CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 11042/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29037/2018R.G. proposto da -ricorrente - Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è ope legisdomiciliato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 196/2018della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 29 marzo 2018, N.R.G. 213/2017. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 196/2018, la Corte d’appello di Palermo ha accolto sia l’appello principale del MIUR sia quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rientranti nel personale ATA per il profilo di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato), condannando la P.A. a risarcire i danni patiti dai dipendenti nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, con rigetto, però, della loro domanda di stabilizzazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il MIUR ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con istanza datata 28 febbraio 2023, che sia dichiarata la cessazione della materia o la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle domande da lui azionate nei giudizi di merito, avendo ricevuto una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato da parte del Ministero dell’Istruzione. Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate, attesa la ragione della decisione. Non sussistono nei confronti del ricorrent e le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 perché la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionato ria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente (Cass., n. 19071/2018; Cass. , n. 31732/2018). P.Q.M. La Corte,ritenuti non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, c.p.c., -dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; -compensa le spese. Così deciso in Roma, nella c