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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 04057/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.CAPRIOLI Enzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza i che lo aveva condannato alla pena di giu- stizia in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma 2 lett.c), 2 sexies C.d.S.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ragione della utilizzazione degli esiti degli accertamenti etilometrici in assenza delle garanzie difensive preli- minari alla esecuzione del teste e in ordine al corretto funzionamento dell'etilonne- tro.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove i riscontri degli esami alcolimetrici hanno fornito contezza della condizione di ebbrezza, con supero dei valori soglia indicati nella disposizione violata, né il ricorrente ha allegato alcun elemento a sostegno del difetto di funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dai verbalizzanti.

Quanto alle preliminari garanzie difensive ill giudice distrettuale ha dato conto che i verbalizzanti hanno proceduto all'avviso di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen. prima di procedere agli accertarnenti urgenti sulla persona e per- tanto nessuna nullità si è verificata nella specie„ tenuto conto che nessun ulteriore adempimento è richiesto al personale di PG, tantonneno quello della nomina di un difensore di ufficio, laddove l'ulteriore documentazione richiamata dalla parte ri- corrente, come presente nel fascicolo delle indagini preliminari, attiene agli adem- pimenti cui sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria a seguito dell'acquisizione della notizia di reato (verbali di identificazione, di elezione di don-licilio e di richiesta di nomina dì difensore di fiducia) e pertanto si riferiscono ad una fase successiva allo svolgimento dell'accertamento alcolimetrico. 4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 5 (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.CAPRIOLI Enzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza i che lo aveva condannato alla pena di giu- stizia in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma 2 lett.c), 2 sexies C.d.S. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ragione della utilizzazione degli esiti degli accertamenti etilometrici in assenza delle garanzie difensive preli- minari alla esecuzione del teste e in ordine al corretto funzionamento dell'etilonne- tro. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove i riscontri degli esami alcolimetrici hanno fornito contezza della condizione di ebbrezza, con supero dei valori soglia indicati nella disposizione violata, né il ricorrente ha allegato alcun elemento a sostegno del difetto di funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dai verbalizzanti. Quanto alle preliminari garanzie difensive ill giudice distrettuale ha dato conto che i verbalizzanti hanno proceduto all'avviso di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen. prima di procedere agli accertarnenti urgenti sulla persona e per- tanto nessuna nullità si è verificata nella specie„ tenuto conto che nessun ulteriore adempimento è richiesto al personale di PG, tantonneno quello della nomina di un difensore di ufficio, laddove l'ulteriore documentazione richiamata dalla parte ri- corrente, come presente nel fascicolo delle indagini preliminari, attiene agli adem- pimenti cui sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria a seguito dell'acquisizione della notizia di reato (verbali di identificazione, di elezione di don-licilio e di richiesta di nomina dì difensore di fiducia) e pertanto si riferiscono ad una fase successiva allo svolgimento dell'accertamento alcolimetrico. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 5 (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere esten
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