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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23934/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Genova convalidava l'arresto in flagranza cosiddetta "differita" o "ritardata" - ai sensi dell'art. 8, comma 1-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - di [OSCURATO:PERSONA], operato in relazione al reato di rapina (di uno zaino) pluriaggravata, tra l'altro, per avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Genova, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 380 cod. proc. pen., all'art. 8, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 401 del 1989, e all'art. 10, commi 6 -ter e 6 -quater, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modif. dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il ricorrente lamenta l'assenza dei presupposti legittimanti l'arresto differito, in particolare: in primo luogo, del presupposto della commissione del reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive, atteso che «dagli atti non risulta alcun elemento dal quale si possa evincere che la condotta dello Scarsi sia legata alla manifestazione sportiva che si sarebbe svolta in città nella stessa giornata ed in particolare l'incontro di calcio Genoa-Roma.

Dai filmati delle telecamere acquisiti agli atti si può chiaramente osservare come la persona offesa non avesse alcun segno di riconoscimento che lo potesse accomunare alla tifoseria romana né che il contatto tra la stessa e l'indagato sia avvenuto per motivi riconducibili all'incontro calcistico [...] che si sarebbe svolto, tra l'altro, in zona ben lontana»; in secondo luogo, del presupposto dell'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, atteso che »[d]agli stessi filmati non sono emersi motivi di sicurezza o incolumità pubblica che avrebbero impedito alle forze dell'ordine di intervenire». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso non è fondato.

2. Preliminarmente, è opportuno precisare che, essendo stato dedotto un error in procedendo, questa Corte, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, in specie, di quelli che costituiscono il presupposto dell'ordinanza impugnata e, in particolare, del verbale di arresto.

3. Ciò precisato, la censura relativa all'asserito difetto del presupposto dell'arresto "differito" costituito dalla commissione del reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive non è fondata.

In ordine a tale presupposto, il G.i.p. del Tribunale di Genova ha motivato che «il fatto è stato commesso a causa di una manifestazione sportiva poiché gli arrestati si trovavano in zona limitrofa a quella dell'arrivo dei pullman della tifoseria avversaria in vista della partita di calcio che si sarebbe tenuta a distanza di qualche ora».

Dalla lettura del verbale di arresto dello Scarsi - allegato dal pubblico ministero alla richiesta di convalida - risulta come il pubblico ministero e la polizia giudiziaria avessero fornito al riguardo all'autorità giudiziaria i seguenti elementi, emergenti, tra l'altro, anche dalle riprese delle telecamere esterne del bar "Paperino" di piazza Rossetti a Genova: lo Scarsi, noto come appartenente alla tifoseria organizzata del Genoa e sottoposto al cosiddetto "daspo", si trovava seduto, insieme a diversi altri tifosi genoani, attorno a due tavoli del predetto bar di piazza Rossetti, piazza adiacente al parcheggio di piazzale Kennedy deputato a ricevere i mezzi che trasportavano i tifosi romanisti in arrivo a Genova; [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dalla rapina, era un tifoso romanista che, sopraggiunto a Genova, si era anch'egli seduto a un tavolo dello stesso bar di piazza Rossetti; lo Scarsi afferrava e strattonava il Borgia, così impossessandosi del suo zaino e tornando poi nella zona dei tavoli occupata dai tifosi genoani, dove deponeva a terra lo zaino appena sottratto; successivamente, il Borgia veniva raggiunto dal Leonardi, che lo colpiva con un calcio al fianco sinistro e poi con un pugno al viso; alla luce di tali modalità di svolgimento dei fatti, doveva ritenersi che «la presenza dell'odierno arrestato sul luogo era evidentemente finalizzata alla ricerca dei tifosi rivali, sui quali far valere, con brutalità, la propria supremazia territoriale, affermata, nel caso di specie, con l'impossessamento arbitrario di un effetto personale della vittima».

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria avevano dunque fornito all'autorità giudiziaria diversi elementi dimostrativi del ricorrere del presupposto della commissione del reato a causa di una manifestazione sportiva.

Tali elementi sono stati evidentemente esaminati dal G.i.p. del Tribunale di Genova che, con una motivazione che appare non contraddittoria né manifestamente illogica - e che, perciò, si sottrae a censure davanti a questa Corte - ha legittimamente concluso nel senso che il fatto era stato commesso a causa della partita di calcio Genoa-Roma, che si sarebbe tenuta a Genova alcune ore dopo.

4. Anche la censura relativa all'asserito difetto del presupposto dell'arresto "differito" costituito dall'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica non è fondata.

Dalla lettura del verbale di arresto dello Scarsi - allegato dal pubblico ministero alla richiesta di convalida - risulta come il pubblico ministero e la polizia giudiziaria avessero al riguardo rappresentato all'autorità giudiziaria che avvicinarsi agli autori della rapina e procedere immediatamente al loro arresto era impossibile sia per la quantità di tifosi genoani presenti, in atteggiamento ostile, sia perché, poiché altri tifosi romanisti stavano sopraggiungendo nel vicino luogo di raduno, era assolutamente necessario non distogliere personale dal controllo delle due tifoserie rivali (verbale di arresto, pag. 2).

L'immediato arresto dello Scarsi, pertanto: da un lato, sarebbe stato verosimilmente causa di difficilmente contenibili reazioni aggressive e anche violente da parte degli altri numerosi tifosi genoani presenti sul posto; dall'altro lato, avrebbe, perciò, impegnato numerosi agenti di polizia, rischiando, così, di compromettere l'efficace controllo delle due tifoserie - a salvaguardia dell'incolumità anche dei cittadini a esse non appartenenti - nel momento in cui le stesse, all'arrivo dei tifosi romanisti nell'adiacente piazzale Kennedy, sarebbero venute a contatto.

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria avevano dunque fornito all'autorità giudiziaria anche elementi dimostrativi del ricorrere del presupposto dell'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto dello Scarsi per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

Col convalidare l'arresto dello Scarsi, in relazione all'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401 del 1989, il G.i.p. del Tribunale di Genova mostra di avere esaminato i suddetti elementi, reputandoli, ancorché implicitamente, idonei a comprovare - con una valutazione che appare non contraddittoria né manifestamente illogica - l'esistenza del presupposto dell'arresto "differito", stabilito dal menzionato comma 1-ter, costituito dall'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto dello Scarsi per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

Da ciò l'infondatezza anche del secondo profilo dell'unico motivo di ricorso.

5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Genova convalidava l'arresto in flagranza cosiddetta "differita" o "ritardata" - ai sensi dell'art. 8, comma 1-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - di [OSCURATO:PERSONA], operato in relazione al reato di rapina (di uno zaino) pluriaggravata, tra l'altro, per avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Genova, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 380 cod. proc. pen., all'art. 8, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 401 del 1989, e all'art. 10, commi 6 -ter e 6 -quater, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modif. dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Il ricorrente lamenta l'assenza dei presupposti legittimanti l'arresto differito, in particolare: in primo luogo, del presupposto della commissione del reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive, atteso che «dagli atti non risulta alcun elemento dal quale si possa evincere che la condotta dello Scarsi sia legata alla manifestazione sportiva che si sarebbe svolta in città nella stessa giornata ed in particolare l'incontro di calcio Genoa-Roma. Dai filmati delle telecamere acquisiti agli atti si può chiaramente osservare come la persona offesa non avesse alcun segno di riconoscimento che lo potesse accomunare alla tifoseria romana né che il contatto tra la stessa e l'indagato sia avvenuto per motivi riconducibili all'incontro calcistico [...] che si sarebbe svolto, tra l'altro, in zona ben lontana»; in secondo luogo, del presupposto dell'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, atteso che »[d]agli stessi filmati non sono emersi motivi di sicurezza o incolumità pubblica che avrebbero impedito alle forze dell'ordine di intervenire». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso non è fondato. 2. Preliminarmente, è opportuno precisare che, essendo stato dedotto un error in procedendo, questa Corte, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, in specie, di quelli che costituiscono il presupposto dell'ordinanza impugnata e, in particolare, del verbale di arresto. 3. Ciò precisato, la censura relativa all'asserito difetto del presupposto dell'arresto "differito" costituito dalla commissione del reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive non è fondata. In ordine a tale presupposto, il G.i.p. del Tribunale di Genova ha motivato che «il fatto è stato commesso a causa di una manifestazione sportiva poiché gli arrestati si trovavano in zona limitrofa a quella dell'arrivo dei pullman della tifoseria avversaria in vista della partita di calcio che si sarebbe tenuta a distanza di qualche ora». Dalla lettura del verbale di arresto dello Scarsi - allegato dal pubblico ministero alla richiesta di convalida - risulta come il pubblico ministero e la polizia giudiziaria avessero fornito al riguardo all'autorità giudiziaria i seguenti elementi, emergenti, tra l'altro, anche dalle riprese delle telecamere esterne del bar "Paperino" di piazza Rossetti a Genova: lo Scarsi, noto come appartenente alla tifoseria organizzata del Genoa e sottoposto al cosiddetto "daspo", si trovava seduto, insieme a diversi altri tifosi genoani, attorno a due tavoli del predetto bar di piazza Rossetti, piazza adiacente al parcheggio di piazzale Kennedy deputato a ricevere i mezzi che trasportavano i tifosi romanisti in arrivo a Genova; [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dalla rapina, era un tifoso romanista che, sopraggiunto a Genova, si era anch'egli seduto a un tavolo dello stesso bar di piazza Rossetti; lo Scarsi afferrava e strattonava il Borgia, così impossessandosi del suo zaino e tornando poi nella zona dei tavoli occupata dai tifosi genoani, dove deponeva a terra lo zaino appena sottratto; successivamente, il Borgia veniva raggiunto dal Leonardi, che lo colpiva con un calcio al fianco sinistro e poi con un pugno al viso; alla luce di tali modalità di svolgimento dei fatti, doveva ritenersi che «la presenza dell'odierno arrestato sul luogo era evidentemente finalizzata alla ricerca dei tifosi rivali, sui quali far valere, con brutalità, la propria supremazia territoriale, affermata, nel caso di specie, con l'impossessamento arbitrario di un effetto personale della vittima». Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria avevano dunque fornito all'autorità giudiziaria diversi elementi dimostrativi del ricorrere del presupposto della commissione del reato a causa di una manifestazione sportiva. Tali elementi sono stati evidentemente esaminati dal G.i.p. del Tribunale di Genova che, con una motivazione che appare non contraddittoria né manifestamente illogica - e che, perciò, si sottrae a censure davanti a questa Corte - ha legittimamente concluso nel senso che il fatto era stato commesso a causa della partita di calcio Genoa-Roma, che si sarebbe tenuta a Genova alcune ore dopo. 4. Anche la censura relativa all'asserito difetto del presupposto dell'arresto "differito" costituito dall'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica non è fondata. Dalla lettura del verbale di arresto dello Scarsi - allegato dal pubblico ministero alla richiesta di convalida - risulta come il pubblico ministero e la polizia giudiziaria avessero al riguardo rappresentato all'autorità giudiziaria che avvicinarsi agli autori della rapina e procedere immediatamente al loro arresto era impossibile sia per la quantità di tifosi genoani presenti, in atteggiamento ostile, sia perché, poiché altri tifosi romanisti stavano sopraggiungendo nel vicino luogo di raduno, era assolutamente necessario non distogliere personale dal controllo delle due tifoserie rivali (verbale di arresto, pag. 2). L'immediato arresto dello Scarsi, pertanto: da un lato, sarebbe stato verosimilmente causa di difficilmente contenibili reazioni aggressive e anche violente da parte degli altri numerosi tifosi genoani presenti sul posto; dall'altro lato, avrebbe, perciò, impegnato numerosi agenti di polizia, rischiando, così, di compromettere l'efficace controllo delle due tifoserie - a salvaguardia dell'incolumità anche dei cittadini a esse non appartenenti - nel momento in cui le stesse, all'arrivo dei tifosi romanisti nell'adiacente piazzale Kennedy, sarebbero venute a contatto. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria avevano dunque fornito all'autorità giudiziaria anche elementi dimostrativi del ricorrere del presupposto dell'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto dello Scarsi per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica. Col convalidare l'arresto dello Scarsi, in relazione all'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401 del 1989, il G.i.p. del Tribunale di Genova mostra di avere esaminato i suddetti elementi, reputandoli, ancorché implicitamente, idonei a comprovare - con una valutazione che appare non contraddittoria né manifestamente illogica - l'esistenza del presupposto dell'arresto "differito", stabilito dal menzionato comma 1-ter, costituito dall'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto dello Scarsi per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica. Da ciò l'infondatezza anche del secondo profilo dell'unico motivo di ricorso. 5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il r
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