CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05833/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo-impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MIHAILA avverso il provvedimento del 17 gennaio 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo-istanza proposto in tema di rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. A ragione della decisione, rilevata l'inammissibilità di motivi "nuovi" (non dedotti, cioè, davanti al giudice di prima istanza), osservava che il MIHAILA aveva fruito di uno spazio individuale vivibile superiore a 3 mq, con apertura della camera detentiva per numerose ore al giorno, sia presso il reparto G8 che presso il reparto G12, con accesso ai passeggi negli orari consentiti e nelle zone in cui svolgere le attività trattamentali e con possibilità di muoversi liberamente all'interno della sezione di appartenenza. Il Tribunale, infine, richiamava la descrizione dell'offerta trattamentale contenuta nella relazione fornita dall'Istituto escludendo profili di lesione di diritti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 3 e 46 CEDU, della legge n. 354 del 1975 e degli artt. 6 e 7 d.P.R. n. 230/2000. La difesa del ricorrente, contestato, in via preliminare, al Magistrato di sorveglianza di aver respinto il reclamo-istanza valorizzando solo la presenza di un termosifone, muove un rilievo di contraddittorietà di un passaggio della motivazione del provvedimento reso dal predetto Magistrato, rispetto a un brano dell'ordinanza impugnata, a proposito della superficie a disposizione del detenuto, giudicata, dal primo, come "inferiore al limite dei 3 mq", in alcuni periodi e, viceversa, ritenuta, dalla seconda, "superiore a 3 mq". Richiama, poi, arresti giurisprudenziali sulla detrazione dello spazio occupato dai letti singoli e sui fattori compensativi, assumendo essere state violate, nel caso di specie, molteplici norme dell'Ordinamento penitenziario (art. 1) e del Regolamento di esecuzione (artt. 5, 6, 7 e 9), gli artt. 2, 13, 27 e 32 della Costituzione, l'art. 3 della Convenzione EDU e l'art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché l'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 185 cod. pen. Conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento censurato, ravvisando, nel caso in esame, "una presunzione assoluta e relativa di afflizione e trattamento disumano come l'insufficienza di acqua calda e termosifoni funzionanti e servizi igienici e sanitari minimi (bagno alla turca)... Tutti fattori negativi superiori ai metri quadri e tempo apertura locali". 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto generico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Va ricordato che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma, altresì, quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra molte, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, il ricorso pecca di genericità sotto entrambi i descritti profili. Ed invero, la prospettazione difensiva, da un lato, muove contestazioni genericamente apodittiche in ordine alla determinazione dello spazio individuale da assicurare ad ogni detenuto, che, nell'ordinanza oggetto di critica, viene indicato come sempre superiore ai 3 metri quadrati calpestabili; dall'altro, omette di formulare censure specifiche in relazione alla parte di motivazione che si sofferma sui criteri compensativi che, nella specie, hanno consentito al detenuto di trascorrere la maggior parte della giornata in reparto o in cortile, con la possibilità di fruire delle offerte trattamentali (Sez. 1, n. 11109 del 23/11/2022, dep. 2023, Min. Giustizia in proc. Fiorentino, Rv. 284181). Pur avendo il MIHAILA, in sede di reclamo-istanza, lamentato esclusivamente la condizione di sovraffollamento, nella presente sede viene riproposto un elenco di fattori negativi, determinanti condizioni detentive degradanti (quali: il mancato cambio della biancheria, la mancanza di luce e aereazione sufficiente, l'assenza di spazi ricreativi in caso di pioggia, la presenza di fumatori in camera, l'assenza di riscaldamento e altro), che correttamente sono stati giudicati di inammissibile veicolazione già dal Tribunale di sorveglianza, in quanto non dedotti dinanzi al primo giudice. A maggior ragione, quindi, devono ritenersi inammissibili le relative censure in sede di legittimità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19