CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 19956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19153/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenzan. 2509/2018 della CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositata il14/12/2018; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 /0 5 /2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 14/12/2018, la Corte d’appello di Pa- lermoha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dellaCalampiso s.p.a. al risarcimento dei danni subit i dalla Spallitta a seguito dell’incidente dedotto in giudizio, in occasione del quale, la Spallitta, giocando a tennis su un campo affidato alla custodia della [OSCURATO:SOCIETA]., inciampava asseritamente in un dislivello della su- perficiedel campo in corri spondenza di un’irregolarità provocata da una crepadella superficie di gioco; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come la Spallitta non avesse fornito un’adeguata dimostrazione dell’effettivasussistenza di un nesso di causalità tra l’evento dannoso dedottoin giudizio e l’uso del campo da tennis, essendo rimasta priva di adeguati riscontri l’esatta verificazione delle modalità stesse del fatto; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tredici motivi di impugnazione; laCalampiso s.p.a. non ha svolto difesa in questa sede; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., nonch é peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn.3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso dirilevare come la domanda originariamente proposta dall’attrice fosse stata fondata, non solo sulla base dell’art. 2051 c.c., bensì anche in relazione all’art. 2043 c.c. e al contratto di concessione in godimento delbene allegato in giudizio e, dunque, sulla base di una dedotta re- sponsabilitàcontrattuale della società avversaria; ilmotivo è inammissibile;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva preliminarmente il Collegio come la censura in esame ri- sultiaffetta da un carente assolvimento degli oneri di allegazione im- postidall’art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardo al difetto di alle- gazionedegli atti processuali attestanti l’ef fettività dell’errore imputato all’interpretazionedella domanda attribuita alla corte territoriale; semprei termini preliminari, varrà considerare come, in linea ge- nerale, nel prospettare l’erroneità dell’interpretazione della domanda fattapropria dal g iudice a quo , il ricorrente sia necessariamente tenuto a indicare le modalità attraverso le quali il giudice a quo si sarebbe eventualmentesottratto alla corretta applicazione dei canoni legali di ermeneuticanegoziale; canoni pacificamente estesi, dal co nsolidato in- segnamentodella giurisprudenza di questa Corte, anche all’interpreta- zionegiudiziale delle domande proposte dalle parti; nella specie, l’odierna ricorrente, pur contestando le modalità di interpretazione della propria domanda da parte dei giud ici di merito, non risulta aver, neppure indirettamente, richiamato o evocato l’inci- denzaspecifica di tali canoni interpretativi, sottraendosi integralmente aldovere di argomentare le eventuali modalità della relativa violazione adopera del giudice a qu o ; varràin ogni caso segnalare l’assoluta carenza di interesse a fon- damento della censura in esame, atteso che, una volta attestata dai giudicidel merito l’insussistenza di alcun nesso di causalità tra la cosa affidataalla custodia della società conven uta e il danno dedotto in giu- dizio dall’attrice , ogni prospettiva interpreta tiva riferita ai contenuti della domanda , sia essa orientata nel solco della responsabilità con- trattualeo di quella extracontrattuale, non avrebbe comunque impe- ditoil riconoscimento dell’integrale infondatezza della pretesa risarci- toriaavanzata; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c., Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonchédegli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale totalmente omessodi specificare la natura dei mezzi di prova utilizzati ai fini della decisione,rendendo del tutto incomprensibile l’ iter logico - giuridico se- guitoai fini del rigetto della propria domanda risarcitoria; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia respinto la do- mandaproposta dall’attrice, sulla scia delle valutazioni operate dal giu- dice di primo grado, evidenzi ando come l’insieme degli elementi di prova, valutati nel loro tenore complessivo e nell’integrità della loro considerazione, non fosse valso a fornire un’attendibile descrizione dellemodalità verificazione del fatto dannoso dedotto in giudizio, con la co nseguente impossibilità di ritenere comprovato il ricorso di uno specifico nesso di causalità tra il danno denunciato dall’attrice e l’uso delcampo sportivo affidato alla custodia della società convenuta; ciòposto, a fronte di tale trama argomentativa po sta a fondamento delladecisione impugnata (una trama argomentativa pienamente rico- noscibilee del tutto congru a in termini logico - giuridici ), l’ odierna cen- sura finisce col risolversi in una sorta di rivalutazione nel merito dei mezzidi prova complessivam ente considerati dal giudice a quo , sulla basedi una prospettiva critica in quanto tale non consentita in questa sededi legittimità; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c. (in relazione all’art.360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato unamotivazione meramente apparente a fonda mento della decisione assunta; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come la corte territoriale abbia chiaramente spe- cificato come l’ attrice non avesse adeguatamente fornito la prova di Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri una riconoscibile e ben definita descrizione delle modalità di sv olgi- mento del fatto dannoso dedotto in giudizio, con la conseguente im- possibilitàdi ritenere comprovata l’esistenza del nesso di causalità tra ildanno denunciato e l’uso del campo sportivo della società avversaria; l’articolazione di tale discorso motivazionale deve ritenersi piena- mentericonoscibile e adeguatamente congrua, sul piano logico, oltre- chécorretta in termini giuridici , sì da escludere in radice la possibilità diriconoscere alcuna fondatezza alla censura in esame ; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c. (in relazione all’art.360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso dispecificare le ragioni della condivisione della decis ione emessa dal primogiudice, trascurando altresì l’esame del rilievo dei fatti non con- testatidalla controparte, ai fini della ricostruzione del nesso di causalità tra l’uso del campo da tennis e il danno originariamente denunciato dall’attrice,incorrendo, per tale via, nella violazione dell’art. 112 c.p.c. perultrapetizione; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia distintamente specificato le ragioni della condivisione della decisione del primo giu- dice, confermando c ome il tenore rappresentativo degli elementi di provacomplessivamente acquisiti al giudizio si fosse rivelato del tutto insufficiente al fine di operare un’adeguata e plausibile ricostruzione deifatti di causa, con la conseguenza che, in assenza di tale descrizione ricostruttiva,è rimasta del tutto priva di dimostrazione la sussistenza diun effettivo nesso di causalità tra l’uso del campo da tennis e i danni denunciatidall’attrice; ciòposto, rilevato il mancata assolvimento, da parte della ricor- rente,degli oneri di allegazione di cui all’art . 366 n. 6 c.p.c. ( con spe- cificoriferimento alla produzione degli atti processuali indispensabil i ai Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fini del riscontro del carattere incontestato del nesso di causalità tra l’usodel campo e il danno denunciato d all’attrice), la censura deve ri- tenersipriva di fondatezza anche sotto il profilo della pretesa violazione dell’art.112 c.p.c., non potendo logicamente argomentarsi in termini diextrapetizione con riguardo a una decisione di rigetto pronuncia ta in relazione a una domanda che si ritenga asseritamente (ma non com- provatamente)fondata su fatti incontestati ; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché degli artt.2043 20 51 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per averela corte territoriale confuso il piano dell’art. 2043 c.c. con quello dell’art.2051 c.c., imponendo illegittimamente un’inversione dell’onere dellaprova a carico della danneggiata, in con trasto con la logica della fattispeciedi cui all’art. 2051 c.c.; con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per essere la corte territoriale incorsa in evidente contraddizione, illegittimamente confondendoil regime degli artt. 2043 e 2051 c.c. attraverso l’illegit- timainversione degli oneri probatori incombenti sulle parti, dettando, alriguardo, una motivazione meramente apparente e contraddittoria; conil nono motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 2043 e 2051c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corteterritoriale deciso la controversia in contrasto con il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità circa il regime del ri- partodegli oneri probatori derivanti dall’applicazione dell’art. 2051 c.c., avendol’attrice fornito adeguatamente la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata, senza che la società custode del campoda tennis avesse mai fornito alcuna prova liberatoria, con palese Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri violazionedell’art. 2051 c.c. oltre che dell’art. 132 c.p.c. in ragione del caratteremeramente apparente della motivazione dettata su tali punti; tuttie tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili ; osservail C ollegio come , attraverso la proposizione dell e censur e in e same, la ricorrente dimostra di non aver compreso la ratio deci- dendiposta a fondamento della decisione impugnata, avendo la corte territorialefondato la propria pronuncia di rigetto , non già su un a pre- tesa inversione degli oneri della prova, bensì sulla riconosciuta man- cata dimostrazione, da parte dell’attrice, della sussistenza di un rico- noscibilenesso di causalità tra l’ uso della cosa e il danno : presupposto difatto, quest’ultimo, in ogni caso destinato a costituire materia di un onereprobatorio impo sto a carico dell’attore, tanto nella prospettiva di cui all’art. 2043 c.c., quanto di quella riconducibile all’applicazione dell’art.2051 c.c.; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché degli artt.2043 e 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per averela corte territoriale negato senza motivo, l’assunzione dei mezzi di prova proposti dall’attrice, finendo paradossalmente per rigettare l’appelloper difetto di prova della domanda; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la censura in esame risulti irriducibilmente affetta da un carente assolvimento degli oneri di allegazioni imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo la ricorrente s pecificatamente in- dicato quali sarebbero i mezzi di prova (e il loro specifico contenuto) chenon sarebbero stati assunti dai giudici di merito e che, una volta ammessi, avrebbero determinato in modo certo , e non meramente congetturale,una diversa decisio ne della controversia ;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri emerge,pertanto, come , anche in questo caso, la censura in esame sirisolva, sia pure indirettamente, in una sostanziale rilettura nel me- ritodei fatti di causa, come tale non consentit a in sede di legittimità : conil settimo motivo , la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversia (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di dedurre alcunché inordine alla doglianza avanzata in sede di appello dell’attr ice circa la mancataammissione, ad opera del giudice di primo grado, dei mezzi diprova richiesti; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come l’odierna ricorrente contesti la mancata adozione,da parte della corte territoriale, di alcuna decisione riferita alla doglianza, avanzata in sede d’appello, circa la mancata ammis- sione,ad opera del giudice di primo grado, dei mezzi di prova richiesti, senzatuttavia evocare l’eventuale violazione dell’art. 112 c.p.c. (para- metronormativo correlato alla prospettata omessa pronuncia imputa- bileal provvedimento giudiziario criticato) e limitandosi ad evocare il viziodi cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. senza tuttavia dedurre in alcun modo l’identitào le caratteristiche del fatto storico, eventualmente ac certato in giudizio, che i giudici di merito avrebbero in ipotesi trascurato di esaminaree che avrebbe assunto carattere decisivo ai fini del giudizio ; varràperaltro evidenziare come, quand’anche volesse interpretar si la doglianza in esame alla stregua d ella paventata violazione dell’art.112c.p.c. ( in applicazione dei principi ricavabili dalla lettura di Sez. U, Sentenzan. 17931 del 24/07/2013 , in motivazione) , devono ritenersi in ogni caso non adeguatamente assolti , dall’odierno ricorrente, gli oneri di allegazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., essendosi la stessa sottrattaalla riproduzione o all’allegazione diretta dell’atto di appello dal quale sarebbe stato possibile assumere cognizione , in tesi, del la Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri censuraqui dedotta ed asseritamente trascu rata dal giudice di secondo grado; conil decimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente affermato il carat- terecolposo del comportamento della danneggiata, tale da escludere ilnesso di causalità tra l’uso del campo tennis e i danni denunciati, non essendostato in alcun modo dimostrata l’inevitabilità dell’evento dan- noso, con la conseguente illegittima inversione deg li oneri probatori incombentisulle parti; conl’undicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione dell’art. 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere la corte territoriale omesso di condurre alcuna inda- gine,o di dedurre alcun adeguato elemento di prova, a supporto del giudizio espresso circa l’esclusione del nesso causale tra l’uso del campoda tennis e l’evento dannoso dedotto in giudizio, pervenendo immotivatamente ad attribuire una rilevanza causale esclus iva alla condottanella specie tenuta dalla danneggiata; conil tredicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 1227 e 2051 c.c., per avere la corte territorialeerroneamente omesso di considerare la condotta dell a dan- neggiatanella prospettiva di cui all’art. 1227 c.c., ossia del mero con- corsocausale colposo alla produzione dei danni; tuttie tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili; osservail Collegio come, attraverso la proposizione delle censure inesame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento imp ugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazionedella norma di legge, inerendo bensì alla tipica valuta- zionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legit- timità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plu- rimis,Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvol- gendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa ap- plicazionedelle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussun- zionegiuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale d el contenuto rappresentativodegli elementi di prova complessivamente acquisiti e deifatti di causa ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concre ta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili,non essendo consentito alla parte censurare come viola- zionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cuisi assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di unfatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- vistidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esa me di fatti decisivi con- troversitra le parti ; conil dodicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 40 c.p. (in relazione all’art.360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale err onea- menteomesso di considerare il valore decisivo della condotta della con- troparte, la quale, responsabile della gestione del campo da tennis, ebbea lasciarne colpevolmente libera la disponibilità agli ospiti del vil- laggio, nonostante le gravi carenze e i vizi evidenti di manutenzione, inviolazione di tutti gli obblighi di sicurezza idonei ad evitare danni; ilmotivo è inammissibile; ancheattraverso la proposizione della censura in esame, l’odierna ricorrentedimostra di non aver compreso la ratio posta a fondamento delladecisione impugnata ; nellaspecie, la ricorrente evoca, in questa sede , il preteso valore decisivodell’esame della condotta della società custode del campo da tennis indicata come responsabile di aver posto a disposizione degli ospitidel villaggio un campo da tennis insicuro , senza avvedersi che la ragionedel decidere valorizzata da entrambi i giudici del merito è stata daglistessi individuata attraverso un ragionamento di tipo probatorio, segnatamentelegato alla mancata dimostrazione del nesso di causalità tral’uso del campo e il danno denunciato dall’attrice ; datale premessa deriva l’evidente irrilevanza dell’esame della con- dottadella società custode del campo, la cui asserita decisività sarebbe statain tesi apprezza bile unicamente dopo l’eventuale avvenuta atte- stazione,nella specie del tutto esclusa, della dipendenza dei danni de- nunciatidall’attrice all’uso del camp o ;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 19153/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’ess ere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo lasocietà intimata svolto difese in questa sede; dev’essereviceversa attes tata la sussistenza dei presupposti pro- cessual