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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 settembre 1981

Cassazione n. 22000/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento relativamente al sequestro, con declaratoria di inammissibilità dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 febbraio 2026, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina del 22 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) e c), 64, 71, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, e condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 8.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive.

I reati contestati riguardano la realizzazione di plurime opere edilizie (tra cui tettoie, muri in cemento armato e modifiche di prospetto) in assenza di permesso di costruire,di autorizzazione paesaggistica in area vincolata e in violazione della normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio armato.

La Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale committente delle opere, valorizzando plurimi elementi indiziari, quali il pieno possesso dell'immobile, l'aver conferito l'incarico alla ditta esecutrice dei lavori, la presenza sui luoghi al momento degli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] e il suo "totalizzante interesse" alla realizzazione delle opere, desunto anche dal pagamento di oneri amministrativi.

Ha, inoltre, disatteso gli argomenti difensivi, giudicando infondata la tesi della preesistenza della maggior parte delle opere e definendo "soggettive ed azzardate" le conclusioni del consulente tecnico di parte circa la non necessità di titoli abilitativi per alcuni manufatti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deducono la violazione degli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 192 c.p.p., nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di considerare le risultanze della consulenza tecnica di parte, la quale, anche attraverso "l'analisi diacronica delle aerofotogrammetrie", avrebbe dimostrato la preesistenza del principale ampliamento abusivo rispetto all'immissione in possesso di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si deduce che "l'ampliamento [era] oggetto di una domanda di condono edilizio (ex

I. 326/03) presentata da [OSCURATO:PERSONA], precedente proprietaria dell'area, nel 2004.

La sentenza avrebbe, quindi, illegittimamente attribuito al ricorrente la responsabilità per tutte le opere, fondando la condanna su una presunzione di responsabilità non supportata da un rigoroso vaglio probatorio.

2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001 e all'art. 181 d.lgs. 42/2004, nonché il vizio di motivazione per travisamento del contenuto della consulenza tecnica.

Si contesta il rigetto delle argomentazioni tecniche della difesa, basato su un'erronea interpretazione della relazione redatta da [OSCURATO:PERSONA], consulente della difesa.

La Corte territoriale non avrebbe compreso che il consulente non aveva sostenuto che la normativa locale derogasse a quella statale ma aveva operato una corretta qualificazione giuridica dei singoli organismi edilizi, ritenendoli come rientranti nell' "edilizia libera" o soggetti a procedure semplificate, in applicazione di norme regionali attuative di principi statali.

In particolare: in relazione alle tettoie, era stato richiamato il D.D.G.

Regione Sicilia n. 344 del 19/5/2020, la cui applicazione era giustificata dalle dimensioni delle tettoie e dal peso della copertura; 2con riferimento ai muri di recinzione, era stato sottolineato che la "medesima normativa regionale... esclude dall'autorizzazione sismica i muri con altezza non superiore a m. 2,00, condizione che l'opera rispettava"; per la trave in cemento armato, era stato spiegato che si trattava di un intervento di manutenzione ordinaria su un architrave preesistente, privo di funzione strutturale. 2.3 Con il terzo motivo, si denunciano la violazione dell'art. 321 c.p.p. e il vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla mancata revoca del sequestro preventivo.

La Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato la richiesta di revoca come "mero assunto difensivo", ignorando la documentazione agli atti (istanza autorizzata dal giudice, verbale di verifica della [OSCURATO:PERSONA]) che proverebbe l'avvenuta eliminazione di parte degli illeciti.

Tale travisamento avrebbe impedito la corretta valutazione sulla cessazione delle esigenze cautelari e sull'eventuale effetto estintivo del reato paesaggistico ai sensi dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004.

2.4. Con il quarto motivo, si lamentano la violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

La sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio negativo esclusivamente sulla condotta dell'imputato durante le indagini, omettendo del tutto di considerare la condotta successiva al reato, ed in particolare l'essersi adoperato per la parziale rimessione in pristino, indice positivo di valutazione che la Corte avrebbe illogicamente ignorato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito riportati.

1. Il primo motivo di ricorso presenta plurimi motivi di inammissibilità.

Va, in primo luogo, rilevato che il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 e la "manifesta illogicità e contraddittorietà" della motivazione, senza alcuna specificazione in ordine alle parti della sentenza che integrerebbero il vizio di violazione di legge e quelle che assumerebbero rilevanza ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. 1.1 Va, allora, ricordato che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al 3paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

È necessario, inoltre, ribadire che "non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

Unite, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518;).

Principi analoghi sono stati affermati in relazione al malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ( ex multis Sez. 5, n. 40274 del 19/4/2017, P.; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). 1.2 Il motivo, inoltre, difetta, della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. deducendo promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidogndeucedetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc.

Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.

Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha, quindi, l'onere sanzionato a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quellisuscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.3 Venendo al merito delle censure, il motivo muove dalla domanda di condono di [OSCURATO:PERSONA] e dalla consulenza di [OSCURATO:PERSONA], che difesa assume non essere state adeguatamente valutate dai giudici di merito, per poi dolersi che all'imputato era stata addebitata la responsabilità «per l'interezza delle opere descritte nel capo di imputazione, senza che si sia proceduto a distinguere le opere realizzate da "vent'anni" dai lavori successivi e di manutenzione».

E' evidente che le censure difensive, attraverso la valorizzazione di specifiche prove, veicolano e dissimulano in maniera surrettizia critiche alle posizioni probatorie su cui si fonda la perspicua e articolata trama argomentativa del provvedimento impugnato, allo scopo di ottenere un nuovo scrutinio delle risultanze istruttorie volto a saggiare la valenza significativa degli indizi e la loro capacità di convergere verso un'univocità espressiva della certezza logica dei fatti che esulano dai compiti del giudice di legittimità. 1.4 È, quindi, opportuno richiamare gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati ( Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01).

Va, quindi, ribadito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per Cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria a essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del 5materiale probatorio.

Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.5 Anche le censure afferenti alla logicità della trama argomentativa della sentenza, quindi, risultano inammissibili, debordando dai limiti della critica dell'uso dei canoni normativi di valutazione della prova, per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e il peso attribuito ai vari dati probatori. 1.6 L'argomentazione difensiva, inoltre, incorre in un evidente errore di diritto. 1.6.1 Va, innanzitutto, chiarito, che il vincolo paesaggistico gravante sul lotto rende non sanabile "l'ampiamento del piano terra, principale oggetto di contestazione ( da 104 mq. a 235 mq)", secondo quanto si legge a pag. 2 del ricorso.

In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, infatti, il condono previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato d.l. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Arnnenante, Rv. 268079 - 01; Sez. 3, n. 23429 del 28/04/2011, Esposito, Rv. 250964 - 01). 1.6.2 La persistente natura abusiva delle strutture oggetto degli interventi in corso di realizzazione al momento del sopralluogo originante il procedimento ha una immediata ricaduta sulla rilevanza penale dei medesimi.

La Corte territoriale ha disatteso la tesi difensiva in relazione alla "preesistenza" delle opere illecite valorizzando non soltanto lo stato dei luoghi constatato dalla PG al momento dell'accesso nel sito, che provava che tutte le opere descritte in imputazione erano interessate dai lavori edili, ma anche le foto satellitari del sistema [OSCURATO:PERSONA], che dimostravano "l'alterità ontologica" delle opere in costruzione rispetto a quelle esistenti nell'area nel 2014, 2018 e 2020.

Ha, quindi, fondato il giudizio di responsabilità sul fatto che l'imputato risultava il committente degli interventi che la ditta di [OSCURATO:PERSONA] stava realizzando nel sito. 61.6.3 La difesa non contesta quest'ultimo passaggio argonnentativo ma ritiene che i lavori commissionati dall'imputato, per la loro portata di completamento e rifinitura, non potessero integrare la contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001.

L'argomento difensivo, però, non tiene però conto che in tema di reati edilizi è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l'esecutore dei lavori che collabori all'edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile (quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori (Sez. 3, n. 48025 del 12/11/2008, P.m. in proc. ricardi, Rv. 241799 — 01, più di recente Sez. 3, n. 50749 del 12/7/2023, Marchesan).

Da tali premesse discende, avendo entrambi i giudici di merito sottolineato che per tutte le opere contestate i lavori erano in corso di esecuzione al momento del sopralluogo della [OSCURATO:PERSONA] locale, la sussistenza del reato di cui all'art. 44 d.P.R. anche se si volesse ritenere che i giudici di merito avevano malamente valutato le foto di [OSCURATO:PERSONA], risultando la contravvenzione, comunque, integrata dai lavori di completamento e di manutenzione che, secondo la difesa, [OSCURATO:PERSONA] stava eseguendo.

2. Non maggior fondamento ha il secondo motivo di impugnazione, che denuncia il travisamento della prova in relazione alla consulenza di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio di travisamento della prova: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).

I questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.

La cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non deduce nessuno degli esposti vizi, ma lamenta che la Corte territoriale ha disatteso gli argomenti del consulente dalle difesa ritenendoli privi di fondamento. 72.1 n motivo, inoltre, non si confronta compiutamente con la motivazione contestata, addebitando alla Corte territoriale di aver liquidato la consulenza "con un'affermazione generica e dogmatica sulla gerarchia delle fonti".

Così non è.

Infatti, in relazione alle tettoie, la Corte d'appello si è soffermata sulle caratteristiche delle medesime sottolineandone la consistenza volumetrica, risultando intercluse su tre lati.

Tale passo della motivazione è ignorato del ricorso. 2.2 I nulla osta rilasciati della Sopraintendenza per le recinzioni di altro adiacente immobile sono stati dalla Corte territoriale valorizzati per dimostrare la rilevanza, sotto il profilo paesaggistico, delle opere murarie.

Anche questo passo è ignorato dal ricorso. 2.3 II ricorso, ancora, invoca una disciplina regionale, che sembra essere il "D.D.G.

Regione Sicilia n. 344/2020", asserendo che sottrae all'autorizzazione sismica i muri di altezza non superiore a m. 2,00.

Nell'argomentazione difensiva, tuttavia, la normativa costituirebbe ostacolo all'integrazione dei reati edilizi e paesaggistici.

E, allora, è il caso di sottolineare che la conclusione cui pervengono i giudici di merito in ordine alla rilevanza penale dei muri di cui alla contestazione risulta conforme agli arresti della giurisprudenza amministrativa, che ha ripetutamente precisato che, "in materia urbanistica, non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. ex plurimis, Cons.

St., Sez.

VI, 29 novembre 2019, n. 8178)" (Cons.

Stato, Sez.

VI, 7/3/2022 n. 1609 relativa a una "recinzione di circa ml. 140 costituita da un muretto in cemento sormontato da una ringhiera in ferro di altezza pari a ml. 0,95" che si è ritenuto non "annoverabile nell'ambito dell'attività edilizia libera, essendo necessario per la stessa apposito titolo edilizio"; conf.

Cons.

Stato, Sez.

V, 4/1/2016 n. 10; più di recente T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], Sez.

IV, 17/06/2024, n. 3803).

Nello stesso senso il TAR Sicilia che ha escluso, in relazione a "un muretto divisorio della lunghezza di mt. 14,65, dello spessore di cm 0,25 e dell'altezza di nnt. 1,60", che potesse trovare applicazione l'art. 6 della L.R.

Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 (oggi art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 16 del 2016), che sottraeva l'intervento di "recinzione di fondi rustici" al regime della concessione, autorizzazione e comunicazione, ritendo che la norma postulasse la realizzazione di recinzioni del tutto prive di opere murarie (cfr.

Cons.

Giust.

Amm.

Reg.

Sic., Sez.

Riun., 18 dicembre 2013, n. 1548)" (T.A.R.

Catania, sez.

I, 15 settembre 2020, n. 2175). 8Non difforme risulta la posizione della Cassazione penale che ha ripetutamente affermato che in tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lett. e) ( Sez. 3, n. 27150 del 18/03/2021, n. 27150; Sez. 3, n. 4755 del 13/12/2007, Romano, Rv. 238788; Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella, Rv. 261521 - 01 relativa a un muro in cemento armato avente spessore di cm. 25 ed un'altezza di circa metri 1,80; nello stesso Sez. 3, n. 31617 del 6/6/2019, Campisi, che, in relazione a un muro di cinta costituito da blocchi di cemento e relativo cancello della lunghezza di m. 12 e di altezza cm. 60, ha ritenuto necessario l'acquisizione del permesso di costruire rilevando che l'art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 16 del 2016, nella parte in cui esclude dalla necessità di rilascio del permesso a costruire le "recinzioni di fondi rustici", deve interpretarsi "in coerenza con il principio della necessità di titolo autorizzativo per opere che comportano trasformazione del territorio e che, dunque, sono realizzate con materiali tipicamente edilizi, non avendo il legislatore regionale diversamente stabilito").

3. Generico e, comunque, manifestamente infondato risulta il terzo motivo del ricorso.

La Corte di appello ha rilevato che, con il provvedimento in data 25/9/2023, il Tribunale aveva unicamente autorizzato la messa in sicurezza del sito, dietro istanza di parte, per cui dal verbale della polizia locale che attestava l'esecuzione dei lavori autorizzati non era possibile desumere la rimozione delle opere abusive.

Tale conclusione trova riscontro negli atti allegati al processo, dai quali si rileva che la richiesta di autorizzazione non mirava all'eliminazione di opere in sequestro ma solo alla loro modifica al fine di scongiurare rischi alla sicurezza pubblica.

Non vi è stata, pertanto, alcun travisamento del dato probatorio da parte della Corte d'appello risultando la conclusione secondo cui non era intervenuta la remissione in pristino aderente alle risultanze probatorie.

4. Infine, è inammissibile anche il quarto motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudizio sulla concessione di tali circostanze rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, ossia quando questa sia totalmente assente o manifestamente illogica.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito una motivazione, ancorché sintetica, fondando il proprio diniego sulla condotta dell'imputato, il quale "non solo non si è fatto scrupolo di continuare più volte dei lavori già attenzionati dallaPolizia [OSCURATO:PERSONA] di Messina, [...] frapponendo [...] ulteriori ostacoli all'accertamento di P.G.".

Tale motivazione sottrae il punto della sentenza al sindacato di questa Corte, dovendosi ribadire che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 cod. pen., di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

La Corte, inoltre, sia pure a diversi fini, si è confrontata con l'argomento difensivo incentrato sui lavori di demolizione intervenuti, sottolineando che non vi era stata una remissione in pristino dei luoghi in quanto le parziali demolizioni intervenute erano solo finalizzate ad assicurare la messa in sicurezza del sito.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento relativamente al sequestro, con declaratoria di inammissibilità dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 febbraio 2026, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina del 22 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) e c), 64, 71, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, e condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 8.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive. I reati contestati riguardano la realizzazione di plurime opere edilizie (tra cui tettoie, muri in cemento armato e modifiche di prospetto) in assenza di permesso di costruire,di autorizzazione paesaggistica in area vincolata e in violazione della normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio armato. La Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale committente delle opere, valorizzando plurimi elementi indiziari, quali il pieno possesso dell'immobile, l'aver conferito l'incarico alla ditta esecutrice dei lavori, la presenza sui luoghi al momento degli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] e il suo "totalizzante interesse" alla realizzazione delle opere, desunto anche dal pagamento di oneri amministrativi. Ha, inoltre, disatteso gli argomenti difensivi, giudicando infondata la tesi della preesistenza della maggior parte delle opere e definendo "soggettive ed azzardate" le conclusioni del consulente tecnico di parte circa la non necessità di titoli abilitativi per alcuni manufatti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deducono la violazione degli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 192 c.p.p., nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di considerare le risultanze della consulenza tecnica di parte, la quale, anche attraverso "l'analisi diacronica delle aerofotogrammetrie", avrebbe dimostrato la preesistenza del principale ampliamento abusivo rispetto all'immissione in possesso di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si deduce che "l'ampliamento [era] oggetto di una domanda di condono edilizio (ex I. 326/03) presentata da [OSCURATO:PERSONA], precedente proprietaria dell'area, nel 2004. La sentenza avrebbe, quindi, illegittimamente attribuito al ricorrente la responsabilità per tutte le opere, fondando la condanna su una presunzione di responsabilità non supportata da un rigoroso vaglio probatorio. 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001 e all'art. 181 d.lgs. 42/2004, nonché il vizio di motivazione per travisamento del contenuto della consulenza tecnica. Si contesta il rigetto delle argomentazioni tecniche della difesa, basato su un'erronea interpretazione della relazione redatta da [OSCURATO:PERSONA], consulente della difesa. La Corte territoriale non avrebbe compreso che il consulente non aveva sostenuto che la normativa locale derogasse a quella statale ma aveva operato una corretta qualificazione giuridica dei singoli organismi edilizi, ritenendoli come rientranti nell' "edilizia libera" o soggetti a procedure semplificate, in applicazione di norme regionali attuative di principi statali. In particolare: in relazione alle tettoie, era stato richiamato il D.D.G. Regione Sicilia n. 344 del 19/5/2020, la cui applicazione era giustificata dalle dimensioni delle tettoie e dal peso della copertura; 2con riferimento ai muri di recinzione, era stato sottolineato che la "medesima normativa regionale... esclude dall'autorizzazione sismica i muri con altezza non superiore a m. 2,00, condizione che l'opera rispettava"; per la trave in cemento armato, era stato spiegato che si trattava di un intervento di manutenzione ordinaria su un architrave preesistente, privo di funzione strutturale. 2.3 Con il terzo motivo, si denunciano la violazione dell'art. 321 c.p.p. e il vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla mancata revoca del sequestro preventivo. La Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato la richiesta di revoca come "mero assunto difensivo", ignorando la documentazione agli atti (istanza autorizzata dal giudice, verbale di verifica della [OSCURATO:PERSONA]) che proverebbe l'avvenuta eliminazione di parte degli illeciti. Tale travisamento avrebbe impedito la corretta valutazione sulla cessazione delle esigenze cautelari e sull'eventuale effetto estintivo del reato paesaggistico ai sensi dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004. 2.4. Con il quarto motivo, si lamentano la violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. La sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio negativo esclusivamente sulla condotta dell'imputato durante le indagini, omettendo del tutto di considerare la condotta successiva al reato, ed in particolare l'essersi adoperato per la parziale rimessione in pristino, indice positivo di valutazione che la Corte avrebbe illogicamente ignorato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito riportati. 1. Il primo motivo di ricorso presenta plurimi motivi di inammissibilità. Va, in primo luogo, rilevato che il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 e la "manifesta illogicità e contraddittorietà" della motivazione, senza alcuna specificazione in ordine alle parti della sentenza che integrerebbero il vizio di violazione di legge e quelle che assumerebbero rilevanza ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. 1.1 Va, allora, ricordato che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al 3paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. È necessario, inoltre, ribadire che "non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. Unite, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518;). Principi analoghi sono stati affermati in relazione al malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ( ex multis Sez. 5, n. 40274 del 19/4/2017, P.; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). 1.2 Il motivo, inoltre, difetta, della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. deducendo promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidogndeucedetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha, quindi, l'onere sanzionato a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quellisuscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.3 Venendo al merito delle censure, il motivo muove dalla domanda di condono di [OSCURATO:PERSONA] e dalla consulenza di [OSCURATO:PERSONA], che difesa assume non essere state adeguatamente valutate dai giudici di merito, per poi dolersi che all'imputato era stata addebitata la responsabilità «per l'interezza delle opere descritte nel capo di imputazione, senza che si sia proceduto a distinguere le opere realizzate da "vent'anni" dai lavori successivi e di manutenzione». E' evidente che le censure difensive, attraverso la valorizzazione di specifiche prove, veicolano e dissimulano in maniera surrettizia critiche alle posizioni probatorie su cui si fonda la perspicua e articolata trama argomentativa del provvedimento impugnato, allo scopo di ottenere un nuovo scrutinio delle risultanze istruttorie volto a saggiare la valenza significativa degli indizi e la loro capacità di convergere verso un'univocità espressiva della certezza logica dei fatti che esulano dai compiti del giudice di legittimità. 1.4 È, quindi, opportuno richiamare gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati ( Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01). Va, quindi, ribadito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per Cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria a essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del 5materiale probatorio. Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.5 Anche le censure afferenti alla logicità della trama argomentativa della sentenza, quindi, risultano inammissibili, debordando dai limiti della critica dell'uso dei canoni normativi di valutazione della prova, per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e il peso attribuito ai vari dati probatori. 1.6 L'argomentazione difensiva, inoltre, incorre in un evidente errore di diritto. 1.6.1 Va, innanzitutto, chiarito, che il vincolo paesaggistico gravante sul lotto rende non sanabile "l'ampiamento del piano terra, principale oggetto di contestazione ( da 104 mq. a 235 mq)", secondo quanto si legge a pag. 2 del ricorso. In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, infatti, il condono previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla I. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato d.l. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Arnnenante, Rv. 268079 - 01; Sez. 3, n. 23429 del 28/04/2011, Esposito, Rv. 250964 - 01). 1.6.2 La persistente natura abusiva delle strutture oggetto degli interventi in corso di realizzazione al momento del sopralluogo originante il procedimento ha una immediata ricaduta sulla rilevanza penale dei medesimi. La Corte territoriale ha disatteso la tesi difensiva in relazione alla "preesistenza" delle opere illecite valorizzando non soltanto lo stato dei luoghi constatato dalla PG al momento dell'accesso nel sito, che provava che tutte le opere descritte in imputazione erano interessate dai lavori edili, ma anche le foto satellitari del sistema [OSCURATO:PERSONA], che dimostravano "l'alterità ontologica" delle opere in costruzione rispetto a quelle esistenti nell'area nel 2014, 2018 e 2020. Ha, quindi, fondato il giudizio di responsabilità sul fatto che l'imputato risultava il committente degli interventi che la ditta di [OSCURATO:PERSONA] stava realizzando nel sito. 61.6.3 La difesa non contesta quest'ultimo passaggio argonnentativo ma ritiene che i lavori commissionati dall'imputato, per la loro portata di completamento e rifinitura, non potessero integrare la contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001. L'argomento difensivo, però, non tiene però conto che in tema di reati edilizi è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l'esecutore dei lavori che collabori all'edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile (quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori (Sez. 3, n. 48025 del 12/11/2008, P.m. in proc. ricardi, Rv. 241799 — 01, più di recente Sez. 3, n. 50749 del 12/7/2023, Marchesan). Da tali premesse discende, avendo entrambi i giudici di merito sottolineato che per tutte le opere contestate i lavori erano in corso di esecuzione al momento del sopralluogo della [OSCURATO:PERSONA] locale, la sussistenza del reato di cui all'art. 44 d.P.R. anche se si volesse ritenere che i giudici di merito avevano malamente valutato le foto di [OSCURATO:PERSONA], risultando la contravvenzione, comunque, integrata dai lavori di completamento e di manutenzione che, secondo la difesa, [OSCURATO:PERSONA] stava eseguendo. 2. Non maggior fondamento ha il secondo motivo di impugnazione, che denuncia il travisamento della prova in relazione alla consulenza di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio di travisamento della prova: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). I questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. La cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non deduce nessuno degli esposti vizi, ma lamenta che la Corte territoriale ha disatteso gli argomenti del consulente dalle difesa ritenendoli privi di fondamento. 72.1 n motivo, inoltre, non si confronta compiutamente con la motivazione contestata, addebitando alla Corte territoriale di aver liquidato la consulenza "con un'affermazione generica e dogmatica sulla gerarchia delle fonti". Così non è. Infatti, in relazione alle tettoie, la Corte d'appello si è soffermata sulle caratteristiche delle medesime sottolineandone la consistenza volumetrica, risultando intercluse su tre lati. Tale passo della motivazione è ignorato del ricorso. 2.2 I nulla osta rilasciati della Sopraintendenza per le recinzioni di altro adiacente immobile sono stati dalla Corte territoriale valorizzati per dimostrare la rilevanza, sotto il profilo paesaggistico, delle opere murarie. Anche questo passo è ignorato dal ricorso. 2.3 II ricorso, ancora, invoca una disciplina regionale, che sembra essere il "D.D.G. Regione Sicilia n. 344/2020", asserendo che sottrae all'autorizzazione sismica i muri di altezza non superiore a m. 2,00. Nell'argomentazione difensiva, tuttavia, la normativa costituirebbe ostacolo all'integrazione dei reati edilizi e paesaggistici. E, allora, è il caso di sottolineare che la conclusione cui pervengono i giudici di merito in ordine alla rilevanza penale dei muri di cui alla contestazione risulta conforme agli arresti della giurisprudenza amministrativa, che ha ripetutamente precisato che, "in materia urbanistica, non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8178)" (Cons. Stato, Sez. VI, 7/3/2022 n. 1609 relativa a una "recinzione di circa ml. 140 costituita da un muretto in cemento sormontato da una ringhiera in ferro di altezza pari a ml. 0,95" che si è ritenuto non "annoverabile nell'ambito dell'attività edilizia libera, essendo necessario per la stessa apposito titolo edilizio"; conf. Cons. Stato, Sez. V, 4/1/2016 n. 10; più di recente T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], Sez. IV, 17/06/2024, n. 3803). Nello stesso senso il TAR Sicilia che ha escluso, in relazione a "un muretto divisorio della lunghezza di mt. 14,65, dello spessore di cm 0,25 e dell'altezza di nnt. 1,60", che potesse trovare applicazione l'art. 6 della L.R. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 (oggi art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 16 del 2016), che sottraeva l'intervento di "recinzione di fondi rustici" al regime della concessione, autorizzazione e comunicazione, ritendo che la norma postulasse la realizzazione di recinzioni del tutto prive di opere murarie (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Riun., 18 dicembre 2013, n. 1548)" (T.A.R. Catania, sez. I, 15 settembre 2020, n. 2175). 8Non difforme risulta la posizione della Cassazione penale che ha ripetutamente affermato che in tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lett. e) ( Sez. 3, n. 27150 del 18/03/2021, n. 27150; Sez. 3, n. 4755 del 13/12/2007, Romano, Rv. 238788; Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella, Rv. 261521 - 01 relativa a un muro in cemento armato avente spessore di cm. 25 ed un'altezza di circa metri 1,80; nello stesso Sez. 3, n. 31617 del 6/6/2019, Campisi, che, in relazione a un muro di cinta costituito da blocchi di cemento e relativo cancello della lunghezza di m. 12 e di altezza cm. 60, ha ritenuto necessario l'acquisizione del permesso di costruire rilevando che l'art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 16 del 2016, nella parte in cui esclude dalla necessità di rilascio del permesso a costruire le "recinzioni di fondi rustici", deve interpretarsi "in coerenza con il principio della necessità di titolo autorizzativo per opere che comportano trasformazione del territorio e che, dunque, sono realizzate con materiali tipicamente edilizi, non avendo il legislatore regionale diversamente stabilito"). 3. Generico e, comunque, manifestamente infondato risulta il terzo motivo del ricorso. La Corte di appello ha rilevato che, con il provvedimento in data 25/9/2023, il Tribunale aveva unicamente autorizzato la messa in sicurezza del sito, dietro istanza di parte, per cui dal verbale della polizia locale che attestava l'esecuzione dei lavori autorizzati non era possibile desumere la rimozione delle opere abusive. Tale conclusione trova riscontro negli atti allegati al processo, dai quali si rileva che la richiesta di autorizzazione non mirava all'eliminazione di opere in sequestro ma solo alla loro modifica al fine di scongiurare rischi alla sicurezza pubblica. Non vi è stata, pertanto, alcun travisamento del dato probatorio da parte della Corte d'appello risultando la conclusione secondo cui non era intervenuta la remissione in pristino aderente alle risultanze probatorie. 4. Infine, è inammissibile anche il quarto motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il giudizio sulla concessione di tali circostanze rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, ossia quando questa sia totalmente assente o manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito una motivazione, ancorché sintetica, fondando il proprio diniego sulla condotta dell'imputato, il quale "non solo non si è fatto scrupolo di continuare più volte dei lavori già attenzionati dallaPolizia [OSCURATO:PERSONA] di Messina, [...] frapponendo [...] ulteriori ostacoli all'accertamento di P.G.". Tale motivazione sottrae il punto della sentenza al sindacato di questa Corte, dovendosi ribadire che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 cod. pen., di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La Corte, inoltre, sia pure a diversi fini, si è confrontata con l'argomento difensivo incentrato sui lavori di demolizione intervenuti, sottolineando che non vi era stata una remissione in pristino dei luoghi in quanto le parziali demolizioni intervenute erano solo finalizzate ad assicurare la messa in sicurezza del sito. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris