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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32158/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania ha confermato, in sede di riesame, la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta ei'-‘nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73, commi 1, 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi.

2.1. Violazione dell'art 273 cod. proc. pen. per mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla finalità dello spaccio e vizio di motivazione: fermo restando che il [OSCURATO:PERSONA] deteneva sostanza stupefacente, mancavano elementi da cui desumere la destinazione alla cessione della sostanza a terzi: difettava una segnalazione info-investigativa; non c'era stato movimento anomalo di soggetti tossicodipendenti; all'interno dell'appartamento - l'ingresso nel quale era stato motivato da esigenze investigative non collegate agli stupefacenti - all'esito della perquisizione, i militari rinvenivano solo tracce di un precedente consumo personale di cocaina da parte dello stesso indagato.

Questi, richiesto dagli operanti se ne facesse uso, specificava di averla assunta appena prima del loro arrivo, indicando, sulla mensola della cucina, mezza scheda telefonica ancora intrisa di polvere bianca, insieme ad un bilancino di precisione.

Al di là delle due buste, contenenti rispettivamente cocaina e marijuana, non c'era alcun indizio: non vi erano dosi preconfezionate pronte per essere cedute (la sostanza era anzi sigillata e sottovuoto); le ventitré buste in cellophane avevano dimensioni medie, di quelle utilizzabili per la conservazione di alimenti; l'indagato forniva immediata spiegazione del possesso di tali buste, del macchinario per creare il sottovuoto e del bilancino, chiarendo di essere il consumatore della droga.

Quanto al denaro rinvenuto - benché già restituito dal Tribunale del riesame -, è stato chiarito come esso fosse non legato agli stupefacenti bensì ma di lecita provenienza, derivando da un precedente dissequestro di somme, disposto dalla Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] e documentato.

Era inoltre fornita la prova dell'utilizzo del denaro mancante rispetto a quello restituito qualche settimana prima, usato per avviare un'attività commerciale (si allegava il contratto di locazione, le fatture di acquisto per l'approvvigionamento di merce ecc.).

Ciò nondimeno, il Tribunale del riesame, appiattendosi sulle considerazioni del Giudice della convalida, ha affermato come la difesa non avesse prodotto documentazione volta a dimostrare la lecita provenienza del denaro ed ha valorizzato quale unico elemento di collegamento con il reato il fatto che il denaro fosse custodito nelle buste di cellophane.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 cit. 2Nonostante il dato ponderale fosse modesto e compatibile con l'ipotesi di lieve entità, quest'ultima è stata esclusa in ragione della somma di denaro sequestrata.

Di conseguenza, una volta ritenuta illogica e contraddittoria la motivazione concernente tale aspetto, il fatto può essere qualificato lieve.

3. Il ricorrente ha presentato una memoria insistendo sul fatto che le sole modalità di custodia del denaro - peraltro di una parte di esso - con modalità analoghe a quella utilizzata per il confezionamento della sostanza non possono costituire elemento indiziante la provenienza illecita di quel denaro, soprattutto a fronte della specifica documentazione a giustificazione in senso contrario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In particolare, è fondato il primo motivo di ricorso.

I militari si recavano dal [OSCURATO:PERSONA] alla ricerca del nipotino scomparso e, mentre parlavano con lui, lo notavano intento ad occultare un bilancino di precisione, per poi disfarsi, gettandole fuori dalla finestra, di due bustine di cellophane, che si accertò contenere 20 g di cocaina e 10 g di marijuana.

Iniziavano quindi la perquisizione, all'esito della quale erano rinvenuti: nell'armadio della camera da letto, una bustina di plastica con la scritta "4000", e dentro C 4.000 in contanti; altri C 1300 in contanti; C 200 in contanti, in banconote da C

5. In cucina i militari altresì trovavano: una macchina per il sottovuoto, 23 bustine di plastica, oltre al bilancino di precisione, e un pennarello indelebile.

Ciò premesso, le dichiarazioni dell'indagato - il quale affermò di essere dipendente da cocaina e di aver acquistato la marijuana solo per provare a sostituire la prima con la seconda (inutilmente, poiché non ne apprezzò gli effetti stupefacenti) - sono ritenute poco credibili.

Nell'ordinanza si evidenzia, infine, come il denaro fosse custodito con modalità analoghe alla cocaina e alla marijuana (in busta di plastica con sovrascritta in pennarello).

E si conclude che «l'ammontare rilevante del denaro apparentemente riconducibile all'attività di spaccio consente di escludere che il [OSCURATO:PERSONA] sia dedito ad un'attività del tutto occasionale di scarso rilievo economico».

3. A fronte delle affermazioni dell'indagato, il quale aveva sostenuto che la droga era detenuta per consumo personale, il quadro indiziario è dunque 3labilmente fondato sul. possesso di due diverse tipologie di droga - il cui dato ponderale è espressamente riconosciuto come «modesto» -, sulle modalità di conservazione della stessa (sottovuoto) e sul possesso di un ammontare significativo di denaro, con modalità analoghe a quelle della droga.

Premesso che la detenzione e la conservazione della droga sono condotte di per sé potenzialmente finalizzabili anche al consumo personale, di fatto, l'unico indizio delittuoso risulta essere la disponibilità del denaro.

Tuttavia, in relazione a quest'ultima, la motivazione si esaurisce in congetture percorse da una logica di sospetto oltretutto particolarmente avanzata, se non priva di fondamento, come risulta considerando che - la circostanza è riferita dagli stessi Giudici del riesame, nella "parte in fatto" - l'indagato giustificò da subito la lecita provenienza del denaro, documentando, mediante attestazione di [OSCURATO:PERSONA], che quantomeno parte di esso gli era stato dapprima sequestrato e poi restituito nell'ambito di altro procedimento penale.

E che a tale giustificazione nulla replica l'ordinanza.

4. A causa del rilevato, inemendabile, vizio motivazionale, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, il secondo motivo di ricorso restando assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinv P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania ha confermato, in sede di riesame, la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta ei'-‘nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73, commi 1, 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1. Violazione dell'art 273 cod. proc. pen. per mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla finalità dello spaccio e vizio di motivazione: fermo restando che il [OSCURATO:PERSONA] deteneva sostanza stupefacente, mancavano elementi da cui desumere la destinazione alla cessione della sostanza a terzi: difettava una segnalazione info-investigativa; non c'era stato movimento anomalo di soggetti tossicodipendenti; all'interno dell'appartamento - l'ingresso nel quale era stato motivato da esigenze investigative non collegate agli stupefacenti - all'esito della perquisizione, i militari rinvenivano solo tracce di un precedente consumo personale di cocaina da parte dello stesso indagato. Questi, richiesto dagli operanti se ne facesse uso, specificava di averla assunta appena prima del loro arrivo, indicando, sulla mensola della cucina, mezza scheda telefonica ancora intrisa di polvere bianca, insieme ad un bilancino di precisione. Al di là delle due buste, contenenti rispettivamente cocaina e marijuana, non c'era alcun indizio: non vi erano dosi preconfezionate pronte per essere cedute (la sostanza era anzi sigillata e sottovuoto); le ventitré buste in cellophane avevano dimensioni medie, di quelle utilizzabili per la conservazione di alimenti; l'indagato forniva immediata spiegazione del possesso di tali buste, del macchinario per creare il sottovuoto e del bilancino, chiarendo di essere il consumatore della droga. Quanto al denaro rinvenuto - benché già restituito dal Tribunale del riesame -, è stato chiarito come esso fosse non legato agli stupefacenti bensì ma di lecita provenienza, derivando da un precedente dissequestro di somme, disposto dalla Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] e documentato. Era inoltre fornita la prova dell'utilizzo del denaro mancante rispetto a quello restituito qualche settimana prima, usato per avviare un'attività commerciale (si allegava il contratto di locazione, le fatture di acquisto per l'approvvigionamento di merce ecc.). Ciò nondimeno, il Tribunale del riesame, appiattendosi sulle considerazioni del Giudice della convalida, ha affermato come la difesa non avesse prodotto documentazione volta a dimostrare la lecita provenienza del denaro ed ha valorizzato quale unico elemento di collegamento con il reato il fatto che il denaro fosse custodito nelle buste di cellophane. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 cit. 2Nonostante il dato ponderale fosse modesto e compatibile con l'ipotesi di lieve entità, quest'ultima è stata esclusa in ragione della somma di denaro sequestrata. Di conseguenza, una volta ritenuta illogica e contraddittoria la motivazione concernente tale aspetto, il fatto può essere qualificato lieve. 3. Il ricorrente ha presentato una memoria insistendo sul fatto che le sole modalità di custodia del denaro - peraltro di una parte di esso - con modalità analoghe a quella utilizzata per il confezionamento della sostanza non possono costituire elemento indiziante la provenienza illecita di quel denaro, soprattutto a fronte della specifica documentazione a giustificazione in senso contrario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare, è fondato il primo motivo di ricorso. I militari si recavano dal [OSCURATO:PERSONA] alla ricerca del nipotino scomparso e, mentre parlavano con lui, lo notavano intento ad occultare un bilancino di precisione, per poi disfarsi, gettandole fuori dalla finestra, di due bustine di cellophane, che si accertò contenere 20 g di cocaina e 10 g di marijuana. Iniziavano quindi la perquisizione, all'esito della quale erano rinvenuti: nell'armadio della camera da letto, una bustina di plastica con la scritta "4000", e dentro C 4.000 in contanti; altri C 1300 in contanti; C 200 in contanti, in banconote da C 5. In cucina i militari altresì trovavano: una macchina per il sottovuoto, 23 bustine di plastica, oltre al bilancino di precisione, e un pennarello indelebile. Ciò premesso, le dichiarazioni dell'indagato - il quale affermò di essere dipendente da cocaina e di aver acquistato la marijuana solo per provare a sostituire la prima con la seconda (inutilmente, poiché non ne apprezzò gli effetti stupefacenti) - sono ritenute poco credibili. Nell'ordinanza si evidenzia, infine, come il denaro fosse custodito con modalità analoghe alla cocaina e alla marijuana (in busta di plastica con sovrascritta in pennarello). E si conclude che «l'ammontare rilevante del denaro apparentemente riconducibile all'attività di spaccio consente di escludere che il [OSCURATO:PERSONA] sia dedito ad un'attività del tutto occasionale di scarso rilievo economico». 3. A fronte delle affermazioni dell'indagato, il quale aveva sostenuto che la droga era detenuta per consumo personale, il quadro indiziario è dunque 3labilmente fondato sul. possesso di due diverse tipologie di droga - il cui dato ponderale è espressamente riconosciuto come «modesto» -, sulle modalità di conservazione della stessa (sottovuoto) e sul possesso di un ammontare significativo di denaro, con modalità analoghe a quelle della droga. Premesso che la detenzione e la conservazione della droga sono condotte di per sé potenzialmente finalizzabili anche al consumo personale, di fatto, l'unico indizio delittuoso risulta essere la disponibilità del denaro. Tuttavia, in relazione a quest'ultima, la motivazione si esaurisce in congetture percorse da una logica di sospetto oltretutto particolarmente avanzata, se non priva di fondamento, come risulta considerando che - la circostanza è riferita dagli stessi Giudici del riesame, nella "parte in fatto" - l'indagato giustificò da subito la lecita provenienza del denaro, documentando, mediante attestazione di [OSCURATO:PERSONA], che quantomeno parte di esso gli era stato dapprima sequestrato e poi restituito nell'ambito di altro procedimento penale. E che a tale giustificazione nulla replica l'ordinanza. 4. A causa del rilevato, inemendabile, vizio motivazionale, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, il secondo motivo di ricorso restando assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinv P.Q.M
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