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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:108
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0675_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] (Causa C‑675/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Ambito di applicazione – Rifiuto del cessionario di riconoscere il trasferimento del contratto di lavoro – Nozione di “trasferimento” – Nozione di “entità economica” – Assenza di vincolo contrattuale tra il cedente e il cessionario»

1. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23 – Ambito di applicazione – Trasferimento – Nozione – Criteri – Assenza di vincolo contrattuale tra il cedente e il cessionario – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2001/23, art. 1, § 1, b)] (v. punti 42, 43, 45, disp. 1)

2. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23 – Ambito di applicazione – Impresa prestatrice di servizi di vigilanza, sostituita dal cliente, per fornire gli stessi servizi, con una nuova impresa – Reimpiego da parte di quest’ultima impresa di un numero molto limitato di lavoratori della prima impresa – Lavoratori reimpiegati che non dispongono di competenze e di conoscenze specifiche indispensabili per la fornitura dei servizi a tale cliente – Mancato reimpiego di beni materiali o immateriali – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2001/23, considerando 3 e art. 1, § 1) (v. punti 47-58, disp. 2) Dispositivo 1) La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretata nel senso che: l’assenza di un vincolo contrattuale tra il cedente e il cessionario di un’impresa o di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non ha alcuna incidenza sulla determinazione dell’esistenza di un trasferimento, ai sensi di tale direttiva. 2) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che: non può rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva una situazione in cui un’impresa prestatrice di servizi che, per le esigenze di uno dei suoi clienti, aveva assegnato a quest’ultimo un’équipe composta da un certo numero di lavoratori è sostituita, da tale cliente, per fornire gli stessi servizi, da una nuova impresa prestatrice e, da un lato, quest’ultima reimpiega solo un numero molto limitato di lavoratori che componevano tale équipe, senza che i lavoratori reimpiegati possiedano competenze e conoscenze specifiche indispensabili per la fornitura dei servizi a detto cliente, e, dall’altro lato, il nuovo prestatore non reimpiega beni materiali e immateriali che sarebbero stati necessari per la continuità di tali servizi. ( 1 ) GU C 148 del 4.4.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0675_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] (Causa C‑675/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Ambito di applicazione – Rifiuto del cessionario di riconoscere il trasferimento del contratto di lavoro – Nozione di “trasferimento” – Nozione di “entità economica” – Assenza di vincolo contrattuale tra il cedente e il cessionario» 1. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23 – Ambito di applicazione – Trasferimento – Nozione – Criteri – Assenza di vincolo contrattuale tra il cedente e il cessionario – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2001/23, art. 1, § 1, b)] (v. punti 42, 43, 45, disp. 1) 2. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23 – Ambito di applicazione – Impresa prestatrice di servizi di vigilanza, sostituita dal cliente, per fornire gli stessi servizi, con una nuova impresa – Reimpiego da parte di quest’ultima impresa di un numero molto limitato di lavoratori della prima impresa – Lavoratori reimpiegati che non dispongono di competenze e di conoscenze specifiche indispensabili per la fornitura dei servizi a tale cliente – Mancato reimpiego di beni materiali o immateriali – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2001/23, considerando 3 e art. 1, § 1) (v. punti 47-58, disp. 2) Dispositivo 1) La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretata nel senso che: l’assenza di un vincolo contrattuale tra il cedente e il cessionario di un’impresa o di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non ha alcuna incidenza sulla determinazione dell’esistenza di un trasferimento, ai sensi di tale direttiva. 2) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che: non può rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva una situazione in cui un’impresa prestatrice di servizi che, per le esigenze di uno dei suoi clienti, aveva assegnato a quest’ultimo un’équipe composta da un certo numero di lavoratori è sostituita, da tale cliente, per fornire gli stessi servizi, da una nuova impresa prestatrice e, da un lato, quest’ultima reimpiega solo un numero molto limitato di lavoratori che componevano tale équipe, senza che i lavoratori reimpiegati possiedano competenze e conoscenze specifiche indispensabili per la fornitura dei servizi a detto cliente, e, dall’altro lato, il nuovo prestatore non reimpiega beni materiali e immateriali che sarebbero stati necessari per la continuità di tali servizi. ( 1 ) GU C 148 del 4.4.2022 .
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