CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che veniva colpito al capo con una roncola, riportando il distacco parziale del padiglione auricolare; l'azione aggressiva veniva interrotta dall'intervento tempestivo del figlio della vittima, [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], i quali impedivano che l'imputato sferrasse un ulteriore colpo contro [OSCURATO:PERSONA], che giaceva a terra privo di conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] (CE), il giorno 5 ottobre 2009. Nella sentenza di secondo grado è stata dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975 - porto in luogo pubblico della roncola utilizzata per l'offesa alla persona - con ricleterminazione della pena finale in anni tre e mesi sei di reclusione, con conferma del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché di quella del risarcimento del danno. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc pen. - censure in punto di qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento al difetto di univocità della condotta, da ritenere possibile espressione del mero intento di ledere, e alla prova dell'animus necandi. A sostegno, si valorizza il dato che la lesione era stata prodotta utilizzando la roncola non dal lato tagliente, bensì di piatto, e che il giudice di primo grado aveva escluso che l'imputato stesse assestando un secondo colpo al Riccio, come invece descritto nel capo di imputazione. Invero, il consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva rilevato che il colpo di roncola non aveva grande forza - essendo stato inferto da soggetto di età avanzata (all'epoca l'imputato aveva 83 anni) e affetto da tremore alla mano - quindi era privo di efficacia distruttiva del cranio, come conferma la lesione all'orecchio, che non aveva comportato il taglio completo del padiglione. Tali rilievi avrebbero dovuto riflettersi nella valutazione della sussistenza del dolo omicidiario, tratta dalla univocità degli atti, mentre tale analisi è mancata, non essendosi affrontato il tema della volontà dell'imputato di colpire con forza, ovvero dell'accidentalità della potenza del colpo, determinata dalle condizioni fisiche - tremore all'arto con perdita di tenuta - e dalla posizione sopraelevata del Nardolillo rispetto al Riccio. E soprattutto, non si è considerato l'uso della roncola, di piatto e non di taglio, estremamente indicativo della mera volontà di ledere, e non di uccidere.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. L'impugnazione, di stampo fattuale e rivalutativo, è riproduttiva delle medesime censure avanzate nel gravame, e non si confronta con le congrue e perspicue osservazioni svolte dai giudici di merito, in una vicenda processuale esitata in un doppio conforme giudizio e dunque soggetta a limiti intrinseci nella deduzione di vizi attinenti al percorso argomentativo. È noto, infatti, che quando in entrambi i gradi processuali l'esito decisorio giunge al medesimo risultato, l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, Je motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E sul punto, le argomenta2:ioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive, con specifico riferimento al tema del difetto di univocità della condotta (possibile espressione dell'intento di ledere) e dell'elemento soggettivo del reato, che costituiscono il focus del presente ricorso. 2. Va dunque ribadito che risulta ineccepibile sotto il profilo logico l'argomentare della Corte territoriale, aderente alle risultanze istruttorie ed agli elementi offerti dal consulente della pubblica accusa, dalle cui indagini è emersa l'adeguatezza della condotta offensiva del Nardolillo a produrre un esito letale, per la natura del mezzo utilizzato, per la zona corporea attinta, la testa, e per la distanza ravvicinata dell'aggressione. Invero, in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dallie modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390), profili ai quali ha fatto corretto riferimento l'impugnata sentenza.Non risultano elementi di decisivo contrasto desumibili dalle valutazioni del consulente della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dovuto rilevare che il colpo era stato inferto di taglio, altrimenti non avrebbe prodotto il parziale distacco del padiglione auricolare, ed aveva soltanto inteso puntualizzare che il fendente non era stato impresso con grande forza, ciò addebitando all'età avanzata dell'imputato, affetto anche da tremore alla mano destra. All'opposto, il consulente del Pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha espresso il parere che il colpo fosse stato impresso cori notevole forza, tanto da provocare la lesione della membrana timpanica in via indiretta, ovvero mediante lo spostamento della colonna d'aria presente nel padiglione auricolare. Sul punto, entrambe le sentenze hanno individuato un movimento obliquo della roncola, tale da consentire contestualmente il taglio del padiglione auricolare e l'impatto della colonna di aria con la membrana timpanica. Tali valutazioni escludono la tesi della difesa ricorrente, che ha affermato che il colpo era stato inferto di piatto e con scarsa energia, ed ha avanzato riserve sull'intenzionalità omicida per non essere stato inferto anche un secondo colpo: anche detto punto è stato analizzato dai giudici di merito, che hanno ritenuto non raggiunta la prova di un ulteriore fendente, ma hanno escluso che ciò determinasse conseguenze di sorta, trattandosi di un tentativo compiuto già con l'unico colpo giunto a destinazione. Ne discende la correttezza della conferma della qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali