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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15352/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VARESE[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39812 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (parte civile) ricorre avverso la sentenza ( el Tribunale di Varese, che ha assolto l'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai si oi danni.

Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso i ier Cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, a norma dell'art. 613 cod. proc. pen , deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, ent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez.

U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 231D2/2018 - Rv. 27201).

Ritenuto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], firmataria dell'impugnativa, all'e oca della sua presentazione era priva dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori alla data della sua proposizione, conseguita solo il 23 febbraio 2024.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila 2uro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VARESE[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39812 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (parte civile) ricorre avverso la sentenza ( el Tribunale di Varese, che ha assolto l'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai si oi danni. Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso i ier Cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, a norma dell'art. 613 cod. proc. pen , deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, ent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 231D2/2018 - Rv. 27201). Ritenuto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], firmataria dell'impugnativa, all'e oca della sua presentazione era priva dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori alla data della sua proposizione, conseguita solo il 23 febbraio 2024. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila 2uro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15352/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris