CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 1957
Cassazione n. 45908/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1957 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata dall'odierno ricorrente avverso componente della Corte di appello di Lecce presso cui si stava celebrando processo a suo carico. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato istante articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 38 secondo comma codice di procedura penale e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata tardività dell'istanza di ricusazione. Il ricorrente specifica che la presentazione è avvenuta il giorno successivo alla occasionale conoscenza di provvedimento di sequestro conservativo, mai comunicato né eseguito, redatto dal magistrato ricusato. Di conseguenza, l'istanza avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva. 2.2. Inosservanza dell'articolo 41 codice di procedura penale. Il ricorrente afferma l'illegittimità della procedura seguita poiché la decisione de plano in camera di consiglio verrebbe a collidere con il carattere articolato e complesso delle questioni affrontate. 2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione il ricorrente evidenzia come non sia stato preso in considerazione uno dei due motivi di ricusazione allorché il collegio decidente riferisce che la situazione di incompatibilità era stata ridotta "con esclusivo riferimento all'adozione (...) Del provvedimento di sequestro". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Deve infatti rilevarsi come la ritenuta tardività dell'istanza si fonda su considerazioni che attengono sia alla partecipazione da parte del giudice ricusato al procedimento di primo grado sia alla redazione di un provvedimento di sequestro conservativo rimasto non comunicato né eseguito. Entrambi i profili di incompatibilità derivano dalla partecipazione del giudice ricusato giudizio di primo grado nell'anno 2013. La Corte territoriale evidenzia correttamente come tale partecipazione fosse conosciuta dall'istante per effetto della presenza nel giudizio di primo grado stesso del medesimo difensore di fiducia. A ciò deve aggiungersi, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale presso questa Corte nelle proprie conclusioni, che il provvedimento di sequestro risultava presente nel fascicolo processuale. Entrambi i dedotti motivi di incompatibilità risultavano quindi conoscibili perlomeno dall'udienza del 4 dicembre 2020. Ulteriormente manifestamente infondata è la deduzione per cui la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione entrambi i motivi dedotti dal 2,_ ricorrente in quanto - come già segnalato - attinenti alla svolta partecipazione al giudizio di primo grado. Ne consegue la manifesta infondatezza del primo del terzo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 44 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1549,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1549,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso n Roma, il 24 settembre 2021 I