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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17067/2023

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tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] PESCATORE,residente in Mercogliano; -intimata - avverso la sentenza n. 9597/2017 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, pubblicata il 14 novembre 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. La contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, effettuato sulla dichiarazione relativa all’anno Oggetto:poteri amm. 36 ter 600 d’imposta 2010.

La CTP accoglieva il ricorso, e l’Agenzia proponeva gravame, che tuttavia la CTR respingeva.

2. Ricorre in cassazione l’Agenzia affidandosi ad un unico motivo.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36-ter, d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

La difesa erariale ritiene infatti che erroneamente la CTR abbia ritenuto che, per contestare la non idoneità del rogito notarile che costituiva una rendita in favore della madre della contribuente, dell’importo di € 24.000 annui, a costituire voce deducibile dall’imposta, occorreva da parte dell’Agenzia “esperire” un accertamento ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, e non limitarsi ad un mero controllo formale.

1.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che le questioni inerenti alla regolarità della notifica dell’avviso bonario sono state implicitamente superate dalla CTR, la cui decisione si basa unicamente sull’idoneità della procedura seguita dall’Agenzia al fine di contestare la non deducibilità dell’importo della rendita dall’imposta.

La questione è dunque se l’Agenzia possa o meno contestare la deducibilità, sulla base del procedimento previsto dall’art. 36-ter, d.p.r. n. 600/1973, o se invece debba procedere a tanto solo nelle forme di cui all’art. 38, stesso decreto, come ritenuto dalla CTR.

Sul punto questa Corte si è già espressa nel primo senso.

“In tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd.

"controllo automatizzato"in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali; viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente” (Cass. 15/09/2021, n. 24813).

Dunque, nella specie, in cui l’Agenzia si è limitata a non riconoscere la detrazione sulla base della documentazione fornita dalla contribuente, la procedura utilizzata, prevista dal citato art. 36-ter, d.p.r. n. 600/1973, era conforme al dettato della norma.

2. Da quanto precede discende la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà altresì al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] PESCATORE,residente in Mercogliano; -intimata - avverso la sentenza n. 9597/2017 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, pubblicata il 14 novembre 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, effettuato sulla dichiarazione relativa all’anno Oggetto:poteri amm. 36 ter 600 d’imposta 2010. La CTP accoglieva il ricorso, e l’Agenzia proponeva gravame, che tuttavia la CTR respingeva. 2. Ricorre in cassazione l’Agenzia affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36-ter, d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. La difesa erariale ritiene infatti che erroneamente la CTR abbia ritenuto che, per contestare la non idoneità del rogito notarile che costituiva una rendita in favore della madre della contribuente, dell’importo di € 24.000 annui, a costituire voce deducibile dall’imposta, occorreva da parte dell’Agenzia “esperire” un accertamento ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, e non limitarsi ad un mero controllo formale. 1.1. Il motivo è fondato. Va premesso che le questioni inerenti alla regolarità della notifica dell’avviso bonario sono state implicitamente superate dalla CTR, la cui decisione si basa unicamente sull’idoneità della procedura seguita dall’Agenzia al fine di contestare la non deducibilità dell’importo della rendita dall’imposta. La questione è dunque se l’Agenzia possa o meno contestare la deducibilità, sulla base del procedimento previsto dall’art. 36-ter, d.p.r. n. 600/1973, o se invece debba procedere a tanto solo nelle forme di cui all’art. 38, stesso decreto, come ritenuto dalla CTR. Sul punto questa Corte si è già espressa nel primo senso. “In tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. "controllo automatizzato"in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali; viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente” (Cass. 15/09/2021, n. 24813). Dunque, nella specie, in cui l’Agenzia si è limitata a non riconoscere la detrazione sulla base della documentazione fornita dalla contribuente, la procedura utilizzata, prevista dal citato art. 36-ter, d.p.r. n. 600/1973, era conforme al dettato della norma. 2. Da quanto precede discende la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà altresì al
Sentenza Cassazione n. 17067/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris