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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 20286/2022

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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 704-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvoato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 00704 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 234/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’odierna parte ricorrente volta alla declaratoria del proprio diritto ad aver corrisposta l'indennità di disoccupazione agricola, per l'anno 2014, quale operaia a tempo determinato parametrandone il valore al salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della medesima provincia, da maggiorarsi del c.d. terzo elemento, nonché del proprio diritto ad aver corrispondentemente accreditata la relativa contribuzione figurativa;

2. per quanto solo rileva in questa sede, l a Corte ha dappr ima escluso che la disciplina del salario medio convenzionale,di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, rilevasse ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato; in secondo luogo, ha disatteso la tesi volta a maggiorare di una percentuale corrispondente al c.d. terzo elemento la retribuzione del contratto provinciale da assumere a base di calcolo dell’anzidetta indennità, ritenendo che il terzo elemento vi fosse già incluso; da ultimo, ha consequenzialmente rilevato l’infondatezza della domanda concernente la rideterminazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione, siccome fondata su presupposti di cui aveva previamente verificato l’inconsistenza, e ha compensato le spese del grado.

Ric. 2021 n. 00704 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -3-

3. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , con quattro motivi di censura.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]:

5. c on il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28,d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, nonché dell’art. 1 (rectius, 01), comma4, d.l. n. 2/2006 (conv. con l. n. 81/2006), in relazione all’art. 8 l. n. 334/1968, e all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), ed altresì dell’art. 2, commi 5 e 153, l. n. 191/2009, per avere la Corte di merito ritenuto che la disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, non rilevasse ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato: ad avviso di parte ricorrente, infatti, avendo l’art. 1, comma 785, l. n. 296/1996, proceduto ad interpretare autenticamente l’art. 01, comma 4, d.l. n. 2/2006, cit., prevedendo che per i soggetti di cui all’art. 8, l. n. 334/1968, e per gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni emezzadri continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, la disciplina del salario medio convenzionale sarebbe tuttora applicabile anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali dovute agli operai agricoli a tempo determinato, in virtù dell’equiparazione sancita dall’art. 8, l. n. 334/1968, tra costoro e i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, e con la rilevante differenza, rispetto al regime previgente, che tale salario medio andrebbe adesso rilevato con riguardo all’anno cui si riferisce la prestazione e salva comunque l’applicazione dell’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit., che attribuisce invece rilievo, se superiore, alla retribuzione dovuta in forza di contratti collettivi o accordi individuali; Ric. 2021 n. 00704 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -4-

6. c on il secondo motiv o, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 c.c. , nonché dell'art. 49 CCNL, per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.05.2010 e dell'art.14 CCP, per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento;

7. c on il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dellaL. n. 264 del 1949, art. 32, del D.L. n. 942 del 1977, art. 3,(conv. con L. n. 41 del 1978), e della L. n. 155 del 1981, art. 8, per avere la Corte di merito rigettato la domanda volta alla consequenziale riliquidazione della contribuzione figurativa accreditatale per i periodi di disoccupazione;

8. con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ingiustamente rigettato l'appello e aver conseguentemente esonerato l'[OSCURATO:PERSONA] dall'obbligo di rifonderle le spese di lite;

9. il primo motivo è infondato , 10.questa Corte (Cass. nr. 40400 del 2021 e successive conformi), in fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, a fondamento del rigetto di analoghe censure, ha affermato il principio secondo cui « In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 Ric. 2021 n. 00704 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -5- del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della l. n. 296 del 2006, all'art. 8, della l. n. 334 del 1968, possa avere il significato di reintrodurre il precedente sistema del salario medio convenzionale»;

11. a l principio indicato - e alle ampie argomentazioni che lo sorreggono, cui integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. - , va data continuità in questa sede, con conseguente rigetto dei rilievi mossi alla sentenza, conforme a diritto; 12.parimenti infondato è il secondo motivo; 13.nel precedente citato, a tale riguardo, si è in premessa osservato comela denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro sia ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali (così da ult.Cass. n. 551 del 2021), per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., ovvero dell'omesso esame circa fatti decisivi (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 947 del 1962); 14.ciò posto, si è osservato , da un lato, come difetta sse il deposito integrale del CCNL richiamato a fondamento delle censure (Cass., sez.un., nr. 20075 del 2010) e,dall’altro, c h e, nel motivare il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, i giudici di merito non avessero affatto negato, giusta la previsione dell'art. 49 CCNL cit., l’esclusione del terzo elemento dalla retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso dovesse e ssere pari al 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale; i giudici di merito avevano piuttosto affermato che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato,nel contratto collettivo provinciale, fosse gi à comprensiva del terzo Ric. 2021 n. 00704 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -6- elemento, calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato; 15.su tali presupposti, la Corte ha giudicato insindacabile l’operata interpretazione delle fonti di riferimento, in difetto della specifica deduzione di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, anche osservando che la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata (cosìCass. n. 9950 del 2001,Cass. n. 319 del 2003, e innumerevoli successive conformi); 16.ai medesimi limiti soggiacciono le censure in questa sede prospettate; di qui l’adottata decisione; 17.l’infondatezza dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo e del quarto motivo; 18.complessivamente, il ricorso va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimitàex art. 152 att. c.p.c.; 19.tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 704-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvoato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 00704 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 234/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’odierna parte ricorrente volta alla declaratoria del proprio diritto ad aver corrisposta l'indennità di disoccupazione agricola, per l'anno 2014, quale operaia a tempo determinato parametrandone il valore al salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della medesima provincia, da maggiorarsi del c.d. terzo elemento, nonché del proprio diritto ad aver corrispondentemente accreditata la relativa contribuzione figurativa; 2. per quanto solo rileva in questa sede, l a Corte ha dappr ima escluso che la disciplina del salario medio convenzionale,di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, rilevasse ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato; in secondo luogo, ha disatteso la tesi volta a maggiorare di una percentuale corrispondente al c.d. terzo elemento la retribuzione del contratto provinciale da assumere a base di calcolo dell’anzidetta indennità, ritenendo che il terzo elemento vi fosse già incluso; da ultimo, ha consequenzialmente rilevato l’infondatezza della domanda concernente la rideterminazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione, siccome fondata su presupposti di cui aveva previamente verificato l’inconsistenza, e ha compensato le spese del grado. Ric. 2021 n. 00704 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- 3. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , con quattro motivi di censura. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 5. c on il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28,d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, nonché dell’art. 1 (rectius, 01), comma4, d.l. n. 2/2006 (conv. con l. n. 81/2006), in relazione all’art. 8 l. n. 334/1968, e all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), ed altresì dell’art. 2, commi 5 e 153, l. n. 191/2009, per avere la Corte di merito ritenuto che la disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, non rilevasse ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato: ad avviso di parte ricorrente, infatti, avendo l’art. 1, comma 785, l. n. 296/1996, proceduto ad interpretare autenticamente l’art. 01, comma 4, d.l. n. 2/2006, cit., prevedendo che per i soggetti di cui all’art. 8, l. n. 334/1968, e per gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni emezzadri continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, la disciplina del salario medio convenzionale sarebbe tuttora applicabile anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali dovute agli operai agricoli a tempo determinato, in virtù dell’equiparazione sancita dall’art. 8, l. n. 334/1968, tra costoro e i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, e con la rilevante differenza, rispetto al regime previgente, che tale salario medio andrebbe adesso rilevato con riguardo all’anno cui si riferisce la prestazione e salva comunque l’applicazione dell’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit., che attribuisce invece rilievo, se superiore, alla retribuzione dovuta in forza di contratti collettivi o accordi individuali; Ric. 2021 n. 00704 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- 6. c on il secondo motiv o, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 c.c. , nonché dell'art. 49 CCNL, per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.05.2010 e dell'art.14 CCP, per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento; 7. c on il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dellaL. n. 264 del 1949, art. 32, del D.L. n. 942 del 1977, art. 3,(conv. con L. n. 41 del 1978), e della L. n. 155 del 1981, art. 8, per avere la Corte di merito rigettato la domanda volta alla consequenziale riliquidazione della contribuzione figurativa accreditatale per i periodi di disoccupazione; 8. con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ingiustamente rigettato l'appello e aver conseguentemente esonerato l'[OSCURATO:PERSONA] dall'obbligo di rifonderle le spese di lite; 9. il primo motivo è infondato , 10.questa Corte (Cass. nr. 40400 del 2021 e successive conformi), in fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, a fondamento del rigetto di analoghe censure, ha affermato il principio secondo cui « In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 Ric. 2021 n. 00704 sez. ML -ud. 05-04-2022 -5- del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della l. n. 296 del 2006, all'art. 8, della l. n. 334 del 1968, possa avere il significato di reintrodurre il precedente sistema del salario medio convenzionale»; 11. a l principio indicato - e alle ampie argomentazioni che lo sorreggono, cui integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. - , va data continuità in questa sede, con conseguente rigetto dei rilievi mossi alla sentenza, conforme a diritto; 12.parimenti infondato è il secondo motivo; 13.nel precedente citato, a tale riguardo, si è in premessa osservato comela denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro sia ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali (così da ult.Cass. n. 551 del 2021), per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., ovvero dell'omesso esame circa fatti decisivi (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 947 del 1962); 14.ciò posto, si è osservato , da un lato, come difetta sse il deposito integrale del CCNL richiamato a fondamento delle censure (Cass., sez.un., nr. 20075 del 2010) e,dall’altro, c h e, nel motivare il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, i giudici di merito non avessero affatto negato, giusta la previsione dell'art. 49 CCNL cit., l’esclusione del terzo elemento dalla retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso dovesse e ssere pari al 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale; i giudici di merito avevano piuttosto affermato che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato,nel contratto collettivo provinciale, fosse gi à comprensiva del terzo Ric. 2021 n. 00704 sez. ML -ud. 05-04-2022 -6- elemento, calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato; 15.su tali presupposti, la Corte ha giudicato insindacabile l’operata interpretazione delle fonti di riferimento, in difetto della specifica deduzione di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, anche osservando che la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata (cosìCass. n. 9950 del 2001,Cass. n. 319 del 2003, e innumerevoli successive conformi); 16.ai medesimi limiti soggiacciono le censure in questa sede prospettate; di qui l’adottata decisione; 17.l’infondatezza dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo e del quarto motivo; 18.complessivamente, il ricorso va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimitàex art. 152 att. c.p.c.; 19.tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo
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