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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09529/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il ricorrente, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stato condannato per il reato di cui all'art. 44 D.P.R. 380/2001, in relazione alla realizzazione di opere abusive in zona soggetta a vincolo paesaggistico, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine all'omessa assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., a seguito di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen.

Si osserva che il giudice a quo ha affermato la superfluità delle dichiarazioni testimoniali in ordine alla natura delle opere eseguite e al progetto presentato al Comune, ritenendo completo il compendio probatorio acquisito e inidonee le prove richieste a scalfire l'impianto accusatorio, non essendo richiesta la produzione in giudizio di un provvedimento di sanatoria, l'unico elemento che avrebbe potuto incidere sulla configurabilità del reato in contestazione.

Si è, sul punto, affermato in giurisprudenza che, in tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. (Sez.1, n. 49799 del 11/10/2023 Ud. (dep. 14/12/2023) Rv. 2855809.

Nel caso in disamina il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Aneme.."— si è limitato a rtctri:Este l'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], senza neppure indicare le ragioni per cui sia rilevante per la decisione.

Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il ricorrente, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stato condannato per il reato di cui all'art. 44 D.P.R. 380/2001, in relazione alla realizzazione di opere abusive in zona soggetta a vincolo paesaggistico, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine all'omessa assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., a seguito di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. Si osserva che il giudice a quo ha affermato la superfluità delle dichiarazioni testimoniali in ordine alla natura delle opere eseguite e al progetto presentato al Comune, ritenendo completo il compendio probatorio acquisito e inidonee le prove richieste a scalfire l'impianto accusatorio, non essendo richiesta la produzione in giudizio di un provvedimento di sanatoria, l'unico elemento che avrebbe potuto incidere sulla configurabilità del reato in contestazione. Si è, sul punto, affermato in giurisprudenza che, in tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. (Sez.1, n. 49799 del 11/10/2023 Ud. (dep. 14/12/2023) Rv. 2855809. Nel caso in disamina il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Aneme.."— si è limitato a rtctri:Este l'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], senza neppure indicare le ragioni per cui sia rilevante per la decisione. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il P
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