CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29169/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia emessa il 21 ottobre 2021 dal Tribunale di Verona, che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Verona in data 8 febbraio 2017; considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 f [OSCURATO:PERSONA] estens