CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo parzialmente l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 1 aprile 2022, che aveva disposto l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata per i delitti di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative, della misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni, eliminava quella di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagata deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 416 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, per contraddittorietà, in relazione alla ritenuta sussistenza del grave quadro indiziario. La ricorrente lamenta l'omessa indicazione di elementi specifici, dimostrativi del ruolo e del contributo offerto dalla Lucia al sodalizio, oltre che la confusione operata dal provvedimento tra le ipotesi del concorso di persone nel reato e la struttura del delitto associativo, poiché gli elementi indicati riguardavano esclusivamente una pluralità di episodi integranti il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione per contraddittorietà in relazione al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte della carenza di elementi oggettivi attestanti l'esistenza del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie e senza alcuna valutazione del tempo intercorso tra la commissione dei fatti oggetto della contestazione cautelare e il momento dell'applicazione della misura. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. Le censure svolte dalla ricorrente non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che, dopo aver illustrato tutti i dati indiziari convergenti nel rappresentare la struttura organizzativa e l'indeterminato programma criminoso, volto alla conclusione di un numero elevato di contratti assicurativi mediante la fraudolenta falsificazione di dati personali e di polizze assicurative, con conseguimento di illeciti profitti, ha altresì messo in rilievo il ruolo svolto consapevolmente dalla ricorrente, legata peraltro da stretti vincoli familiari ad altri indagati (il marito ed il suocero, posti a capo del sodalizio), nel prestare la propria attività professionale nell'agenzia assicurativa di famiglia, mantenendo i rapporti con la clientela e movimentando cospicue somme di denaro sul conto corrente a lei intestato. Gli argomenti utilizzati si correlano alla molteplicità degli indizi raccolti e non presentano alcun profilo di contraddittorietà, non potendo evocarsi la semplicistica reiterazione di condotte di reato rilevanti ai sensi dell'art. 642 cod. pen. (che il Tribunale ha valutato non. isolatamente, ma quali elementi di conferma dell'esistenza dell'associazione) rispetto ad una struttura organizzata delineata compiutamente nel provvedimento impugnato. 1.2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha indicato in dettaglio gli elementi concreti da cui desumere la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, ravvisandole nella sistematicità e serialità delle condotte di reato, realizzate manifestando una costante collaborazione della ricorrente nelle attività illecite condotte dagli altri sodali attraverso l'agenzia assicurativa in cui prestava servizio, con specifico riguardo alla ricerca di nuovi clienti e intermediari per proseguire l'attività criminosa; rispetto a questa valutazione, la ricorrente oppone un diverso giudizio in fatto, non consentito in questa sede, anche con riguardo al profilo temporale poiché non tiene conto della precisazione svolta dal Tribunale del riesame con riguardo all'emersione, da successive e recenti attività di indagine, di nuovi episodi di stipula di pratiche assicurative illecitamente concluse (pag. 9 dell'ordinanza). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che sì ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in