CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 17952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 213/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1244/2021 depositata il 13/10/2021. Numero registro generale 213/2022 Numero sezionale 2502/2025 Numero di raccolta generale 17952/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ,sulla base di un unico motivo, ricorso per la cassazione della sentenza n. 1244/5/2021, pronunciata in data 6/10/2021 dalla CTR Veneto. 2. L’ufficio ha resistito con controricorso. 3. Parte ricorrente, con memoria in atti, ha dichiarato di rinunciare al giudizio chiedendo dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rottamazione, con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che poiché la ricorrente ha manifestato la volontà di rinunziare al ricorso in ragione della intervenuta definizione agevolata, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del giudizio in ragione della natura della pronunzia definitoria. 2. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 8 aprile 2025 . Numero registro generale 213/2022 Numero sezionale 2502/2025 Numero di raccolta generale 17952/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 213/2022 Numero sezionale 2502/2025 Numero di raccolta generale 17952/2025 Data pubblicazione 02/07/2025