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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29522/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 9 luglio 2021 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso (per avere evocato l'appartenenza a sodalizi di tipo camorristico) commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un negozio di frutta e verdura in Qualiano, alla quale con minaccia e con l'ausilio di un complice rimasto ignoto, aveva imposto, ottenendo però il rifiuto della vittima, l'acquisto di batterie di fuochi di artificio per il periodo natalizio.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte, pur riconoscendo che la persona offesa aveva avuto contezza del carattere intimidatorio della richiesta dell'imputato non al momento della sua formulazione ma solo successivamente - allorquando era stata convocata dai Carabinieri ed aveva appreso da altri negozianti di altre similari richieste estorsive nei loro confronti — aveva ritenuto che la condotta commessa costituisse idoneo tentativo penalmente rilevante, comunque essendosi configurata una minaccia implicita, senza tenere conto della natura istantanea del reato e del tempus commissi delicti, indicato al momento della richiesta, in Qualiano il 6 novembre 2019.

La motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria per avere anche valorizzato la risposta fornita dalla vittima al ricorrente al momento della richiesta come espressione della sua consapevolezza del carattere estorsivo di essa ("non ti permettere più), poi rapportata ad un momento successivo ed indipendente rispetto alla condotta dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di estorsione anziché come tentativo di violenza privata, dal momento che il ricorrente, nel richiedere alla vittima di acquistare una batteria di fuochi d'artificio non ne aveva indicato il prezzo e, dunque, non sarebbe stato provato il danno potenziale per la vittima; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso.

Anche sotto questo profilo la Corte avrebbe offerto una motivazione contraddittoria, valorizzando la conoscenza che la vittima possedeva della vicinanza del ricorrente ad ambienti criminali che non si concilia con la posteriore consapevolezza del carattere estorsivo della richiesta.

Peraltro, i giudici di merito avrebbero travisato le dichiarazioni della persona offesa, che non aveva affermato che l'imputato era soggetto vicino ad ambienti camorristici ma solo che fosse stato arrestato in passato, che era senza lavoro e «stava in mezzo alla strada».

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. 2 vIA [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La Corte, a fg. 10 della sentenza, ha affermato che «la consapevolezza del carattere estorsivo della richiesta è stata acquisita dalla Borriello solo successivamente alla realizzazione della stessa, nel corso della convocazione presso i Carabinieri, quando ha avuto notizia dagli altri negozianti dell'estensione dell'attività estorsiva posta in essere in loro danno dalla criminalità organizzata».

Tale affermazione è in contraddizione logica con quanto la stessa sentenza ha precisato nella pagina precedente, allorquando ha valorizzato la veemente reazione della vittima alla richiesta dell'imputato di acquistare la batteria di fuochi d'artificio come manifestazione di immediata consapevolezza del tenore estorsivo della richiesta.

Peraltro, il richiamo a questo passaggio della narrazione della persona offesa ed il fatto di averlo ancorato al momento della richiesta estorsiva, risulta in contrasto con quanto affermato in proposito dalla sentenza di primo grado (fg. 4), laddove il Tribunale aveva sostenuto che la teste non ricordava bene se la veemente risposta al ricorrente («non ti permettere più di fare una cosa simile»), fosse stata fornita al momento della richiesta o nella successiva occasione (che non si comprende neanche se successiva o precedente alla prima convocazione presso i carabinieri del 21 novembre 2019) in cui l'imputato si era recato di nuovo al negozio in compagnia della moglie, come sembra doversi ritenere anche dal diretto esame delle dichiarazioni rese al dibattimento dalla [OSCURATO:PERSONA], che la Corte ha visionato per verificare il vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente (fg. 11 della trascrizione dell'udienza dell'Il giugno 2021).

Con il che, mancherebbe la certezza di una effettiva capacità intimidatoria della richiesta e, con essa, della idoneità degli atti a costituire un tentativo punibile, potendo darsi l'alternativa, sostenuta dalla difesa e che dovrà essere verificata in sede di rinvio, che nella condotta del ricorrente e del correo (rimasto silente e senza atteggiamenti minacciosi, non avendo la teste confermato tale circostanza) non fosse contenuta alcuna minaccia (anche in forza dei rapporti di conoscenza personale pregressa tra la vittima e l'imputato) e che l'esistenza della minaccia fosse stata frutto di una successiva elaborazione non ancorata ad elementi di fatto e dovuta al successivo colloquio avuto dalla vittima con i carabinieri che stavano investigando su attività estorsive a carico di terze persone compiute da soggetti diversi dal ricorrente in danno di altri commercianti, eventi con caratteristiche omologhe ma non per questo sovrapponibili a quello per cui si procede nella loro strutturazione oggettiva penalmente rilevante.Le considerazioni che precedono assorbono i restanti motivi, che dovranno essere esaminati nel caso in cui il giudice del rinvio riterrà di rilevare, nella condotta del ricorrente, obbiettivo carattere intimidatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.05.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 9 luglio 2021 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso (per avere evocato l'appartenenza a sodalizi di tipo camorristico) commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un negozio di frutta e verdura in Qualiano, alla quale con minaccia e con l'ausilio di un complice rimasto ignoto, aveva imposto, ottenendo però il rifiuto della vittima, l'acquisto di batterie di fuochi di artificio per il periodo natalizio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte, pur riconoscendo che la persona offesa aveva avuto contezza del carattere intimidatorio della richiesta dell'imputato non al momento della sua formulazione ma solo successivamente - allorquando era stata convocata dai Carabinieri ed aveva appreso da altri negozianti di altre similari richieste estorsive nei loro confronti — aveva ritenuto che la condotta commessa costituisse idoneo tentativo penalmente rilevante, comunque essendosi configurata una minaccia implicita, senza tenere conto della natura istantanea del reato e del tempus commissi delicti, indicato al momento della richiesta, in Qualiano il 6 novembre 2019. La motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria per avere anche valorizzato la risposta fornita dalla vittima al ricorrente al momento della richiesta come espressione della sua consapevolezza del carattere estorsivo di essa ("non ti permettere più), poi rapportata ad un momento successivo ed indipendente rispetto alla condotta dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di estorsione anziché come tentativo di violenza privata, dal momento che il ricorrente, nel richiedere alla vittima di acquistare una batteria di fuochi d'artificio non ne aveva indicato il prezzo e, dunque, non sarebbe stato provato il danno potenziale per la vittima; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso. Anche sotto questo profilo la Corte avrebbe offerto una motivazione contraddittoria, valorizzando la conoscenza che la vittima possedeva della vicinanza del ricorrente ad ambienti criminali che non si concilia con la posteriore consapevolezza del carattere estorsivo della richiesta. Peraltro, i giudici di merito avrebbero travisato le dichiarazioni della persona offesa, che non aveva affermato che l'imputato era soggetto vicino ad ambienti camorristici ma solo che fosse stato arrestato in passato, che era senza lavoro e «stava in mezzo alla strada». Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. 2 vIA [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La Corte, a fg. 10 della sentenza, ha affermato che «la consapevolezza del carattere estorsivo della richiesta è stata acquisita dalla Borriello solo successivamente alla realizzazione della stessa, nel corso della convocazione presso i Carabinieri, quando ha avuto notizia dagli altri negozianti dell'estensione dell'attività estorsiva posta in essere in loro danno dalla criminalità organizzata». Tale affermazione è in contraddizione logica con quanto la stessa sentenza ha precisato nella pagina precedente, allorquando ha valorizzato la veemente reazione della vittima alla richiesta dell'imputato di acquistare la batteria di fuochi d'artificio come manifestazione di immediata consapevolezza del tenore estorsivo della richiesta. Peraltro, il richiamo a questo passaggio della narrazione della persona offesa ed il fatto di averlo ancorato al momento della richiesta estorsiva, risulta in contrasto con quanto affermato in proposito dalla sentenza di primo grado (fg. 4), laddove il Tribunale aveva sostenuto che la teste non ricordava bene se la veemente risposta al ricorrente («non ti permettere più di fare una cosa simile»), fosse stata fornita al momento della richiesta o nella successiva occasione (che non si comprende neanche se successiva o precedente alla prima convocazione presso i carabinieri del 21 novembre 2019) in cui l'imputato si era recato di nuovo al negozio in compagnia della moglie, come sembra doversi ritenere anche dal diretto esame delle dichiarazioni rese al dibattimento dalla [OSCURATO:PERSONA], che la Corte ha visionato per verificare il vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente (fg. 11 della trascrizione dell'udienza dell'Il giugno 2021). Con il che, mancherebbe la certezza di una effettiva capacità intimidatoria della richiesta e, con essa, della idoneità degli atti a costituire un tentativo punibile, potendo darsi l'alternativa, sostenuta dalla difesa e che dovrà essere verificata in sede di rinvio, che nella condotta del ricorrente e del correo (rimasto silente e senza atteggiamenti minacciosi, non avendo la teste confermato tale circostanza) non fosse contenuta alcuna minaccia (anche in forza dei rapporti di conoscenza personale pregressa tra la vittima e l'imputato) e che l'esistenza della minaccia fosse stata frutto di una successiva elaborazione non ancorata ad elementi di fatto e dovuta al successivo colloquio avuto dalla vittima con i carabinieri che stavano investigando su attività estorsive a carico di terze persone compiute da soggetti diversi dal ricorrente in danno di altri commercianti, eventi con caratteristiche omologhe ma non per questo sovrapponibili a quello per cui si procede nella loro strutturazione oggettiva penalmente rilevante.Le considerazioni che precedono assorbono i restanti motivi, che dovranno essere esaminati nel caso in cui il giudice del rinvio riterrà di rilevare, nella condotta del ricorrente, obbiettivo carattere intimidatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.05.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent
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