CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 11307/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto al n. 21232/2021 R.G. tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrenti– per la correzione d’ufficio di errore materiale nell’ordinanza n. 29183/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 12.11.2024, N.R.G. 21232/20921. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con decreto del 28.11.2024, su indicazione del giudice relatore ed estensore del provvedimento, è stato rilevato che nel dispositivo dell’ordinanza n. 29183/2024 tra le parti di cui in epigrafe, era stata omessa la dizione in ordine al riparto paritario delle spese di c.t.u., quale conseguenza della compensazione integrale delle spese tra le stesse parti; rilevato che è stato dato avviso alle parti della trattazione in sede camerale [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che debba procedersi alla correzione dell’omissione di cui al decreto del 28.11.2024 sopra citato; considerato che si è trattato di una mera omissione di trascrizione, risultando, il riparto paritario delle spese di c.t.u., dallo statino dell’adunanza camerale; considerato comunque che, definendosi in sede di giudizio di legittimità, per effetto della cassazione con decisione nel merito, le spese dell’intero processo, doveva procedersi alla regolazione anche dei costi per le consulenze svolte nelle fasi di merito; ritenuto che quei costi, stante la compensazione integrale delle spese, vanno di regola ripartiti paritariamente, trattandosi di incombente svolto nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass.9813/2015; Cass. 22122/2009; Cass. 22962/2004); visti gli artt. 391-bis e 287 c.p.c.; P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 29183/2024 della Corte di Cassazione, nel senso che dopo le parole “intero processo” si leggano le parole “e ripartizione in misura paritaria delle spese di c.t.u.”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del