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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38007/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo tkt it 1,Ce1/1* ot,^4....4.11A-v. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la medesima Corte avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, ribadita la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come formulata nel capo di imputazione originario - guida in stato di ebbrezza di cui art. 186, comma 2, lett. c), aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna (in Villaverla, il 28/05/2017) - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 327- bis, comma 3, 391-octies e 438 cod. proc. pen. e 6 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 442 e 121 cod. proc. pen.

Non ritenendo acquisibile la consulenza tecnica di parte in ragione del rito prescelto, i Giudici di merito hanno violato il diritto della difesa ad un corretto contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo, eccepisce contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa valutazione dell'affidabilità della consulenza di parte.

3. Con memoria, pervenuta in cancelleria il 30/05/22, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ribadisce le argomentazioni a sostegno del ricorso.

4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso è inammissibile.

Se è vero che, in tema di giudizio abbreviato, il difensore, a norma degli artt. 233 e 121 cod. proc. pen., può depositare memorie ed allegare consulenze tecniche di parte in ogni stato e grado del procedimento, anche se vi è già stata l'ammissione del rito alternativo, rappresenta, tuttavia, consolidato orientamento di questa Corte di legittimità quello secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279578 -01; Sez. 6, n. 44419 del 22/10/2015, C., Rv. 265040 - 01).

Deve, quindi, essere escluso che il semplice deposito di una consulenza (come di una memoria) nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia stato oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, anche in considerazione del fatto che tale particolare sanzione è sempre prevista in termini di tassatività e non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen., che pure dà alle parti la facoltà di depositare atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codice di rito.

Dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue, pertanto, di per sé, alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge.

Le conseguenze di una mancata considerazione dele memorie o consulenze difensive riverberano, come si è detto, sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni siano state espresse.

È, quindi, onere della parte che deduca l'omessa valutazione di un atto indicare, in fase di impugnazione, quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto era contenuto nella memoria, evidenziando il nesso tra il medesimo e la pretesa nullità, incorrendosi altrimenti nel vizio di genericità del motivo di ricorso proposto sul punto.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato elementi dai quali possa ritenersi decisiva in termini probatori la suddetta consulenza tecnica e in forza dei quali sia possibile affermare che il contenuto dell'atto possa avere una valenza probatoria tale da confutare, in modo effettivo, le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito fondate sugli esiti dell'esame alcolimetrico e sugli accertamenti effettuati presso la struttura sanitaria.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo tkt it 1,Ce1/1* ot,^4....4.11A-v. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la medesima Corte avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, ribadita la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come formulata nel capo di imputazione originario - guida in stato di ebbrezza di cui art. 186, comma 2, lett. c), aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna (in Villaverla, il 28/05/2017) - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 327- bis, comma 3, 391-octies e 438 cod. proc. pen. e 6 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 442 e 121 cod. proc. pen. Non ritenendo acquisibile la consulenza tecnica di parte in ragione del rito prescelto, i Giudici di merito hanno violato il diritto della difesa ad un corretto contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo, eccepisce contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa valutazione dell'affidabilità della consulenza di parte. 3. Con memoria, pervenuta in cancelleria il 30/05/22, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ribadisce le argomentazioni a sostegno del ricorso. 4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso è inammissibile. Se è vero che, in tema di giudizio abbreviato, il difensore, a norma degli artt. 233 e 121 cod. proc. pen., può depositare memorie ed allegare consulenze tecniche di parte in ogni stato e grado del procedimento, anche se vi è già stata l'ammissione del rito alternativo, rappresenta, tuttavia, consolidato orientamento di questa Corte di legittimità quello secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279578 -01; Sez. 6, n. 44419 del 22/10/2015, C., Rv. 265040 - 01). Deve, quindi, essere escluso che il semplice deposito di una consulenza (come di una memoria) nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia stato oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, anche in considerazione del fatto che tale particolare sanzione è sempre prevista in termini di tassatività e non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen., che pure dà alle parti la facoltà di depositare atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codice di rito. Dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue, pertanto, di per sé, alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge. Le conseguenze di una mancata considerazione dele memorie o consulenze difensive riverberano, come si è detto, sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni siano state espresse. È, quindi, onere della parte che deduca l'omessa valutazione di un atto indicare, in fase di impugnazione, quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto era contenuto nella memoria, evidenziando il nesso tra il medesimo e la pretesa nullità, incorrendosi altrimenti nel vizio di genericità del motivo di ricorso proposto sul punto. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato elementi dai quali possa ritenersi decisiva in termini probatori la suddetta consulenza tecnica e in forza dei quali sia possibile affermare che il contenuto dell'atto possa avere una valenza probatoria tale da confutare, in modo effettivo, le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito fondate sugli esiti dell'esame alcolimetrico e sugli accertamenti effettuati presso la struttura sanitaria. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 38007/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris