CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2020
Cassazione n. 11640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8017/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente-controricorrente al ricorso incidentale- contro A.D.E.R.- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta no e difendono; -controricorrente- nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - avverso la sentenza n. 470/202. d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAdepositata il17/09/2020 R.G.N. 266/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8017/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 17.9.2020 n. 470, la Corte d'appello di L'Aquila accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva accolto solo parzialmente l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate riscossione in riferimento alle sottostanti cartelle per contributi Inps e premi Inail meglio indicate nella sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'appello, a sostegno degli assunti di parziale accoglimento del gravame del contribuente, dichiarava decorso il termine prescrizionale e, quindi, fondata l'opposizione relativamente al pagamento delle somme di cui alle cartelle n. 032 2002 0001 4090 86 e n. 032 2009 00066865 11, confermando per il resto la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale davanti a questa Corte, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito l'Agenzia delle Entrate riscossione con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui ha replicato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso a ricorso incidentale, mentre anche l'Inail ha resistito con controricorso al ricorso principale, l’Inps, invece, si è costituita con procura in calce al ricorso notificato, ma non ha spiegato difese scritte. Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 26 del DPR n. 602l73 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché l'Agenzia delle Entrate riscossione, sulla quale gravava l'onere della prova della legittimità del procedimento notificatorio relativo alla “spedizione diretta” della cartella n. 03220050018295209000 con lettera racc. AlR, non aveva prodotto la copia del registro di corrispondenza, con apposta sullo stesso registro la sottoscrizione di chi aveva ricevuto tale cartella, né aveva dedotto che tale adempimento era stato effettuato. Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 4 del DL n. 119l18, convertito nella legge 136l2019, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello non aveva applicato le disposizioni sulla "pace fiscale" di cui alla norma in rubrica, con l'annullamento automatico, senza necessità di istanza di parte, dei singoli carichi affidati, di importo inferiori a mille euro, analiticamente indicati alla p.10 del ricorso principale, in riferimento alla cartella n. 03220050018295209000. Con il terzo motivo del ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte del merito non si era pronunciata sul quarto motivo di gravame (che riproponeva il decimo motivo del ricorso introduttivo), relativo all'illegittimità dell’addebito della somma di € 272,89 richiesta dall'AdR a titolo di spese esecutive e ciò perché erano attività che non erano state svolte dal medesimo agente della riscossione e, comunque, di entità eccessiva. Con il quarto motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art.111 Cost., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, perché in riferimento alla censura d'illegittimità dell'addebito delle spese esecutive è mancata la relativa motivazione, alla luce del fatto che l'importo di € 272,89 riguardava sei cartelledi cui quattro cartelle erano state annullate dal tribunale e per una vi era stata pronuncia d'incompetenza, quindi, l'importo non poteva essere posto per intero a carico del Procaccini. Con il quinto motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per errata compensazione delle spese del doppio grado di giudizio anche nei confronti dell'Inps, rispetto al quale erano state annullate tutte le cartelle e pretese debitorie. Con il motivo di ricorso incidentale, l'Agenzia delle Entrate riscossione deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 615 e 617 c.p.c., nonché dell'art. 24 del d.lgs. n. 46l99, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d'appello, premessa la nullità della notificazione della cartella esattoriale n. 032 2009 00066865 11, ha ritenuto che l'opposizione del contribuente fosse recuperatoria dell'opposizione a cartella, prevista dall'art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46l99, ma ai fini della valutazione della sua tempestività, aveva erroneamente qualificato la domanda quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c. (proponibile sine die) e non quale opposizione ex art. 24comma 5 cit. (proponibile nel termine di 40 gg. decorrenti dalla notifica del primo atto di esecuzione): infatti, l'eccezione di prescrizione spiegata dal ricorrente - poiché aveva lamentato la nullità della notificazione della cartella esattoriale al solo fine di eccepire la prescrizione della pretesa che era intervenuta anteriormente alla notificazione dell'atto esattoriale - era soggetta, in quanto volta a recuperare l'opposizione a cartella (art. 24 del d.lgs. n. 46l99), al termine di decadenza di 40 giorni, decorrente dal primo atto esecutivo validamente notificato, che nella specie era la successiva intimazione di pagamento che era stata notificata il 9.11.17, mentre il ricorso introduttivo era stato depositato in cancelleria il 10.1.18, quindi ben oltre il predetto termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 citato. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo, perché volto ad impugnare un capo autonomo della sentenza non oggetto del ricorso principaleche, ad avviso del ricorrente, andava proposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. Infatti, l'orientamento di legittimità più recente, ritiene ormai pacificamente sempre ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, in quanto con essa il legislatore mira a riequilibrare le posizioni delle parti a seguito della proposizione dell'impugnazione principale cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza; da ciò consegue che "l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, “atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334 c.p.c., comma 1, "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli(Cass. n. 1879 del 2018; Cass. n. 5876 del 2018; Cass. n. 15770 del 2018; Cass. n. 14596 del 2020; Cass. n. 25285 del 2020)”(Cass. n. 5824l22). Il primo motivo è inammissibile perché contesta con una deduzione diviolazione di legge l'accertamento di fatto espresso dalla Corte d'appello che la raccomandata contenente la cartella n. 03220050018295209000 era stata consegnata a mani del destinatario, come risultava dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, essendo irrilevante ogni altra formalità pur prevista, essendosi integrata nella specie, la conoscenza effettiva dell'atto. Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente pur se non aveva l’onere di dedurre in appello l’estinzione automatica dei carichi essendo una previsione ex lege, doveva nella presente sede allegare tutti gli elementi di fatto e doveva dedurre il vizio di omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello relativamente all’estinzione automatica, contestualmente con la deduzione del vizio di nullità della sentenza. Nel merito della censura,secondo la giurisprudenza di questa Corte, " Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1 0 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei" (Cass. nn. 20254l21, 17966l20) Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati, perché il credito (comprensivo delle spese esecutive) era irretrattabile per mancata impugnazione della cartella, come affermato dallo stesso ricorrente alla p. 11 del ricorso principale, mentre la motivazione del rigetto implicito della censura da parte della Corte del merito può desumersi dal complesso dell'argomentazione di conferma delle cartelle ritenute validamente notificate. Il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non specifica quali fossero le cartelle di competenza dell'Inps che erano state tutte annullate dai giudici del merito (non risultano neppure dal testo della sentenza impugnata), così da non mettere questa Corte in condizione di verificare la fondatezza della doglianza. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. sez. un. n. 7514/22). Nella specie, pertanto, l’Adr non era legittimata a proporre il ricorso incidentale per carenza d’interesse al ricorso che avrebbe dovuto far valere invece l’ente impositore, cioè l’Inail. Stante quanto sopra, si deve rigettare il ricorso principale e dichiarare inammissibile il ricorso incidentale. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente principale nei confronti dell’Inail e sono liquidate come in dispositivo, mentre sono compensate per reciproca soccombenza tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale (AdR). Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e da parte del ricorrente incidentale dell’importo già versatoa titolo di contributo unificato. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’Inail le spese di lite che liquida in € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Compensa le spese tra [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate riscossione Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrentepr