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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33832/2026

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ella Corte di appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Genova, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di un motociclo.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1.

Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza dinorme processuali, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 624 cod. pen.Il ricorrente sostiene che mancherebbero elementi idonei a collegarel’imputato al furto del motociclo, atteso che nessuno l’aveva visto condurre ilmezzo rubato dal luogo della sottrazione al luogo del rinvenimento e che l'unicoelemento a carico consisteva nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avevariferito di avere notato «un soggetto extracomunitario armeggiare intorno a unoscooter».2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di normeprocessuali, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato assentel'imputato, nonostante questi fosse detenuto e avesse tempestivamentemanifestato la volontà di partecipare all'udienza del giudizio di appello.

Evidenziache l’imputato, a seguito della notifica del decreto di citazione, aveva chiesto diessere tradotto dal carcere per presenziare all'udienza del 13 novembre 2025, mala Corte di appello, pur essendo a conoscenza della richiesta, ne aveva dichiaratol'assenza, procedendo alla trattazione del processo.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha depositato una memoria, conla quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto diannullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto, in quanto risulta fondato il secondo motivo,che, attenendo a un vizio processuale suscettibile di determinare la nullitàdell’intero giudizio di secondo grado, deve essere esaminato con priorità rispettoalle ulteriori censure.1.1.

Il secondo motivo è fondato.Dagli atti allegati al ricorso emerge che, a seguito della notificazione deldecreto di citazione, l’imputato aveva richiesto di essere tradotto dal carcere alfine di presenziare all’udienza del 13 novembre 2025 e che, nondimeno, la Cortedi appello ne aveva dichiarato l’assenza, procedendo alla trattazione del processo.Al riguardo, deve essere ricordato che «la mancata traduzione all'udienzacamerale di appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbiatempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che sitrovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina lanullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza» (Sez.U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836; cfr., anche, Sez. 3, n. 9756 del03/02/2022, Fontana, Rv. 282923).1.2.

Il primo motivo, essendo relativo al giudizio di responsabilità, risultaassorbito.2.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Genova.Così deciso, il 9 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Genova, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di un motociclo.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza dinorme processuali, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 624 cod. pen.Il ricorrente sostiene che mancherebbero elementi idonei a collegarel’imputato al furto del motociclo, atteso che nessuno l’aveva visto condurre ilmezzo rubato dal luogo della sottrazione al luogo del rinvenimento e che l'unicoelemento a carico consisteva nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avevariferito di avere notato «un soggetto extracomunitario armeggiare intorno a unoscooter».2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di normeprocessuali, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato assentel'imputato, nonostante questi fosse detenuto e avesse tempestivamentemanifestato la volontà di partecipare all'udienza del giudizio di appello. Evidenziache l’imputato, a seguito della notifica del decreto di citazione, aveva chiesto diessere tradotto dal carcere per presenziare all'udienza del 13 novembre 2025, mala Corte di appello, pur essendo a conoscenza della richiesta, ne aveva dichiaratol'assenza, procedendo alla trattazione del processo.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha depositato una memoria, conla quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto diannullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto risulta fondato il secondo motivo,che, attenendo a un vizio processuale suscettibile di determinare la nullitàdell’intero giudizio di secondo grado, deve essere esaminato con priorità rispettoalle ulteriori censure.1.1. Il secondo motivo è fondato.Dagli atti allegati al ricorso emerge che, a seguito della notificazione deldecreto di citazione, l’imputato aveva richiesto di essere tradotto dal carcere alfine di presenziare all’udienza del 13 novembre 2025 e che, nondimeno, la Cortedi appello ne aveva dichiarato l’assenza, procedendo alla trattazione del processo.Al riguardo, deve essere ricordato che «la mancata traduzione all'udienzacamerale di appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbiatempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che sitrovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina lanullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza» (Sez.U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836; cfr., anche, Sez. 3, n. 9756 del03/02/2022, Fontana, Rv. 282923).1.2. Il primo motivo, essendo relativo al giudizio di responsabilità, risultaassorbito.2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Genova.Così deciso, il 9 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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