CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Preliminare di ORDINANZA vendita sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23464/'20) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42L18 A488Y), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 019418000227), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 795/2020 (pubblicata 1'8 giugno 2020); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1591/2015, il Tribunale di Teramo rigettava la domanda con la quale la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di emettere pronuncia di trasferimento in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di un terreno promesso in vendita da [OSCURATO:PERSONA] con scrittura privata del 29 giugno 2006, stante l'avvenuta riapertura del fallimento nei confronti di quest'ultimo (con sentenza del citato Tribunale del febbraio 2010) e a causa della mancata prova della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica in data anteriore alla suddetta riapertura del fallimento. 2. Decidendo sull'appello proposto dalla società attrice e nella costituzione dell'appellato, la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza n. 795/2020 (pubblicata l'8 giugno 2020), lo accoglieva e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, emetteva la sentenza invocata ai sensi dell'art. 2932 c.c. come formulata con la citazione introduttiva del giudizio, condannando il Ferretti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A fondamento dell'adottata pronuncia, la Corte abruzzese dava atto, preliminarmente, come risultasse pacifica la circostanza, peraltro documentata, che la Corte di cassazione, con sentenza n. 6043/2016, aveva cassato senza rinvio la sentenza n. 66/2010 del Tribunale di Teramo con cui era stato risolto il concordato fallimentare del fallimento [OSCURATO:PERSONA], per l'inutile decorso del termine di cui al comma 6 dell'art. 136 del R.D. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare), ragion per cui il Ferretti doveva considerarsi legittimato passivo in proprio in giudizio. Disattese, poi, le eccezioni pregiudiziali in rito avanzate dall'appellato (circa le supposte violazioni dell'art. 342 e 345 c.p.c.), quanto al merito il giudice di appello rigettava, innanzitutto, l'eccezione di inefficacia del contratto preliminare dedotto in giudizio ai sensi degli artt. 42 e 44 L.F. a seguito dell'omologa del concordato fallimentare, per non aver il fallito il potere di amministrare e disporre dei propri beni fino alla completa esecuzione del concordato stesso. I Ponendo, quindi, riferimento al criterio della ragione più liquida ai fini della decisione del gravame, la Corte aquilana ravvisava la fondatezza del suo secondo motivo con il quale era stata denunciata l'erroneità della sentenza di prime cure per aver essa società appellante proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale in questione prima della sentenza di riapertura del fallimento, fornendone adeguata prova documentale. Pertanto, l'esercizio del potere del curatore di scioglimento del contratto in discorso non era opponibile all'appellante promissaria acquirente che aveva trascritto la propria domanda, ragion per cui il contratto stesso si sarebbe dovuto ritenere valido ed efficace. Quindi, procedendo all'esame dell'eccezione di inefficacia e/o nullità del contratto preliminare, posto a base della domanda introduttiva, con riferimento alla prospettata nullità della clausola sub 5) per mancanza di causa (ai sensi dell'art. 1418 c.c.) ovvero di risoluzione per eccessiva onerosità in virtù dell'art. 1467 c.c., la Corte di appello rilevava che nel giudizio di primo grado il Ferretti si era limitato a denunciare la nullità della richiamata clausola per violazione dell'art. 2744 c.c. e per difetto di causa ma non aveva chiesto in via riconvenzionale (né proposto un'eccezione in proposito) la risoluzione del contratto (o della sola clausola di trasferimento del terreno) per sopravvenuta eccessiva onerosità, che, essendo stata dedotta solo in grado di appello, si sarebbe dovuta considerare inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c.. Per il resto l'eccezione era da considerarsi infondata risultando la clausola controversa provvista della causa tipica dei contratti di vendita prevista dall'art. 1470 c.c., né avrebbe potuto essere desunta dalla sproporzione tra il valore del bene rispetto al prezzo pattuito. Osservava, infine, il giudice di secondo grado che l'eccezione di nullità della clausola per asserita violazione del patto commissorio non era stata riproposta in appello e che, in ogni caso, si appalesava infondata, difettandone tutti i presupposti, ovvero, da un lato, l'esistenza di un pegno o di una ipoteca e, dall'altro, il mancato pagamento, da parte del Ferretti, di un debito pecuniario nei confronti della società appellante. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., illustrato da memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 r 5, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 119 L.F. nonché "vizio di motivazione", prospettando l'erroneità dell'impugnata decisione nella parte in cui aveva ritenuto che, con la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, il Tribunale di Teramo avesse dichiarato implicitamente la "chiusura" del fallimento della sua ditta iscritto al n. 1843/1990, risultando, al riguardo, necessaria l'emissione di un apposito decreto giudiziale, ragion per cui si sarebbe dovuto ritenere che esso Ferretti, a far data dal 22 marzo 1990, aveva conservato ininterrottamente lo status di fallito, nonostante il proprio diritto alla chiusura tempestiva del fallimento e al rientro in bonis. Da ciò sarebbe dovuto conseguire che il contratto preliminare di compravendita per il quale era stata instaurata l'azione prevista dall'art. 2932 c.c. doveva considerarsi affetto da nullità insanabile, proprio perché esso Ferretti non aveva il diritto di disporre ed alienare in proprio un bene della procedura concorsuale. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. - la nullità della sentenza e del procedimento di appello, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. unitamente a vizio di motivazione, contestando che la Corte di appello non avrebbe potuto disciplinare l'originaria controversia insorta procedendo alla mera "sostituzione" della parte convenuta (ovvero della convenuta curatela del fallimento della ditta [OSCURATO:PERSONA]) in giudizio con altra indebitamente inserita - ossia il [OSCURATO:PERSONA] in proprio -, in violazione degli artt. 42 e 44 L.F., condannandolo anche alle spese giudiziali, dopo che era stato ordinato il trasferimento di un bene acquisito al fallimento. 3. Con la terza ed ultima doglianza il ricorrente ha prospettato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 72 L.F., dovendosi ritenere che la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. aveva ad oggetto un contratto ancora ineseguito "ripassato" in data successiva al 22 marzo 1990 in cui era stato dichiarato il fallimento, che rientrava nell'ambito di applicazione del citato art. 72 L.F., sicché la scelta del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto, a prescindere dalla legittimità e validità del contratto, si sarebbe dovuta ritenere pienamente valida. 4. Rileva preliminarmente il collegio che è infondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso come formulata dalla controricorrente, siccome lo stesso risulta pienamente rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, c.p.c., con particolare riferimento ai contestati requisiti dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, della correlazione dei motivi con le statuizioni e la motivazione dell'impugnata sentenza di appello e del richiamo dei documenti conferenti in relazione allo svolgimento delle censure. 5. Ciò premesso, il collegio ritiene che il primo motivo del ricorso è infondato e deve, perciò, essere rigettato. Invero - come correttamente ritenuto con la sentenza di appello - è solo con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato che viene a determinarsi il riacquisto, da parte del fallito, del potere di gestione del proprio patrimonio, e non - come prospetta il ricorrente - con l'emissione del decreto, pur necessario, da parte del giudice delegato di accertamento dell'avvenuta completa esecuzione del concordato ai sensi dell'art. 136 L.F. . Infatti, a tal proposito, non rilevava se fosse stato o meno emanato il citato decreto, avendo esso solo la funzione accertativa dell'avvenuta esecuzione del concordato e trattandosi di atto successivo alla chiusura della procedura concorsuale (cfr., in particolare, Cass. n. 3008/1988), preclusivo solo della possibilità di risoluzione del concordato (e della contestuale procedura per la riapertura del fallimento). Quindi, poiché la sentenza di omologa adottata dal Tribunale di Teramo il 24 marzo 1998 doveva ritenersi passata in giudicato, ne derivava che il Ferretti, all'atto della conclusione - in data 29 giugno 2006 - del contratto preliminare dedotto in giudizio, era munito del potere di stipularlo, essendo, altresì, sopravvenuta la riapertura del fallimento nei suoi confronti solo successivamente con sentenza del 25 febbraio 2010.6. La seconda censura è anch'essa priva di fondamento e va, quindi, respinta. Osserva il collegio che la domanda dedotta in controversia atteneva all'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. relativa ad una scrittura privata intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 29 giugno 2006 (tenendosi conto che, a seguito della sentenza di questa Corte n. 6043/2016, era stata confermata la risoluzione del pregresso concordato fallimentare della società Ferretti, da cui la riviviscenza della sua legittimazione sostanziale e processuale) rilevandosi, però, che nei confronti del Ferretti era stato riaperto il fallimento con sentenza del 25 febbraio 2010, con la conseguenza che all'atto della conclusione del citato preliminare, egli era "in bonis". Pertanto, deve ritenersi che il Ferretti - avuto riguardo all'oggetto del giudizio e alla cronologia delle vicende concorsuali - era stato legittimamente convenuto in proprio dinanzi al Tribunale di Teramo e che solo la sopravvenuta riapertura del fallimento nel 2010 avrebbe potuto determinare l'interruzione del giudizio, ma senza far venir meno la legittimazione passiva "ab initio" del Ferretti in proprio, considerandosi, oltretutto, che la domanda, così come proposta, era stata rigettata con la sentenza di primo grado. Risulta, poi, che l'atto di appello è stato notificato sia al Ferretti in proprio che al curatore del fallimento della società Ferretti sopravvenuto a seguito della sua riapertura e che la Corte di appello, considerando sussistente la legittimazione passiva sostanziale del Ferretti in proprio (il quale si era difeso in tale qualità - senza eccepire alcunché in ordine agli effetti conseguenti alla prospettata interruzione a causa del suo sopravvenuto fallimento - con la comparsa in secondo grado, eccependo l'inammissibilità del gravame per asserita violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., deducendo anche nel merito, ovvero insistendo sulle eccezioni di inefficacia e/o nullità della clausola n. 5 del contratto preliminare per cui era causa in virtù della denunciata sproporzione del corrispettivo rispetto al valore della controprestazione e di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.), ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda ex art. 2932 c.c. così come originariamente formulata, ovvero dei confronti del Ferretti in proprio, rilevando, perciò, implicitamente - ai fini della valutazione della fondatezza o meno della domanda stessa - l'ininfluenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento nel corso del giudizio di primo grado. Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 5226/2011 e Cass. n. 614/2016), la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte (come verificatosi nel caso di specie), il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza delle previsioni di cui agli artt. 42 e 44 I. fall.). 7. Il terzo ed ultimo motivo si appalesa inammissibile perché non attiene alla "ratio decidendi" dell'impugnata sentenza ed introduce una questione nuova relativa all'asserito fatto che la scrittura privata avente ad oggetto il preliminare di vendita dedotto in giudizio riguardava un contratto ancora ineseguito "ripassato" (senza, oltretutto, alcuna esplicazione del significato di questo termine) successivamente al 22 marzo 1990, data di chiusura del fallimento, da ritenersi non revocato e del quale non era stata ancora dichiarata la chiusura con formale decreto del competente Tribunale. Il ricorrente non ha affatto indicato né riportato come e quando avesse posto questa ulteriore questione, né dai motivi di appello, così come richiamati nell'impugnata sentenza, emerge la sua prospettazione a critica della decisione di primo grado. 8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione delle stesse al difensore della controricorrente per dichiarato anticipo. Non risultano, inoltre, sussistenti i presupposti per l'emanazione di una condanna accessoria riferita all'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come sollecitata dalla controricorrente. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della /7 ), sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,