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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16180/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 05/10/2023 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che cha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il tribunale del riesame di Catania, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip di Catania su un'area di 600 mq. in relazione al reato ex art. 256 commi 1 e 3 del Dlgs. 152/06, rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione.

3. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione, in quanto vi sarebbe antinomia tra i risultati emergenti dalle prove acquisite e le conclusioni assunte dal tribunale.

Emergerebbe, in particolare, il vizio di travisamento della prova per omissione, non avendo i giudici tenuto conto del dato emerso per cui i rifiuti oggetto di sequestro non insisterebbero sull'area della ricorrente.

Ciò perché i giudici avrebbero tenuto fermo il sequestro sull'area della istante.

Sarebbe altresì contraddittoria e illogica l'affermazione per cui si conferma il sequestro e si rileva come alcun pregiudizio esso arrechi alla ricorrente anche in ragione della mancata trascrizione del medesimo.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per insussistenza di esigenze cautelari e la violazione del principio di proporzionalità, posto che nessuna discarica sussiste sul terreno della ricorrente né esisterebbe il fumus del reato.

5. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte della ricorrente.

Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 05/10/2023 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che cha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il tribunale del riesame di Catania, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip di Catania su un'area di 600 mq. in relazione al reato ex art. 256 commi 1 e 3 del Dlgs. 152/06, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione. 3. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione, in quanto vi sarebbe antinomia tra i risultati emergenti dalle prove acquisite e le conclusioni assunte dal tribunale. Emergerebbe, in particolare, il vizio di travisamento della prova per omissione, non avendo i giudici tenuto conto del dato emerso per cui i rifiuti oggetto di sequestro non insisterebbero sull'area della ricorrente. Ciò perché i giudici avrebbero tenuto fermo il sequestro sull'area della istante. Sarebbe altresì contraddittoria e illogica l'affermazione per cui si conferma il sequestro e si rileva come alcun pregiudizio esso arrechi alla ricorrente anche in ragione della mancata trascrizione del medesimo. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per insussistenza di esigenze cautelari e la violazione del principio di proporzionalità, posto che nessuna discarica sussiste sul terreno della ricorrente né esisterebbe il fumus del reato. 5. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte della ricorrente. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]
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