CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2643/2023depositata il 13/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21050/2023Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 18180/2026Data pubblicazione 05/06/2026Alessandro Proietti, in proprio e quale legale rappresentante diJuly s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto, avanti al [OSCURATO:PERSONA], opposizione avverso la determinazione dirigenziale diconfisca del 17.2.2020 n. QB/790/2020, come rettificata, in ordine alquantitativo della merce confiscata, dalla determinazione dirigenzialen. QB/1185/2020 del 25.2.2020: all’opponente era stata contestata laviolazione degli art.28 e 29 co 1 del d. lgs. n.114/1998, per averesercitato in area pubblica (via [OSCURATO:PERSONA] n. 416 A in prossimitàdel cinema Maestoso) il commercio di beni appartenenti al settorenon alimentare senza autorizzazione, prevedente la confiscaobbligatoria della merce; secondo [OSCURATO:PERSONA] la misuraapplicata non sarebbe stata possibile perché egli era munito diautorizzazione per il commercio di beni non alimentari su areapubblica a posteggio (via [OSCURATO:PERSONA] n. 598), relativa ad areadiversa ma prossima rispetto a quella sulla quale si trovava almomento dell’accertamento; ne conseguiva che gli si sarebbe potutocontestare di non aveva rispettato le prescrizioni dell’autorizzazione,non di esserne privo, e quindi non vi erano i presupposti di operativitàdella confisca obbligatoria.Costituitosi il contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], l’opposizione erastata respinta sia dal Tribunale di Roma sia, in fase di impugnazione,dalla Corte d’Appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.Numero registro generale 21050/2023Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 18180/2026Data pubblicazione 05/06/2026Le parti non hanno depositato memorie illustrative primadell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso proposto [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.29 co 1 d. lgs.n.114/1998 in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c. La ricorrente ribadisce che, per potersi disporre confiscaobbligatoria ai sensi dell’art.29 cit., presupposto imprescindibilesarebbe stato l’assenza di autorizzazione amministrativa alcommercio: la disposizione si applica infatti nel caso in cui l’eserciziodel commercio avvenga senza la prescritta autorizzazione -che, overiguardante un’area pubblica a posteggio, abilita anche all’esercizio informa itinerante sul territorio regionale- o fuori dal territorio previstodall’autorizzazione stessa e, nel caso di specie, l’autorizzazione c’era,anche se indicante una diversa area pubblica come posteggio, e ilcommercio era esercitato sul territorio di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.L’art. 28 del d.lgs. n. 114 del 1998, come modificato dall’art. 70del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, prevede alcomma 2 il rilascio di apposita autorizzazione a persone fisiche, asocietà di persone, a società di capitali regolarmente costituite ocooperative per l’esercizio dell'attività di commercio di cui al comma1, il quale a sua volta contempla due modalità di svolgimento delcommercio sulle aree pubbliche: a) su posteggi dati in concessioneper dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. Sitratta di due distinte species del genus commercio ambulante (Cons.Numero registro generale 21050/2023Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 18180/2026Data pubblicazione 05/06/2026Stato, Sez. V, 15.12.2005, n. 7141). Con riferimento alla lettera a)del comma l’autorizzazione abilita il titolare principalmente allosvolgimento dell’attività commerciale sullo specifico posteggioassegnato, e non su tutto il territorio nazionale in modalità fissa,ovvero anche in forma itinerante limitatamente al territorio dellaregione di rilascio, ai sensi dell’art. 28, comma 3, che così recita:«L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle areepubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base allanormativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede delposteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambitodel territorio regionale» -cfr., in motivazione, Cass. n.26714/2025che, inquadrato lo svolgimento di commercio su aree pubbliche ingenerale, ha poi approfondito la fattispecie del commercio in formaitinerante, per la quale non è indicato un preciso vincolo territoriale,affermandone la possibilità su tutto il territorio nazionale anche al difuori della partecipazione a fiere, regionali e nazionali-.Quanto alla rilevanza da attribuire, per la vendita su areepubbliche a posto fisso, alla localizzazione precisa del posteggio, cheè la questione di diritto sulla quale si fonda la valutazione del ricorso,questa Corte si è già pronunciata rilevando, nella sentenzan.11965/2006 -la quale mantiene valenza, anche dopo l’interventonormativo del 2010 che non ha innovato quanto all’autorizzazione inesame-, che L'illecito di cui all'art. 29 cit. sussiste sia quando sullearee pubbliche l'attività sia esercitata senza autorizzazione, siaallorché l'attività, pur autorizzata, venga svolta su area diversa daquella oggetto dell'autorizzazione : la norma prevede infatti l'illiceità del commercio "sulle aree pubbliche senza la prescrittaautorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazioneNumero registro generale 21050/2023Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 18180/2026Data pubblicazione 05/06/2026stessa", con ciò manifestando non solo l'illiceità dell'attivitàcommerciale, svolta senza alcuna autorizzazione, ma anche l'illiceitàdell'attività commerciale autorizzata, svolta su area (posteggio)diversa dall'area oggetto d'autorizzazione -o svolta in formaitinerante al di fuori del territorio regionale-.L’esercizio dell’attività commerciale in area di posteggio diversada quella prevista non può essere considerata solo violazione dellecondizioni dell’autorizzazione concessa, perché riguarda altro sito delterritorio comunale, territorio per la disciplina d’uso del quale, nelrispetto dei principi enucleabili dall’art.28, commi 13 e 15 inparticolare, il provvedimento autorizzativo è previsto.La stessa previsione alternativa della possibilità di svolgimento delcommercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione perdieci anni, oppure su qualsiasi area purché in forma itinerante,comporta che l’individuazione dell’area di posteggio destinata non èuna delle diverse condizioni di operatività dell’autorizzazione relativama ne costituisce l’essenza, correlando direttamente l’autorizzazionestessa a quella specifica area fisica -a cui si aggiunge la possibilità delcommercio itinerante sul territorio regionale-: ciò trova confermanelle richiamate disposizioni dei commi 13 e 15 della normadovendosi, in particolare, sottolineare come il comma 15, evidenziche il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione,stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'eserciziodell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la lorosuperficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misuracongrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la venditadiretta … .In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Numero registro generale 21050/2023Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 18180/2026Data pubblicazione 05/06/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna AlessandroProietti, in proprio e in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco