CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14948/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 25 settembre 2023 che, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avanzato dal pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito in peius, a suo carico, la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza (quello di Palermo) con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico in relazione ai delitti, legittimanti il titolo coercitivo, di cui agli artt. 624,625 nn. 4 e 7 cod. pen. e 61 n. 2, 81 cpv., 337 cod. pen., commessi in Cefalù il 28 luglio 2023, con la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed i nfra qui nq uen na le. 2.E' stato articolato, tramite difensore, un unico motivo di ricorso, fondato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con il quale è stata contestata la valutazione di maggior gravità del quadro cautelare effettuata dal giudice dell'appello, senza considerare che il prevenuto avesse rubato il veicolo soltanto per rientrare a casa e non per lucro, che fosse fuggito alla vista delle forze di polizia solo per paura e che egli avesse immediatamente ammesso le proprie responsabilità in sede di interrogatorio. All'atto d'impugnazione è stato allegato in copia un verbale di remissione di querela della persona offesa proprietaria dell'autovettura asportata, successivo alla pronuncia del Tribunale del riesame, a sostegno dell'addotta sproporzione della severa misura coercitiva così imposta. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 principio generale, in virtù del quale, in tema di misure cautelari, il sindacato della cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza, nella decisione impugnata, di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, opera anche in caso di impugnazione delle ordinanze emesse in sede di appello dal Tribunale competente, ove anzi a maggior ragione deve essere rispettato l'effetto devolutivo circoscritto al tema deducibile che, in un caso come quello in esame, rende suscettibile di scrutinio esclusivamente il canone dell'adeguatezza della più afflittiva misura coercitiva applicata a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, dal momento che il provvedimento genetico, emesso dal giudice per le indagini preliminari — non impugnato dalla persona sottoposta alle indagini - già aveva ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 e delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen.. Fatta tale premessa, il motivo di ricorso si rivela del tutto generico e puramente contestativo, avendo il provvedimento impugnato - con esposizione lineare, razionale ed appropriata - formulato prognosi profondamente sfavorevole di recidiva ed apprezzato la riprovevolezza della condotta e della personalità del ricorrente, gravato da numerosi e specifici precedenti penali, già condannato per evasione, impermeabile ai periodi di carcerazione recentemente sofferti, il quale, nella vicenda in esame, ha mostrato spregiudicata indifferenza per l'incolumità altrui e in particolare per quella degli operanti, con una fuga spericolata, ad alta velocità, per le vie cittadine. A tali significativi indicatori di concreta ed immanente perniciosità - per i quali è stata ritenuta adeguata, con argomentazione incensurabile in questa sede, una misura più intensamente contenitiva della libertà personale - le ragioni del ricorso hanno opposto obiezioni autoreferenziali e comunque recessive, come la confessione resa dopo un arresto in flagranza, certamente non conducente per escludere l'attualità dello specifico pericolo di commissione di delitti della stessa specie, in relazione alla quale, anzi, l'ammissione di responsabilità può rappresentare conferma di segnale d'allarme. 2.11 verbale di remissione di querela, allegato al ricorso - relativo ad una soltanto delle incolpazioni poste a fondamento del titolo cautelare, che ha ravvisato il pericolo di commissione di delitti della stessa specie anche con riferimento all'incolpazione provvisoria di resistenza a pubblico ufficiale continuata e aggravata - e rammentato che tale requisito non va riduttivamente circoscritto alla prognosi di realizzazione della medesima fattispecie di reato (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), ma si estende alla perpetrazione di delitti che offendano il medesimo bene giuridico o siano della medesima natura (sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392) - costituisce elemento sopravvenuto al provvedimento oggetto del perimetro, delineato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione, della doverosa attenzione del collegio e può essere fatto valere nella sede incidentale della cognizione, attraverso la proposizione di apposita istanza al giudice competente, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/01/20