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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13177/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermata sussistenza delle circostanze aggravanti relative alle più persone riunite nel delitto di rapina e del nesso teleologico tra il reato di rapina e quello di lesioni personali in danno della vittima, contiene censure reiterative oltreché manifestamente infondate, così come risulta dalle corrette indicazioni fornite dalla sentenza impugnata che ha fatto applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ad entrambi i profili considerati, atteso che dagli atti risulta che l'azione aggressiva è stata posta in essere, pur se in frazioni temporali diverse, da un gruppo di giovani che hanno aggredito la vittima immediatamente dopo la sottrazione del telefono cellulare (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 01; Sez. 2 - , n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 - 01) e che la violenza esercitata sulla vittima era certamente esorbitante rispetto alla finalità di agevolare la sottrazione del telefono cellulare, così realizzando il delitto di lesioni personali (Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 21458 del 05/03/2019, Jakimi, Rv. 276543 - 01; Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy, Rv. 251124 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ír7 f Estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermata sussistenza delle circostanze aggravanti relative alle più persone riunite nel delitto di rapina e del nesso teleologico tra il reato di rapina e quello di lesioni personali in danno della vittima, contiene censure reiterative oltreché manifestamente infondate, così come risulta dalle corrette indicazioni fornite dalla sentenza impugnata che ha fatto applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ad entrambi i profili considerati, atteso che dagli atti risulta che l'azione aggressiva è stata posta in essere, pur se in frazioni temporali diverse, da un gruppo di giovani che hanno aggredito la vittima immediatamente dopo la sottrazione del telefono cellulare (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 01; Sez. 2 - , n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 - 01) e che la violenza esercitata sulla vittima era certamente esorbitante rispetto alla finalità di agevolare la sottrazione del telefono cellulare, così realizzando il delitto di lesioni personali (Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 21458 del 05/03/2019, Jakimi, Rv. 276543 - 01; Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy, Rv. 251124 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ír7 f Estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13177/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris