CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31727/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna harespinto l’istanza di detenzione domiciliare, proposta ai sensi degli artt. 146, 147cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],violazione delle leggi sulle armi e sugli stupefacenti, associazione di tipo mafioso,associazione finalizzata al narcotraffico, omicidio aggravato, rapina aggravata,sequestro di persona, estorsione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale,lesioni personali.2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha dedottoviolazione di legge e vizio di motivazione.Si duole che il Tribunale, pur riconoscendo le plurime e gravi patologie cheaffliggono il detenuto, progressivamente peggiorate e suscettibili di ulterioreaggravamento, abbia omesso di verificare se, nella descritta condizione, laprotrazione della detenzione risulti priva di significato rieducativo e contraria alsenso di umanità che deve sempre improntare l’esecuzione penale, senzaeffettuare un reale e concreto bilanciamento tra l’attuale condizione clinica e leesigenze di sicurezza della collettività, in violazione dei principi affermati dallagiurisprudenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativodell’esecuzione della pena, ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare,ricorre in presenza di stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vitadel detenuto o di affezioni che determinano la probabilità di rilevanticonseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili con cure o trattamentipraticabili in regime inframurario, o ancora di forme morbose in grado dicagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato, che sicollochi sotto la soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione direstrizione carceraria. (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S.,Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 26588 del 19/03/2024, F., Rv. 286603 – 01; Sez. 1,n. 49621 del 11/10/2023, P., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 39853 del13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01).La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario ele condizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto, avendoriguardo alle cure praticabili in ambiente carcerario, ovvero presso i presidisanitari territoriali (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez.1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468).3. In ossequio alle indicazioni giurisprudenziali, il giudizio sulla compatibilitàcon lo stato di detenzione delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA],espresso dal Tribunale di sorveglianza sulla scorta delle relazioni sanitarie e disintesi acquisite, è sorretto da motivazione congrua, immune da vizi logici egiuridici.Il Tribunale ha dato atto che il quadro clinico del detenuto si connota per lapresenza di tre principali patologie:- diabete mellito di tipo 2 complicato da nefropatia coninsufficienza renale cronica, retinopatia proliferante grave pluritrattata,distacco retinico trazionale bilaterale, che ha determinato una cecitàassoluta;- card iopat ia i schemica cron ica, g ià t rat tata conrivascolarizzazione, con peggioramento della funzione sistolica delventricolo sinistro e alto rischio vascolare, sebbene da gennaio 2024 ilpaziente sia mantenuto in una condizione di compenso con la terapiasomministrata;- patologia pancreatica con addominalgia e perdita di peso.In relazione a tale ultima patologia il condannato è stato sottoposto a TACda cui sono emersi segni compatibili sia con una neoplasia primitiva sia con unquadro di pancreatite cronica: escluso un approccio chirurgico e chemioterapicoin considerazione delle condizioni generali del paziente e delle plurimecomorbidità, si è optato per un monitoraggio clinico-laboratoristico ed evolutivomediante controlli TAC, eseguibile in ambito detentivo avvalendosi deglistrumenti a disposizione del sistema sanitario penitenziario.Nel descritto quadro il Tribunale di sorveglianza ha concluso che lecondizioni cliniche del paziente non sono tali da esporlo, in caso di protrazionedella detenzione, a sofferenze incompatibili con il rispetto della dignità umana econ la funzione rieducativa della pena, dando conto che al detenuto sonoassicurati dall’equipe medica e infermieristica dell’istituto penitenziario di Parmagli occorrenti presidi diagnostici e terapeutici: regolari controlli clinici, strumentalie laboratoristici, programmati ed erogati sia all’interno della strutturapenitenziaria sia presso strutture sanitarie esterne; un monitoraggio costante epluriquotidiano dei parametri clinici; la somministrazione continuativa delleprescritte terapie; tempestivi interventi in caso di urgenze.Rilevato che il rischio di improvvisi eventi fatali potrebbe attualizzarsiindipendentemente dal luogo di cura e dalle terapie praticate, di modo che iltrasferimento in ambiente extramurario non determinerebbe un miglioramentodel quadro clinico, né una riduzione del rischio evolutivo, il giudice di merito haevidenziato che il paziente ha rifiutato l’allocazione in un reparto a maggioreintensità di cure, manifestando reiterati rifiuti di cure e rispetto a misureproposte per un miglior approccio diagnostico e terapeutico.In proposito l’esegesi di legittimità di questa Corte ha già affermato che lacondizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, realizzata mediantecomportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapiee di accertamenti o il rifiuto dei medicamenti e del cibo, non può essere presa inconsiderazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei dirittifondamentali e obblighi di effettività della risposta punitiva, non potendosipretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultatoestraneo alla sua causa (Sez. 1, n. 26540 del 04/07/2016, dep. 2017, Piras, Rv.270269 - 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, Pannunzi,Rv. 277488 - 01; Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv.278472 - 01, nonché Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv.284257 - 01, secondo cui «Il rifiuto del condannato, affetto da grave infermitàfisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria diosservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce condizione ostativa allapositiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione diuna misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito alpredetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimetteresurrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo»).Incontestato dallo stesso ricorrente che la discrezionalità del giudice nelladecisione sul differimento della pena o sulla concessione della detenzionedomiciliare per grave infermità fisica non è circoscritta alla valutazione delpresupposto sanitario, ma implica pur sempre un bilanciamento tra l’interessedel condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza dellacollettività (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352;Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 – 01; Sez. 1, n. 789 del18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011,dep. 2012, Farinella, Rv. 251674), il Tribunale di sorveglianza, nel bilanciare lesopraindicate esigenze, ha altresì correttamente ponderato il profilo dirilevantissima pericolosità del detenuto, emergente dalla storia giudiziaria,contrassegnata dalla condanna all’ergastolo per gravissimi reati, e dal parereespresso dalla DDA di Palermo, che dà atto di una protratta militanza - interrottasolo dalla carcerazione, senza che mai siano emersi intenti collaborativi odissociativi - quale componente del gruppo di fuoco del mandamento mafioso diVillabate, sodalizio di cui è segnalata la persistente operatività, anche alla luce direcenti iniziative rivolte alla ricostituzione degli organi di vertice di “cosa nostra”in coincidenza del rientro sul territorio di esponenti delle fazioni sconfitte nellacosiddetta “guerra di mafia”.4. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.