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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05013/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata parzialmente riformata la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di tentato furto aggravato e del reato di evasione e condannato alla pena ritenuta equa, è inammissibile.

Il ricorrente lamenta la errata applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen. perché è stata ritenuta la circostanza aggravante della commissione del fatto su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede nonostante la biciletta oggetto del furto fosse legata con una catena ed un lucchetto ad un paolo pubblico, così realizzandosi una assoluta idoneità della difesa, che per la giurisprudenza di legittimità esclude l'affidamento della cosa alla pubblica fede.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 69 e dell'art. 133 cod. pen.

Con il terzo motivo si censura la mancanza della motivazione a sostegno del giudizio di equivalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alle concorrenti circostanze aggravanti.

2. Orbene, il ricorrente rammenta correttamente che, secondo la giurisprudenza di legittimità/ la circostanza dell'esposizione delle cose alla pubblica fede non ricorre quando è stata disposta una difesa del bene che ne renda assolutamente impossibile la sottrazione; ma sostiene, invero del tutto apoditticamente e in contrasto con la stessa giurisprudenza citata, che l'assicurazione ad un palo di una bicicletta con catena e lucchetto attribuisca idoneità assoluta alla difesa, laddove proprio in tal caso questa Corte ha ritenuto integrata la aggravante in parola, perché non si determina un impedimento assoluto per l'offensore.

Né sarebbe dimostrativo del contrario il fatto che il Fiorino sarebbe stato sorpreso mentre ancora armeggiava cercando di rompere il dispositivo, perché non è sulle capacità di aggressione del singolo soggetto che deve essere valutato quell'impedimento.

Peraltro, il Fiorino venne arrestato quando aveva già tranciato la catena che assicurava la bicicletta al palo.

In conclusione il primo motivo è manifestamente infondato.

Tali sono anche i restanti motivi.

Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 24593101).

Inoltre, occorre rammentare che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione.

La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).

Nel caso che occupa la pena base è stata individuata in un anno e due mesi di reclusione; essa, rispetto ai termini edittali del reato di evasione (giudicato il più grave tra i due ritenuti), è di soli due mesi superiore al minimo edittale e di dieci mesi inferiore alla pena mediana.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata parzialmente riformata la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di tentato furto aggravato e del reato di evasione e condannato alla pena ritenuta equa, è inammissibile. Il ricorrente lamenta la errata applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen. perché è stata ritenuta la circostanza aggravante della commissione del fatto su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede nonostante la biciletta oggetto del furto fosse legata con una catena ed un lucchetto ad un paolo pubblico, così realizzandosi una assoluta idoneità della difesa, che per la giurisprudenza di legittimità esclude l'affidamento della cosa alla pubblica fede. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 69 e dell'art. 133 cod. pen. Con il terzo motivo si censura la mancanza della motivazione a sostegno del giudizio di equivalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alle concorrenti circostanze aggravanti. 2. Orbene, il ricorrente rammenta correttamente che, secondo la giurisprudenza di legittimità/ la circostanza dell'esposizione delle cose alla pubblica fede non ricorre quando è stata disposta una difesa del bene che ne renda assolutamente impossibile la sottrazione; ma sostiene, invero del tutto apoditticamente e in contrasto con la stessa giurisprudenza citata, che l'assicurazione ad un palo di una bicicletta con catena e lucchetto attribuisca idoneità assoluta alla difesa, laddove proprio in tal caso questa Corte ha ritenuto integrata la aggravante in parola, perché non si determina un impedimento assoluto per l'offensore. Né sarebbe dimostrativo del contrario il fatto che il Fiorino sarebbe stato sorpreso mentre ancora armeggiava cercando di rompere il dispositivo, perché non è sulle capacità di aggressione del singolo soggetto che deve essere valutato quell'impedimento. Peraltro, il Fiorino venne arrestato quando aveva già tranciato la catena che assicurava la bicicletta al palo. In conclusione il primo motivo è manifestamente infondato. Tali sono anche i restanti motivi. Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 24593101). Inoltre, occorre rammentare che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione. La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Nel caso che occupa la pena base è stata individuata in un anno e due mesi di reclusione; essa, rispetto ai termini edittali del reato di evasione (giudicato il più grave tra i due ritenuti), è di soli due mesi superiore al minimo edittale e di dieci mesi inferiore alla pena mediana. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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