie da determinarsi nella sede civile competente, e liquidando una provvisionale di euro 5000, con la pena sospesa, subordinata al pagamento della provvisionale entro nove mesi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1.Con il primo, denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, anche nella forma del travisamento probatorio, con riguardo alla valutazione della scriminante della legittima difesa, anche ai fini dell'eccesso colposo. In particolare, il travisamento della deposizione resa dalla sorella Letizia, presente ai fatti, avrebbe condotto i giudici di merito a ritenerne la inattendibilità, laddove, se correttamente valutata, alla luce del contenuto del referto medico rilasciato alla odierna imputata, nonché dei files video e audio prodotti dalla Difesa, e riproducenti i concitati attimi in cui si svolsero i fatti, sarebbe emerso come l'iniziativa aggressiva provenisse dalla odierna parte civile, a cui l'imputata ha reagito con uno spintone, che provocava la caduta della congiunta e le conseguenti lesioni. 2.2. Con gli altri due motivi, si denuncia la totale assenza di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e alla determinazione dell'entità della provvisionale, essendosi limitata la Corte di appello alla mera condivisione della decisione del primo giudice, senza considerare, soprattutto con riguardo alla provvisionale, che essa non trova alcuna giustificazione nelle vigenti tabelle di liquidazione del danno biologico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in primo luogo, perché difetta del requisito della autosufficienza, dal momento che la Difesa fa leva sul contenuto del referto medico che - contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale - attesterebbe escoriazioni al naso, senza tuttavia, allegarlo al ricorso. 1.1. In ogni caso, non è ravvisabile il denunciato travisamento della prova nella ricostruzione dei fatti, in relazione ai quali i giudici di merito hanno valorizzato la deposizione dell'unico testimone oculare della lite tra sorelle, la teste [OSCURATO:PERSONA], con motivazione adeguatamente supportata sul piano argomentativo, non incisa dalle censure difensive afferenti alla valutazione della teste [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha, infatti, escluso che quest'ultima fosse presente al momento dell'aggressione fisica, avendo assistito esclusivamente alla prime fasi del litigio, poi sopraggiungendo in un secondo momento, quanto la parte civile era già rovinata a terra. Né risultano utili nel senso invocato dalla difesa ricorrente - anzi la contrastano - i files audio e video, come descritti in sentenza, giacchè essi non dimostrano circostanze diverse, ma evidenziano il contrasto tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'iniziativa dell'aggressione, risolto a favore della prima. Dall'esame dei video emerge, infatti, che Letizia non fosse presente all'aggressione, essendo sopraggiunta successivamente. A tanto deve aggiungersi che, a riscontro della circostanza che l'imputata non si sia limitata a spingere la sorella Rita, ma l'abbia anche colpita al volto, con uno schiaffo e con un pugno, sovvengono gli esiti della visita al pronto soccorso, che evidenzia, a carico della parte civile, "trauma cranio facciale in riferite percosse distrazione cervicale, s. frattura branca montante mandibola dx", oltre al trauma al piede e ad altre contusioni. Sulla base di tali dati, congruamente valutati, la Corte di appello è ragionevolmente giunta ad escludere credibilità alla versione di Letizia, non ritenendo ravvisabile la presenza di alcuna causa di giustificazione in favore dell'imputata. 1.2. Ritiene, infatti, il Collegio che la ricostruzione fattuale dei giudici di merito sia coerente con le risultanze dibattimentali, congruamente vagliate, e logicamente supportata da una motivazione che non si infrange di fronte alle censure difensive, che, invece, risultano meramente contestative, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione ai suindicati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. E, invero, va ricordato che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, e il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Cosicchè, esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va, al contrario, evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 2.Manifestamente infondato anche il secondo motivo, che lamenta l'assenza di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, in primo luogo, perché detto punto della sentenza di primo grado non risulta attinta dall'appello; inoltre, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, con riguardo al trattamento sanzionatorio, ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, ritenendola congrua in ragione della gravità delle lesioni provocate, con motivazione che, pur succinta, soddisfa gli oneri giustificativi che non si richiede siano necessariamente articolati, purché idonei ad evidenziare la ratio del convincimento giudiziale, nel caso di specie adeguatamente espresso. 3.E' inammissibile il terzo motivo, con il quale ci si duole della motivazione in ordine alla quantificazione del danno e alla liquidazione della provvisionale. Premesso che la Corte di appello ha confermato la condanna generica al risarcimento dei danni del primo giudice, va ricordato che, per giurisprudenza del tutto consolidata, non è deducibile, con il ricorso per cassazione, la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di danaro liquidata a titolo di provvisionale, in quanto trattasi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Rv. 261054; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 2 - , n. 44859 del 17/10/2019; Rv. 277773; Sez. 5 n. 32899 del 25/0572011, Rv. 250934); in realtà, è statuizione che, per sua natura, non è suscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dalla effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento ( Sez. U. n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186722; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Rv. 261054; Sez. 3 n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. La ricorrente deve, inoltre, essere condannata alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio, dalla costituita parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi eu
Sentenza Cassazione n. 24884/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris