CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge con riferimento all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, nonché alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - oltre ad essere manifestamente infondate, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche. Invero, nella pronuncia impugnata si evidenzia che non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in virtù dell'abitualità del comportamento tenuto dal ricorrente, che risulta gravato da precedenti, già all'epoca del fatto, per reati di violazione della legge sulle armi e di tentata rapina. Invero, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Inoltre, in relazione alla mazza da baseball rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, è utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", come appunto è avvenuto nel caso in esame, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre altresì che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506: fattispecie in materia di porto di mazza da baseball, in cui la Corte ha ritenuto, in linea con la sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2023, che la distinzione non è irragionevole, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quelli oggettivamente più pericolosi e simili alle armi proprie "bianche", nonché quelli che si prestano ad essere impiegati per l'offesa alla persona). Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa ritorna sulla natura dell'arma e sull'esiguità del pericolo - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 otto