CNELTesto definitivoSezione AlimentaristiDecisione del 1 gennaio 2025
CNEL n. E01F/2025
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: E01F
Titolo CCNL: CCNL Alimentaristi
Titolo accordo: CCNL Alimentaristi
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ALIMENTARISTI
Sottosettori: industrie alimentari
Parti datoriali: UCEI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2025-01-01
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2025-05-20
Stato: Acquisito
Identificativo: 20698
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=218402
--- Testo contratto ---
CCNL ALIMENTARISTI 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LA VORO
Alimentaristi
Il giorno 20, nel mese di maggio dell’anno 2025, in Roma
TRA
La parte datoriale:
➢ U.C.E.I. - Unione delle Costruzioni, dell’Edilizia e dell’Industria – rappresentata dal
Presidente Nazionale Gabriele Tullio e da una delegazione di Responsabili Territoriali
composta da: Claudio Nobler , Luciana Lombardi, Cosimo Damiano Carlucci, Natale Tullio,
Chiara Tosti, Luca Protani, Luca Crescenzi, Elena Tullio,Antonio Alicandro, Antonio Di
Lenola, Vittoriana Evangelista, Massimo Gagelli, Andrea Carella, Gennaro De Martino,
Maria Mazzitelli, Massimo Antonio Bimonte,Renzo Scalco, Sabrina Susini, Giovanni
Altavilla, Singh Harmanpreet, Anna Gianninoto, Elena Evangelista, Alessia Colozzi, Asif Md
Aminul, Alda Serani, Rocco Giustino Petrilli, Patrizia Grassini, Salvatore Parisi, Gaetano
Ruberti, Luca Francesco Caputo, Daniele Pes, Antony Stellato, Andrea Falciatori, Ermanna
Carniel, Diego Moscheni, Gianluca Maddaloni, Angelo Allegro.
E
La parte sindacale:
➢ CONFINTESA - Confederazione per l'Autonomia Sindacale – rappresentata dal Segretario
Generale Francesco Prudenzano.
Le sopra descritte organizzazioni stipulano il presente contratto e riconoscono in esso un valido
strumento che regola i rapporti tra le aziende ed i loro dipendenti, che operano nei settori di seguito
riportati, da far valere su tutto il territorio Nazionale.
Le parti stipulanti il presente CCNL intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale.
Gli Enti Istituzionali quali Ministero del Lavoro, CNEL, INPS, INAIL e le Banche Dati, oltre ai
Lavoratori e Datori di lavoro iscritti all’Associazione Datoriali stipulante il presente CCNL e
all’Ente Bilaterale ENBIUC, potranno liberamente utilizzarne il testo, anche memorizzandolo su
supporti cartacei o informatici.
PREMESSO CHE
➢ Le parti sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l’Ente
Bilaterale ENBIUC;
CCNL ALIMENTARISTI 2
➢ Le parti sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL i
Fondi Interprofessionali presenti sul mercato a scelta dell’azienda e per tutto quello che
prevede la normativa vigente;
➢ Le parti sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL il
Fondo di Integrazione Sanitario Seraphis
➢ Le parti sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL
ENBIUC per i percorsi formativi ed il conseguente rilascio degli attestati.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, convengono di recepire quanto indicato dal D.lgs. 81/15 in
materia di riordino dei CCNL prevedendo le funzionalità dell'Organismo Paritetico Nazionale
denominato O.P.N. - ENBIUC - dando attuazione a quanto indicato nel Regolamento interno
dell'OPN stesso in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza Stato/Regioni in merito alla Salute
e Sicurezza nei luoghi di lavoro. (D.lgs. 81 /08)
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo
svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'R.L.S. anche in modalità E-
Learning.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 20/05/2025
CCNL ALIMENTARISTI 3
TITOLO I – PARTE INTRODUTTIV A
• Art.1 – Oggetto del contratto
• Art.2 – Struttura ed assetto del contratto
• Art.3 – Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
• Art.4 – Efficacia del contratto
• Art.5 – Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI
• Art.6 – Sistema della bilateralità
• Art.7 – Ente bilaterale (ENBIUC)
• Art.8 - ENBIUC: iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori
• Art.9 – ENBIUC: adempimenti obbligatori
• Art.10 – ENBIUC: responsabilità per mancata contribuzione
• Art.11 – Commissione Bilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione
• Art.12 – Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di Organizzazione e di gestione
• Art.13 – Contributo Assistenza Contrattuale Co.As.Co. con cod. INPS W448
• Art.14 – Organismo paritetico regionale
• Art.15 – Osservatori
• Art.16 – Fondo interprofessionale, sistema di formazione professionale e continua
• Art.17 – Commissione paritetica per le pari opportunità
• Art.18 – Mercato del lavoro, azioni bilaterali
TITOLO III – RAPPRESENTATI DEI LA VORATORI PER LA SICUREZZA
• Art.19 – RLS
• Art.20 – RLST
TITOLO IV - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LA VORO COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LA VORO
• Art.21 – Assunzione
• Art.22 – Contratto individuale
• Art.23 – Periodo di prova
• Art.24 – Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
• Art.25 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
• Art.26 – Apprendistato
• Art.27 – Contratto a tempo determinato
• Art.28 – Lavoro ripartito
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• Art.29 – Lavoro stagionale
• Art.30 – Lavoro in somministrazione
• Art.31 – Contratti di inserimento
• Art.32 – Flessibilità orario di lavoro Alimentare
• Art.33 – Flessibilità orario di lavoro Panificazione
• Art.34 – Lavoratori migranti
• Art.35 – Trasporti e asili nido
• Art.36 – Pari opportunità
TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
• Art.37 – Classificazione settore Alimentare
• Art.38 – Classificazione settore Panificazione
• Art.39 – Lavoro a squadre
• Art.40 – Turnisti panettieri
TITOLO VI – NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LA VORO
• Art.41 – Orario di lavoro
• Art.42 – Riposo settimanale
• Art.43 – Ferie
• Art.44 – Permessi per formazione continua
• Art.45 – Permessi straordinari e congedi parentali
• Art.46 – Permessi per corsi di recupero scolastici
• Art.47 – Giorni festivi
• Art.48 – Lavoro straordinario, festivo notturno settore Alimentare
• Art.49 – Lavoro straordinario, festivo notturno settore Panificazione
• Art.50 – Banca ore
• Art.51 – Attrezzi ed utensili
• Art.52 – Organizzazione del lavoro
TITOLO VII – NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
• Art.53 – Retribuzione
• Art.54 – Tredicesima mensilità
• Art.55 – Scatti di anzianità
• Art.56 – Obblighi particolari tra le parti
• Art.57 – rimborso spese
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• Art.58 – Indennità di cassa
• Art.59 – Trattamento di fine rapporto
TITOLO VIII – PREVIDENZA ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE
• Art.60 – Previdenza ed assistenza
• Art.61 – Malattia e infortunio
• Art.62 – Welfare integrativo nazionale
• Art. 63 - Lavori pesanti o usuranti
• Art.64 – Mobbing
• Art.65 – Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
• Art.66 – Libretto sindacale e sanitario
• Art.67 – Lavoratori tossicodipendenti
TITOLO IX – SOSPENZIONE, RISOLUZIONE DEL RAPPORTO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
• Art.68 – Trapasso di azienda
• Art.69 – Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
• Art.70 – Dimissioni per giusta causa
• Art.71 – Preavviso di risoluzione del rapporto
• Art.72 – Norme disciplinari
• Art.73 – Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai florovivaisti
TITOLO X – DIRITTI SINDACALI
• Art.74 – Delegato d’azienda
• Art. 75– Tutela del delegato d’azienda
• Art.76 – Riunioni in azienda
• Art.77 – Trattenute sindacali
TITOLO XI – NORME FINALI
• Art.78 – Conciliazione delle controversie individuali di lavoro
• Art.79 – Condizioni di miglior favore
• Art.80 – Contrattazione provinciale
CCNL ALIMENTARISTI 6
TITOLO I
PARTE INTRODUTTIV A
Art.1
(Oggetto del contratto)
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le
imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività
inquadrate nel settore alimentare e panificazione Iscritte all’Albo delle imprese Artigiane, nonché
attività affini e connesse, quali:
Settore Alimentare
- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acqueviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.)
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- involucri naturali per salumi;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni;
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- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente
attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thè;
- yogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti;
- produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
- produzione di ghiaccio.
Settore Panificazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività
collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o
comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità
comune o ristretta nell’ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l’impresa familiare.
Art.2
(Struttura ed assetto del contratto)
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.
CONTRATTO NAZIONALE
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Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni
normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze
del livello provinciale di contrattazione.
La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell’ambito del rinnovo
quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con l’obiettivo di
salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali
dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del
settore estetico e correlati come riportato nell’art.1 del presente accordo.
Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche
retributive concordate tra le parti per la definizione degli aumenti salariali del precedente biennio.
In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l’elemento economico da corrispondere ai
lavoratori a compensazione dell’eventuale periodo di carenza contrattuale.
CONTRATTO PROVINCIALE
Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell’arco di
vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente
rinviate dal CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare
istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
La dinamica degli effetti economici e dei salari contrattuali nell’ambito del rinnovo quadriennale
dovrà riferirsi al primo biennio di validità dei contratti provinciali medesimi e sarà coerente con
l’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni.
Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dall’andamento dell’economia
territoriale del settore della realtà provinciale e dalla comparazione tra inflazione reale e le
dinamiche retributive concordate per la definizione degli aumenti salariali del precedente biennio
dal CCNL.
Le parti, in sede di rinnovo del Contratto provinciale, potranno inoltre prevedere erogazioni
strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati,
ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività.
Tali programmi potranno essere individuati anche distintamente per settore merceologico.
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati a livello territoriale,
momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli Osservatori e del
sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative
congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai
problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di Enti pubblici su materie afferenti alle
politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive
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- penalizzanti nei confronti del settore e dell’occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- esame dei regolamenti comunali attuativi delle leggi che disciplinano le attività di
acconciatura ed estetica;
- possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi correlate alla presenza nelle
aree urbane e nei centri storici, in rapporto con le Amministrazioni comunali;
- il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo. In alcune regioni, al fine di
avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza delle strutture nazionali
La già menzionata erogazione deve avere le caratteristiche idonee per l’applicazione del regime
contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.
A tal fine le parti potranno individuare, nella determinazione della dinamica salariale, una specifica
quota del trattamento economico finalizzata a realizzare gli obiettivi di cui sopra.
In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l’elemento economico da corrispondere ai
lavoratori a compensazione dell’eventuale periodo di carenza contrattuale.
Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che
presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di
secondo livello per i quali; ferma restando l’applicazione del presente CCNL; definire un accordo
collettivo. Le materie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti
provinciali.
Art.3
(Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo)
Il presente contratto decorre dal 01 gennaio 2025-31 Dicembre 2028.
Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in caso di mancata disdetta esso si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno.
La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte tre mesi prima
della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno un mese prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Art.4
(Efficacia del contratto)
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei
confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e
per quelle provinciali loro aderenti.
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Art.5
(Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi)
Le Parti a livello nazionale consentono che siano raggiunte specifiche intese, anche in via
sperimentale e temporanea, per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale e/o per governare
situazioni di crisi.
Le ricadute sugli istituti contrattuali delle intese suddette devono rispondere a parametri oggettivi
individuati nel contratto nazionale.
In tal caso le eventuali intese così raggiunte per essere efficaci devono essere preventivamente ed
espressamente approvate dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art.6
(Sistema della bilateralità)
In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra le parti sugli assetti contrattuali, le Parti;
al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti; concordano di
articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi:
- Ente bilaterale nazionale di cui art.7 del presente CCNL
- Organismi Paritetici Regionali di cui art.14 del presente CCNL
Art.7
(Ente bilaterale ENBIUC)
L’Ente Bilaterale Nazionale (ENBIUC) è stato
costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo di Lavoro e
opera ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 276/2003.
Pertanto, lo Statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente
CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive
norme di Legge o intese tra le Parti.
Le Parti delegano le competenze relative agli aspetti tecnici della Sicurezza e della Salute
nell'ambito dei luoghi di lavoro all’Organismo Paritetico Nazionale, OPN - ENBIUC Sicurezza di
cui all'Accordo Interconfederale, e al sistema degli Organismi Paritetici Regionali (OPR) e
Territoriali (OPT).
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Ciò premesso, l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e con tutte le norme
collegate, in riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione e ai contratti di
apprendistato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità.
Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito
professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi
formativi sulla lingua italiana;
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, mediante riqualificazione professionale dei
dipendenti;
c) sociali/sanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo
all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N.;
d) di sussidi in caso di decesso del Lavoratore o per infortunio professionale o
extraprofessionale, come previsto dal Regolamento e dalle Convenzioni;
e) d’integrazione nazionale delle prestazioni di cui ai punti c) e d) nei trattamenti di Welfare
Contrattuale;
f) di certificazione, secondo quanto disposto dal D.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni;
g) di costituzione della banca dati delle R.S.A. per l’esercizio dei diritti di
h) informazione e di rappresentanza.
Art.8
(ENBIUC: iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori)
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione e dell’ampliamento di tutele specifiche a favore
dei Lavoratori tramite l'ENBIUC e le prestazioni di Welfare, come sopradetto, concordano che esse
siano parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti
lo applicano, è obbligatoria la relativa iscrizione (sia per le Aziende, sia per i Lavoratori), nonché la
relativa contribuzione.
Nei casi di prima applicazione, per passaggio da altro CCNL o per nuova attività, l’iscrizione
dell’Azienda e dei Lavoratori dovrà avvenire entro il 1° (primo) mese di applicazione del presente
CCNL, previo versamento da parte dell’Azienda di un contributo di 120 € (centoventi euro) per
l’apertura della sua posizione anagrafica. L’Azienda sarà poi tenuta a iscrivere tutti i lavoratori in
forza e i nuovi assunti entro 5 (cinque) giorni dall’inizio del loro rapporto di lavoro o
dall’applicazione del presente CCNL.
L’iscrizione dovrà avvenire a cura dell’Azienda o per il tramite del suo Consulente del lavoro,
utilizzando la modulistica predisposta dall'ENBIUC e ricavabile dal sito: www.ENBIUC.it
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Art.9
(ENBIUC: adempimenti obbligatori)
I contributi a favore dell' Ente Bilaterale ENBIUC, previsti nella successiva Tabella, dovranno
essere mensilmente versati, tramite Bonifico Bancario o F24 nella sezione INPS con codice EBUA ,
per gli eventuali adempimenti previsti dall' ENBIUC (visitare il sito: www.ENBIUC.it).
I versamenti all' ENBIUC dovranno avvenire con gli importi indicati in Tabella sia per contatti
full-time che per contratti part-time
Descrizione Contributo Mensile Annuo
“Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il
funzionamento dell’Ente; la
pratica realizzazione e il
funzionamento di tutti gli
strumenti contrattuali
paritetici territoriali
sull’Interpretazione autentica,
sulla formazione e sulle
Certificazioni. Inoltre, assicura
l’efficienza e l’efficacia delle
strutture Bilaterali Nazionali e
garantisce i servizi previsti in
modo conforme ai rispettivi
Regolamenti. È comprensivo
delle quote per il
funzionamento delle R.S.T.
(art. 6) e dei R.S.D.
(Responsabili Sindacali
Datoriali), secondo le modalità
deliberate dall’Assemblea.
A CARICO AZIENDA: € 9,00
A CARICO LA VORATORE: €
1,00
________________________
___
TOTALE CONTRIBUTI
DOVUTI A ENBIUC: € 10,00
A CARICO AZIENDA: €
108,00
A CARICO LA VORATORE:
€ 12,00
________________________
___
TOTALE CONTRIBUTI
DOVUTI A ENBIUC: €
120,00
“Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore ad usufruire di rimborsi e
prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai
loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio professionale o extraprofessionale o di
decesso secondo il Regolamento adottato dall’Assemblea dell’ENBIUC.
I contributi previsti alla Gestione Speciale sono destinati esclusivamente all’erogazione di mutualità
sanitaria integrativa al S.S.N e di sussidi economici per sostegno al reddito in caso di morte e
invalidità permanente assoluta professionale o extraprofessionale, escludendo tassativamente ogni
altra destinazione, attraverso la Società di Mutuo Soccorso Seraphis, più brevemente denominata
Mutua Seraphis; cui aderiranno i lavoratori. Mutua Seraphis è costituita ai sensi dell’art. 9 del D.
Lgs 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali e contributivi
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previsti in materia (contributo di solidarietà). I servizi verranno garantiti con il contributo
economico, versando a mezzo bonifico bancario a Seraphis la quota di € 3,00 per copertura base, €
8,00 per copertura media e €16,00 per copertura Top, sul c/c bancario intestato a Seraphis c/o
CREDITO EMILIANO SPA ag 8 Roma IBAN IT46D0303203207010000701669 sono obbligatori
per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno o parziale, come
Apprendisti o con qualsiasi altro contratto di dipendenza.
Per i requisiti, le condizioni e la decorrenza delle prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. e per le
coperture assicurative si rinvia al sito dell’Ente Bilaterale (www.ENBIUC.it).
Le prestazioni dell’ENBIUC e di Welfare Contrattuale costituiscono parte integrante delle
obbligazioni previste dal presente CCNL e di essi si è tenuto conto nella determinazione
complessiva dei trattamenti dovuti al lavoratore, così come nella determinazione dei costi
Contrattuali.
Art.10
(ENBIUC: responsabilità per mancata contribuzione)
L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi dovuti all'ENBIUC,
nei limiti di prescrizione quinquennale, è responsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative
prestazioni, con il loro diritto al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie,
nonché dell’eventuale maggiore danno subito o sanzioni di Legge. Sempre entro i limiti di
prescrizione, permarrà l’obbligo di versare all’Ente i contributi arretrati che erano dovuti. Resta
fermo che, qualora l’Azienda non abbia regolarmente ottemperato all’iscrizione e integralmente
versato i contributi dovuti, nessuna prestazione sarà erogata dall'ENBIUC al Lavoratore, mentre le
prestazioni contrattualmente previste dovranno essere erogate direttamente dal Datore di lavoro, con
costi a suo carico. Anche in caso di morte o di invalidità del Dipendente, di diritto iscrivibile alla
“Gestione Speciale”, il Datore di lavoro inadempiente dovrà riconoscere al Lavoratore, ai suoi
Superstiti o al Lavoratore permanentemente invalido, l’intero importo o le stesse prestazioni che
avrebbe erogato la Gestione Speciale (Sanitarie Integrative al S.S.N. e assicurative o di sostegno),
se vi fosse stato il puntuale versamento aziendale dei contributi dovuti. Per tutti coloro che
applicano il presente CCNL, i versamenti obbligatori e i contributi dovuti nonché le relative
prestazioni, concorrono nella determinazione del trattamento economico complessivo dei Lavoratori
e nella determinazione dei costi contrattualmente concordati.
Art.11
(Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione)
È costituita, nell’ambito dell'ENBIUC, la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,
Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, in conformità al suo Regolamento approvato dalle
Parti. Tale Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione ha i
seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all’applicazione del presente CCNL e alla
Contrattazione integrativa di Secondo livello;
2. intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico “Premio Variabile o Premio di
Produzione Presenza” in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di Secondo
livello;
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3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e
sue modificazioni e integrazioni, anche riguardo all’attuazione della parte retributiva e
contributiva. Tale controllo è effettuato anche su richiesta di un solo Lavoratore, e in tal
caso, l’Azienda è tenuta a fornire alla Commissione tutte le notizie necessarie;
4. emettere Interpretazioni sul testo contrattuale, in caso di dubbi o incertezze manifestate da
una delle Parti stipulanti il CCNL o da un soggetto interessato (Azienda, Lavoratore,
Consulente ecc.);
5. definire i profili e le esemplificazioni del personale, per i casi non previsti dalla
Classificazione del presente CCNL;
6. a domanda delle parti interessate, certificare tutti i contratti aventi ad oggetto, o comunque
correlati a una prestazione di lavoro, quali i contratti di apprendistato, a tempo determinato,
di collaborazione ecc.;
7. a domanda di una delle parti interessate, emettere la Conformità alle previsioni contrattuali o
agli schemi predisposti dall'ENBIUC del Piano Formativo Individuale per gli Apprendisti,
nonché degli Allineamenti contrattuali in caso di provenienza da altro CCNL o della
correttezza dell’inquadramento, quando il CCNL applicato abbia un diverso assetto della
classificazione del personale rispetto a quello di provenienza e la Conformità contrattuale
dei Contratti di secondo livello.
8. come previsto dall’art. 6, validare i Contratti di secondo livello sottoscritti dalla R.S.T.;
9. esaminare e risolvere ogni altro eventuale problema, che dovesse presentarsi in ordine alle
esigenze congiuntamente rappresentate dalle Parti contrattuali;
10. adeguare il testo contrattuale alle nuove disposizioni legislative intervenute nel corso della
sua validità.
Le Interpretazioni emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione (Autentiche, Integrative, Parzialmente Modificative, Aggiornative
ecc.), avranno piena efficacia applicativa dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta
pubblicazione nel sito dell’Ente Bilaterale (www.ENBIUC.it).
In sede di ristampa del CCNL, come previsto in Premessa, il testo contrattuale sarà integrato dalle
Interpretazioni della Commissione nel frattempo pubblicate, ponendo al termine dell’articolo di
riferimento, in carattere corsivo, l’estratto dell’Interpretazione stessa.
Art.12
(Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione)
Ai sensi degli articoli 76, comma 1, lettera a) e 84 del D. Lgs. 276/2003, nonché dell’art. 30 del
D.Lgs. 81/2008, dello Statuto dell’Ente Bilaterale e dell’Organismo Paritetico Nazionale - OPN
ENBIUC Sicurezza - sono costituite, la Commissione Nazionale di Certificazione degli Appalti (in
seno alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e
Conciliazione di cui all’articolo che precede) e, quale Organo Tecnico Paritetico di OPN ENBIUC
Sicurezza, la Commissione di Asseverazione
del Modello di organizzazione e di gestione.
CCNL ALIMENTARISTI 15
Tali Commissioni saranno composte ai sensi degli Statuti dell'ENBIUC e dell’OPN sicurezza.
A. Sintesi sulla Certificazione degli Appalti
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà alla Certificazione dell’Appalto, sia in
sede di stipulazione che d’attuazione, anche ai fini della distinzione tra somministrazione e appalto,
individuando le concrete condizioni d’esclusione d’interposizione illecita e di configurazione di
appalto genuino.
B. Sintesi sulla Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà all’Asseverazione del Modello di
organizzazione e gestione, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa
dell’Azienda.
Art.13
(Contributo assistenza contrattuale Co.As.Co. con cod. INPS W448)
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro, che applicano
il presente CCNL, una quota obbligatoria a copertura dei costi connessi alla costituzione e alla
gestione del presente sistema contrattuale, nonché all’assistenza sull’applicazione del presente
CCNL.
Tale Contributo d’Assistenza Contrattuale, in sigla “Co.As.Co.”, è pari allo 0,5%
(zerovirgolacinque percento) dell’Imponibile Previdenziale aziendale e dovrà essere versato nei
modi previsti dalla convenzione INPS.
Art.14
(Organismo paritetico regionale)
Gli Organismi Paritetici Reginali possono:
- svolgere le funzioni demandate all’Osservatorio regionale e provinciale dall’art.9 del
vigente CCNL e al comitato paritetico regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- organizzare e gestire servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito
individuati da appositi accordi stipulati dalle medesime parti.
Art.15
(Osservatori)
Le parti intendono dare piena ed efficace funzionalità all’Organismo Paritetico Nazionale -O.P.N.
ENBIUC-
OSSERVATORIO NAZIONALE
L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e
di confronto sui temi di comune interesse, quali:
CCNL ALIMENTARISTI 16
- l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore;
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per
l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, con particolare
riferimento al Mezzogiorno, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di inserimento,
occupazione femminile, lavoro a domicilio, ecc.;
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra
descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e
sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione
professionale;
- l'esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione professionale, fina-
lizzato ad un diretto intervento a livello regionale delle parti in funzione delle esigenze
produttive e del mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi rilevati e delle risorse
pubbliche all'uopo destinate;
- ambiente;
- struttura delle imprese e relative strutture tecnologiche;
- struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;
- andamento della redditività delle imprese;
- pari opportunità;
- verifica relativa alle eventuali problematiche eventualmente insorte in merito alla nuova
sfera d'applicazione contrattuale;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di
favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-
organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento
previste dalle leggi vigenti.
L’Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di
occuparsi di specifiche materie attraverso l’Organismo Paritetico Regionale e l’Organismo
Paritetico Provinciale
OSSERVATORIO REGIONALE
L’Osservatorio regionale svolge le seguenti funzioni:
- applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore
artigianato ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- politiche regionali di sviluppo economico, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente;
CCNL ALIMENTARISTI 17
- analisi delle classificazioni professionali degli artigiani individuati dai Contratti provinciali
della regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area
previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei
contratti provinciali al fine di favorire l’armonizzazione di eventuali incoerenze;
- monitoraggio dell’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione di
competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione.
OSSERVATORIO PROVINCIALE
L’Osservatorio provinciale svolge le seguenti funzioni:
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad
individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo economico;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili
- sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono
presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché
sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al
fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti territoriali e
contratti di area;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla
condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio
regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel
proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’artigianato;
- analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche
al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale
annuo;
- concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali
disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a
garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in
materia di parità;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in
applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro,
nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta
applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri
rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della
manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi
necessari.
CCNL ALIMENTARISTI 18
Art.16
(Fondo interprofessionale – Sistema di formazione professionale e continua)
Le parti sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL i fondi
interprofessionali presenti sul mercato a scelta dell'azienda e per tutto quello che prevede la
normativa vigente.
I Fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti nelle
misure previste.
I Fondi dovranno fare principalmente riferimento ai sistemi di bilateralità nazionale e territoriale per
le attività di studio e ricerca e al Centro di formazione ENBIUC per quanto riguarda il rapporto con
le specificità territoriali.
ENBIUC metterà a disposizione le modalità di docenza sia attraverso le aule fisiche che attraverso
il sistema FAD.
Art.17
(Commissione paritetica per le “pari opportunità”)
OPN-ENBIUC istituirà una commissione nazionale per le pari opportunità.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
- analizzare l’andamento dell’occupazione femminile utilizzando anche i dati forniti
dall’Osservatorio nazionale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
- studiare la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di “azioni positive” poste in
essere in Italia e all’estero in applicazione della Raccomandazione CEE 13.12.1984 n. 635,
dei Programmi di azione della Comunità europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge
in materia di pari opportunità;
- individuare misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro
femminile;
- propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della
persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento
a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle
organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l’individuazione di
eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle
organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori
presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
CCNL ALIMENTARISTI 19
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta
l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei
componenti la Commissione stessa.
Art.18
(Mercato del lavoro – Azioni bilaterali)
Le parti,
- visto il D.Lgs. 150/15
convengono:
- di attribuire al sistema degli Osservatori il compito di seguire, indirizzare, coordinare la
riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni
competenti.
TITOLO III
RAPPRESENTANTI DEI LA VORATORI PER LA SICUREZZA
Art.19
(RLS)
1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Considerato che in base al 2° comma dell’art. 47 del D.lgs. n. 81/2008 “in tutte le aziende, o unità
produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, le parti
convengono:
- che in tutte le aziende con, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori dipendenti nell’ambito delle RSA, (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra i
lavoratori medesimi;
- in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le
forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche
occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.
2) Modalità di elezione
La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere
esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti. In tal caso alla riunione
possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al
datore di lavoro.
CCNL ALIMENTARISTI 20
Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a
tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 6 mesi.
La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro
con l’azienda di maggiore durata.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto colui che
avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La durata dell’incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nell’azienda per i rapporti di
lavoro a tempo determinato.
L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in
servizio al momento della elezione.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio
delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al
datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non
appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.
3) Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del
D.lgs. n. 81/2008, permessi retribuiti annui che le parti convengono siano pari a:
- 12 ore annue per le imprese fino a 6 dipendenti;
- 30 ore annua per le imprese da 7 a 15 dipendenti.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero
di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda.
4) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta
all’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
- il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e
considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge.
- Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che
intende effettuare negli ambienti di lavoro.
- Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio
di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
- nei casi in cui il D.lgs. n. 81/2008 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del
rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile. Il
datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su
cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante
CCNL ALIMENTARISTI 21
per la sicurezza in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e
opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
- Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008. Lo stesso
rappresentante ha diritto di consultare ove previsto il documento di valutazione dei rischi di
cui all’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 custodito presso l’azienda nei casi previsti dal D.lgs. n.
81/2008 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del
rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo
quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente
connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
5) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 comma 1 lettera g)
del D.lgs. n. 81/2008.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà
mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e
dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore che dovrà comprendere: conoscenze
generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro;
conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, il numero
di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di
20 ore in un triennio.
Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista una integrazione della formazione.
6) Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 le riunioni periodiche previste sono
convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di
prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.
7) Comitato paritetico nazionale
Il Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è espressione di tutte
le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL.
Tale Comitato svolge compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.lgs.
n. 81/2008, in particolare:
CCNL ALIMENTARISTI 22
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la
formazione;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al D.lgs. n.
81/2008;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative
anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed
amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai fini della salute nei
luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo
destinato a lavoratori dipendenti ed imprenditori dei settori relativi al presente contratto;
8) Comitato paritetico provinciale
Il Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è espressione di
tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL.
Orientativamente tale Comitato ha i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i
rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.
9) Formazione ed informazione dei lavoratori
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, la formazione ed
informazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008, possa essere svolta attraverso la
diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.
10) Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal
D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.20
(RLST)
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel Territorio svolgerà le medesime attribuzioni di
Legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio. Il RLST è
espressione dell’Organismo Paritetico per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008. Accedono all’OP le
OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
CCNL ALIMENTARISTI 23
TITOLO IV
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LA VORO COLLOCAMENTO E MERCATO DEL
LA VORO
Art.21
(Assunzione)
Le assunzioni al lavoro vengono effettuate in conformità al presente CCNL e alle disposizioni
legislative in materia. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d. Lgs. 152/97, il datore di
lavoro nella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore deve indicare:
- l'identità delle parti;
- il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che
il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato;
- la durata del periodo di prova se previsto;
- l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la
descrizione sommaria del lavoro;
- l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del
periodo di pagamento;
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione
- e di fruizione delle ferie;
- l'orario di lavoro;
- i termini del preavviso in caso di recesso.
- Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- carta di identità o documento equipollente;
- stato di famiglia per il capofamiglia;
- documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
- numero del codice fiscale.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere certificato penale in data non anteriore ai
tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi
mutamenti.
CCNL ALIMENTARISTI 24
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di legge. Fermo
restando quanto previsto dall’art.20 in materia di Apprendistato, all’atto di assunzione il lavoratore
apprendista dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali
frequentati, nonché i periodi di lavoro già svolti.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite
periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima
dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
Art.22
(Contratto individuale)
Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro
stipulato dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo
indeterminato degli operai, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo
professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal
Contratto provinciale di lavoro.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto
individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Art. 23
(Periodo di prova)
Il lavoratore assunto con ogni tipologia di contratto è soggetto ad un periodo di prova che non potrà
essere superiore a:
Settore Alimentare
- 6 mesi per i lavoratori classificati nel 1° livello super;
- 6 mesi per i lavoratori classificati nel 1° livello;
- 5 mesi per i lavoratori classificati nel 2° livello;
- 4 mesi per i lavoratori classificati nel 3° A livello;
- 3 mesi per i lavoratori classificati nel 3° livello;
- 2 mesi per i lavoratori classificati nel 4° livello;
- 45 giorni per i lavoratori classificati nel 5° livello;
- 30 giorni per i lavoratori classificati nel 6° livello;
- 30 giorni per i lavoratori classificati come apprendisti.
Settore Panificazione
- 3 mesi per i lavoratori classificati nel livello A1 Super;
CCNL ALIMENTARISTI 25
- 2 mesi per i lavoratori classificati nel livello A1;
- 45 giorni per i lavoratori classificati nel livello A2;
- 45 giorni per i lavoratori classificati nel livello A3;
- 30 giorni per i lavoratori classificati nel livello A4;
- 3 mesi per i lavoratori classificati nel livello B1;
- 2 mesi per i lavoratori classificati nel livello B2;
- 45 giorni per i lavoratori classificati nel livello B3;
- 30 giorni per i lavoratori classificati nel livello B4;
- 30 giorni per i lavoratori classificati come apprendisti.
Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e
senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.
Superato il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla
contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
Art. 24
(Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori)
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della
legge 17.10.1967, n. 977, come modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345 e dal d.lgs. 18.8.2000, n. 262.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione
obbligatoria.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le
disposizioni delle vigenti leggi (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità”, d.lgs. 26.3.2001, n. 151).
Art. 25
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (così detto “part-time”) possa essere
uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a rispondere alle
esigenze di flessibilità dei settori, nell’intento di garantire a detti lavoratori un equo regime
lavorativo concordano quanto segue.
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario
inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto.
Definizioni
Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
- “orizzontale”, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
CCNL ALIMENTARISTI 26
- “verticale”, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese e dell’anno;
- c.d. “misto”.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale:
1. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di
entrambe le parti (Azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la
durata della prestazione lavorativa e l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all’anno.
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all’orario concordato,
sulla base del rapporto tra l’orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il
personale a tempo pieno.
2. Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza
formalizzato con un atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione
(nei casi di part-time orizzontale – verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono
essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
È fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il
ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni
lavorativi.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo
in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva del 10%. In presenza di
emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni
lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 15%.
3. In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati
dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti,
esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, che dovrà essere
formalizzato con atto scritto, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50%
del normale orario di lavoro.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la
maggiorazione del 15%.
Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione
di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all’orario
giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali
prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall’art.47 del presente CCNL.
Ai sensi del D. Lgs. 61/2000 il rifiuto alla accettazione da parte del lavoratore di clausole flessibili e
lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari.
4. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve
avvenire con il consenso delle parti per iscritto.
5. L’Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. Nell’ambito del
CCNL ALIMENTARISTI 27
Sistema di Informazione del presente CCNL verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati,
sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare.
6. I lavoratori affetti da malattie di rilevante gravità, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata da una
Commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o
orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a
tempo pieno a richiesta del lavoratore.
È fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il
ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni
lavorativi.
Art.26
(Apprendistato)
Le parti contraenti con il presente Accordo danno concreta attuazione all’apprendistato
professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e
province italiane, sia in quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica
regolamentazione.
1) Norme generali
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni
contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.
2) Età di assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra
i diciotto anni ed i ventinove anni.
Ai sensi dell’art. 49, c. 2, del D.lgs. 276/2003 per soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3) Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma
scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere
acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione
e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante
dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei
lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 1°S al 5° livello e per le relative mansioni
relativamente al settore Alimentari e per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei
livelli dal A1s al A3 e dal livello B1 al B3 per il settore Panificazione.
4) Periodo di prova
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore a
30 giorni.
CCNL ALIMENTARISTI 28
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro
senza l’obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le
giornate di lavoro effettivamente prestate e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei
delle ferie e della tredicesima mensilità
In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l’apprendista ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro per un periodo massimo di 45 giorni decorsi i quali il rapporto di lavoro potrà essere
risolto con le modalità del comma precedente.
5) Apprendistato presso altri datori di lavoro
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere
computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione
dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l’apprendista deve documentare
all’atto dell’assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da
svolgere.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi apprendistato presso
altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
È possibile l’assunzione di apprendisti con contratto a tempo parziale, purché l’orario di lavoro non
sia inferiore al 50% dell’orario contrattuale.
6) Durata dell’apprendistato professionalizzante
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in base percorso ed obiettivo
formativo come di seguito indicato:
Settore Alimentare
- 1° Gruppo (livelli 1°, 1°s) - durata: 5 anni e 6 mesi
- 2° Gruppo (livelli 2°,3°a, 3°, 4°) - durata: 5 anni
- 3° Gruppo (livello 5°) - durata: 3 anni
Panificazione Gruppo A
- 1° Gruppo (livelli A1, A1s) - durata: 5 anni
- 2° Gruppo (livello A2) - durata: 4 anni e 6 mesi
- 3° Gruppo (livello A3) - durata: 3 anni
Panificazione Gruppo B
- 1° Gruppo (livelli B1) - durata: 5 anni
- 2° Gruppo (livello B2) - durata: 4 anni e 6 mesi
- 3° Gruppo (livello B3) - durata: 3 anni
7) Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato
CCNL ALIMENTARISTI 29
Per i contratti di apprendistato professionalizzante in tutti i casi di sospensione del rapporto di
lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai
sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale,
richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od
occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un
periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60
giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi
sospensivi di breve durata di almeno 10 giorni consecutivi di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al
lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve
essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata
tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali.
8) Retribuzione
Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dall’applicazione delle percentuali,
riportate nelle Tabelle di seguito, sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza
ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto. La retribuzione dell'apprendista
non potrà superare; per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del
lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista
che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla
qualificazione.
Tabella 1 – Settore Alimentare:
GRUP
PI
I
sem
II
sem
III
sem
IV
sem
V
sem
VI
sem
VII
sem
VIII
sem
IX
sem
X
sem
XI
sem 1° 70
%
70% 75% 75% 85% 85% 85% 95% 95% 100
%
100
% 2° 70
%
70% 75% 75% 85% 95% 95% 95% 100
%
100
%
3° 70
%
70% 75% 95% 100
%
100
%
Tabella 2 – Settore Panificazione:
GRUP
PI
I
sem
II
sem
III
sem
IV
sem
V
sem
VI
sem
VII
sem
VIII
sem
IX
sem
X
sem 1° 70
%
70% 75% 75% 85% 85% 95% 95% 100
%
100
% 2° 70
%
70% 75% 75% 85% 85% 95% 100
%
100
%
3° 70
%
70% 75% 95% 100
%
100
%
9) Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il
profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già
possedute dallo stesso.
CCNL ALIMENTARISTI 30
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor
nell’ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni
dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor, ferma restando la durata di formazione
formale pari a 120 ore annuali.
10) Formazione dell’apprendista
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la
normativa vigente volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
- tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze
relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del
lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase
iniziale della formazione);
- tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da
raggiungere: conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed
applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo
delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza
individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di
contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l’anno, non riproporzionabili per i lavoratori assunti con
contratto a tempo parziale di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la
restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all’interno dell’azienda, ove questa
disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì
erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul posto di lavoro, aula, formazione a distanza,
seminari, esercitazioni di gruppo eccetera.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o
interne all’azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto
formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nota verbale
In presenza di profili formativi particolari, legati ad esigenze delle imprese e del territorio, di
particolari applicazioni tecnologiche o di lavorazioni tradizionali, le Parti si potranno incontrare a
livello regionale allo scopo di determinarne le modalità formative.
Ai fini dell’erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità
dell’azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
CCNL ALIMENTARISTI 31
- presenza di tutor, come da D.M. 28 marzo 2000, con esperienza o titolo di studio adeguati,
in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l’impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di
strutture formative esterne.
Sono fatti salvi accordi e regolamentazioni regionali.
11) Tutor
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e
le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle
regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell’impresa, un socio od un
familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.
12) Attribuzione della qualifica
Al termine del periodo di apprendistato all’apprendista è attribuito il livello contrattuale per il quale
ha effettuato l’apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito
alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con preavviso ai sensi
dell’art. 2118 Codice civile.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato
nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti
e disciplinati dal presente CCNL, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Art.27
(Contratto a tempo determinato)
Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno
ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro; è tuttavia consentita l’assunzione del personale
con previsione dei termini in tutti i casi per contratti fino a 12 mesi, oltre ai 12 mesi e non oltre i 24,
In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato quando si
verificano casi di esigenze con carattere di contingenza o temporaneo e nelle seguenti ipotesi:
A. per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali
di cui alla L. 53/00, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e per
effetto della trasformazione di contratti a tempo pieno in part-time, fatti salvi i divieti
previsti dall’art. 3, D.lgs. 368/01;
B. punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che non sia possibile
evadere col normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
C. esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività.
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino
a 90 giorni tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al
rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
CCNL ALIMENTARISTI 32
Qualora l’assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata
programmata per più congedi ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e
sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di
carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino
alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
Come stabilito dall'articolo 19 del d.lgs. n. 81/2015 a seguito del Decreto Lavoro 48 del 04/05/2023
convertito in Legge 85/2023 del 04.07.2023, fatte salve le specifiche disposizioni previste per le
attività di carattere stagionale, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per
lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di
interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare. 24 mesi
Oltre il limite dei 24 mesi, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato contratto
assistito fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso l’Istituto Territoriale del
Lavoro competente
E' previsto un termine massimo per prosecuzioni di fatto (cioè, senza proroga o rinnovo del contratto)
del rapporto pari a:
30 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi,
50 giorni negli altri casi
Per queste prosecuzioni il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione dello stipendio.
Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento
fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto prosegua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei
mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo
indeterminato dalla scadenza dei già menzionati termini.
Con esclusione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a tredici giorni, l'apposizione del termine
è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia della quale
deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio
della prestazione.
L'atto scritto di cui sopra conterrà, in caso di rinnovo per un periodo superiore ai 12 mesi, la
specificazione delle esigenze in base alle quali è stato stipulato.
Tempo Determinato: divieti
Non è ammesso stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi (artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia
concluso per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,
o abbia una durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi.
CCNL ALIMENTARISTI 33
2. Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo
indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita
l’assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato.
Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, è consentita l’assunzione di un lavoratore con
rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all’unità superiore.
Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un
lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con
arrotondamento all’unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui n.1 punto A
del presente articolo.
Ai sensi del comma 7 lett. A dell’art.10 D.lgs. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi nove (9) mesi dalla fase di avvio di
nuove attività imprenditoriali, che possono essere elevati sino a 24 mesi dalla contrattazione
regionale.
3. Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate tra le parti ulteriori
casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
Art. 28
(Lavoro ripartito)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 lavoratori assumono in solido un’unica
obbligazione lavorativa subordinata.
Fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e
direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, nei limiti di cui al
presente articolo. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la
collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga
svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di
determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla
quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun
lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali dovranno prevedere l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da
ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può
proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto
lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive
della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro
ripartito con altro lavoratore/lavoratrice.
CCNL ALIMENTARISTI 34
Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria, dell’indennità di malattia e di ogni prestazione
previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata della prestazione
lavorativa, i lavoratori con rapporto di lavoro ripartito devono essere assimilati ai lavoratori con
contratto di lavoro part-time.
Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinario,
perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene
attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza
maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.
Art. 29
(Lavoro stagionale)
In considerazione delle particolarità del settore le Parti si danno reciprocamente atto che le attività
stagionali costituiscono una risorsa per l’occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui
produzione di servizi è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore.
Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è
possibile inserire nelle attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed
integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale, ossia quella
concentrata in periodi dell’anno e finalizzata a rispondere all’intensificazione della domanda dovuta
a variazioni di consumi collegati a flussi turistici.
La contrattazione collettiva regionale di categoria, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o
connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui
sia possibile il ricorso al lavoro stagionale.
La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda tutte le mansioni contemplate nella
classificazione del personale del presente CCNL, ivi comprese quelle che riguardano
l’amministrazione e la vendita.
Le Parti stabiliscono anche che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva
massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4-ter, seconda parte, del D.lgs. 368/2001 le Parti
concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui
all’art. 5, comma 4-bis del D.lgs. 368/2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai
commi precedenti.
Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attività stagionali, ferma restando l’identità di mansioni. Per accedere a tale diritto di
precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali.
Art. 30
CCNL ALIMENTARISTI 35
(Lavoro in somministrazione)
Il ricorso al lavoro in somministrazione è consentito nei casi di temporanea utilizzazione in
qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione dei lavoratori
assenti, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui
non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei
servizi richiesti;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e
che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale;
- per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate
o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro in somministrazione impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno
superare, per ciascun trimestre, la media dell'10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice
con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro in somministrazione sino
a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell'impresa.
Art.31
(Contratti di inserimento)
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un de- terminato
contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. In tale ambito, il
contratto di inserimento può essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori
appartenenti alle categorie individuate all’art. 54 comma 1 del Dlgs 276/03, di seguito specificate:
A. soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
B. disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, intendendosi per tali quelli che, dopo aver
perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova
occupazione da più di dodici mesi;
C. lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
D. lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno 2 anni;
E. donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile determinato con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 percento di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello
maschile;
CCNL ALIMENTARISTI 36
F. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico
mentale o psichico.
Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato, alle seguenti condizioni:
- forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto
è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato;
- durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono
ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge;
- periodo di prova della durata prevista per il livello d’inquadramento attribuito;
- per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può
essere estesa fino a 36 mesi;
- durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due li-
velli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per
il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il
restante 50% di durata del contratto;
- definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al
contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della
quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e
le modalità della formazione;
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, da erogare durante l’orario di
lavoro, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e
disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue
fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e- learning
in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione
concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà
necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- la formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a
cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale non potrà avere una durata inferiore al 50
percento di quella prevista dall’articolo rubricato “orario di lavoro”, ferme restando le eventuali ore
di formazione ivi previste.
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di
inserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori dall’utilizzazione dei servizi aziendali,
quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente
corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni
connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente
contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). È previsto per il lavoratore assunto con
contratto di inserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni novanta, da
computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia od infortunio non sul lavoro. Per i
lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la cui durata del rapporto di lavoro
può essere superiore a 18 mesi, fino a un massimo di 36, il periodo di conservazione del posto deve
essere riproporzionato in base alla effettiva durata del rapporto di lavoro. Nell'ambito di detto
CCNL ALIMENTARISTI 37
periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di
eguale qualifica (operai e impiegati).
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il periodo di
inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal
contratto.
Per i contratti stipulati, ai sensi dell’art. 59, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 276/2003 ai lavoratori
di cui alla lettera E del primo comma del presente articolo la categoria di inquadramento potrà
essere inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato
stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di
un livello per il restante 50% di durata del contratto.
In caso di assunzione di un lavoratore per lo svolgimento di mansioni rientranti nel 3° livello della
classificazione del personale prevista dal presente CCNL il sotto inquadramento retributivo sarà
inferiore di un solo livello per tutta la durata del contratto di inserimento.
Art.32
(Flessibilità orario di lavoro Settore Alimentare)
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei
ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la
flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa,
l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento
dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed
in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può
avvenire anche prima del- l’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da
calcolarsi sulla retribuzione tabellare da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall’art. 24.
Le modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, relativamente alla
distribuzione delle ore di superamento dell’orario contrattuale, alle forme, ai tempi di recupero delle
riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra
l’azienda ed i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe
individuali motivate.
La presente normativa esclude le prestazioni domenicali e, in presenza di regime straordinario, le
prestazioni orarie di lavoro individuali.
CCNL ALIMENTARISTI 38
Diversi regimi di flessibilità e relative condizioni potranno essere oggetto di negoziato a livello
regionale.
Art.33
(Flessibilità orario di lavoro Settore Panificazione)
Nelle aree soggette a consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse
prestazioni domenicali in regime di flessibilità. In tale caso, le ore prestate nel corso della giornata
domenicale, oltre l’orario contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%.
Nelle stesse aree è ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità fino ad un massimo
di 112 ore.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 56 ore, allo
stesso lavoratore, per l’anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute ulteriori 8
ore di permessi retribuiti.
Art. 34
(Lavoratori migranti)
Le parti, in considerazione della crescente presenza dei lavoratori stranieri, convengono
sull’opportunità di favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità
culturali e alla reciproca correttezza.
Pertanto, al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, il datore di
lavoro, a seguito di formale richiesta e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative
nonché i picchi di attività dell’impresa, potrà riconoscere l’utilizzo cumulativo di ferie e ROL
maturati da fruirsi entro i limiti temporali stabiliti dalla legge.
Per i lavoratori immigrati che debbano assolvere gli obblighi di leva militare nei rispettivi Paesi di
origine, da comprovare con idonea documentazione, è previsto il diritto alla conservazione del
posto di lavoro. Al termine del servizio di leva il lavoratore dovrà presentarsi presso l’impresa entro
30 giorni e consegnare al datore di lavoro il certificato di congedo rilasciato dal Paese di origine,
pena la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art.35
(Trasporti e asili nido)
Per ciò che si riferisce ai problemi del trasporto dei lavoratori sul posto di lavoro e degli asili nido,
le parti firmatarie del presente contratto convengono di riunirsi in sede sindacale per scambiarsi
informazioni, esaminare i problemi, al fine di prospettare ai livelli istituzionali proposte operative.
Art. 36
(Pari opportunità)
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, le Parti riconoscono
l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità
CCNL ALIMENTARISTI 39
uomo donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di
rimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Le Parti concordano sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al
rispetto ed alla reciproca correttezza e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad
essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, la Commissione nazionale
per le pari opportunità di cui all’art. 11 del vigente CCNL, viene investita del compito di recepire i
dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali inviati dalle sedi
territoriali, al fine di monitorare le condotte attuate e promuovere la necessità di ricercare soluzioni
alle problematiche emerse.
TITOLO V
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art.37
(Classificazione Settore Alimentare)
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli sulla base di declaratorie
articolate. Le mansioni non esemplificate o le mansioni obiettivamente nuove, derivanti da
innovazioni tecnologiche o nuove forme di organizzazione del lavoro, verranno inquadrate
nell’ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla
base delle declaratorie; relazionate dagli Osservatori e concordate tra le parti firmatarie.
PRIMO LIVELLO SUPER - QUADRI
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche
proprie del 1° livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle
funzioni, sono preposti al coordina- mento e controllo delle attività di unità organizzative ed
operative di fonda- mentale importanza per l’azienda e di rilevante complessità ed articolazione.
Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive
generali impartite dai titolari dell’azienda.
PRIMO LIVELLO - IMPIEGATI
Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive
che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate
attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1° livello super o dai
titolari dell’azienda.
SECONDO LIVELLO - IMPIEGATI
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo
e coordinamento che comportino iniziativa ed autonomia per il buon andamento di
determinate attività aziendali con limi- tata discrezionalità di poteri;
CCNL ALIMENTARISTI 40
- il viaggiatore o piazzista di 1ª categoria, comunque denominato, assunto stabilmente
dall’azienda con incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della
stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l’incarico.
TERZO LIVELLO A – IMPIEGATI E OPERAI
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche
proprie del terzo livello:
- svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l’esecuzione delle
quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di
pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo,
in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziative adeguate che presuppongono la
conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse
applicabili;
- i lavoratori che sulla base della compiuta conoscenza di tutte le fasi del ciclo produttivo
aziendale guidano e coordinano, con autonomia operativa e con responsabilità dei risultati
produttivi, l’attività produttiva di squadre di altri lavoratori;
- i lavoratori che eseguono compiutamente ed autonomamente tutte le operazioni del
laboratorio, con funzioni che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo
della unità organizzativa aziendale con ampia autonomia di decisione.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
• primo pasticcere;
• primo cuoco;
• primo gelatiere;
• primo banconiere.
TERZO LIVELLO – IMPIEGATI E OPERAI
Appartengono a questo livello:
i lavoratori addetti a mansioni amministrative che richiedono una buona discrezionalità nell’ambito
di un ampio ma prestabilito schema di lavoro, di procedura, e una notevole esperienza nella pratica
e nelle procedure di ufficio;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni generiche del datore di lavoro, sono in grado di
realizzare con perizia tutti i prodotti finiti della linea produttiva dell’azienda e parimenti
qualsiasi alimento della loro specializzazione anche non contemplato nella linea produttiva
aziendale. Tali lavoratori sono in grado di servirsi, di manutenzione e pulire congiuntamente
tutti gli apparati produttivi a disposizione delle aziende e di esercitare inoltre una certa
autonomia ed iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori altamente specializzati che eseguono tutte le operazioni del laboratorio e che,
oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche del quarto livello, coordinano l’attività di
altri lavoratori, senza la responsabilità dell’unità organizzativa aziendale;
CCNL ALIMENTARISTI 41
- il viaggiatore piazzista di 2ª categoria, comunque denominato, assunto stabilmente
dall’azienda con incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando
provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
• secondo pasticcere;
• secondo gelatiere;
• secondo banconiere.
QUARTO LIVELLO – IMPIEGATI E OPERAI
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che
richiedono particolare preparazione e pratica d’ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico
pratiche nelle operazioni di manutenzione e di conduzione di impianti di produzione o
macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica del la- voro attribuito
ai fini della sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione e agli indirizzi del datore di lavoro
o di chi ne fa le veci.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
• pasticcere finito;
• gelatiere finito;
• cuoco finito;
• banconiere finito;
• sfoglina finita.
QUINTO LIVELLO – IMPIEGATI E OPERAI
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che:
- svolgono attività amministrative di ufficio di natura esecutiva semplice con procedure
prestabilite;
- svolgono attività che richiedono un adeguato tirocinio o un normale addestramento pratico e
corrispondenti conoscenze professionali;
- nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni,
macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
• pasticcere;
• gelatiere;
CCNL ALIMENTARISTI 42
• cuoco;
• banconiere;
• commesso;
• cassiere;
• magazziniere;
• sfoglina;
• autista;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
SESTO LIVELLO – OPERAI
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abili- tarsi alle quali non
occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica: dopo un periodo
di 12 mesi, tali lavoratori verranno in- quadrati nel livello superiore. Tale periodo, per i
lavoratori privi di conoscenze professionali, assunti a norma dell’art. 38 (stagionalità), si
computa anche cumulando più campagne svolte nello stesso settore merceologico;
- i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici, per le
quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice
manovalanza anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini.
Profili esemplificativi:
• ausiliari comuni alla produzione;
• fattorini;
• addetti agli imballaggi;
• addetti alle pulizie;
• conducenti di motocicli;
• addetti al carico e scarico, consegna interna ed esterna delle merci, dei prodotti e delle
materie prime;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
Art.38
(Classificazione Settore Panificazione)
Il personale al quale si applica il seguente accordo viene classificato come segue:
GRUPPO A
CCNL ALIMENTARISTI 43
Personale operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o
manifatturiera:
- A1 Super;
- A1 operaio specializzato;
- A2 operaio qualificato di 1ª categoria; A3- operaio qualificato di 2ª categoria;
- A4 operaio generico e/o comune.
Gli operai di cui sopra, pur restando ciascuno di essi adibito alle specifiche mansioni per cui è stato
assunto, hanno l’obbligo di coadiuvarsi reciproca- mente per il buon andamento delle produzioni.
Detti operai devono essere adibiti esclusivamente alla produzione e non potranno essere impiegati
in lavori di facchinaggio od in altri lavori esterni, salvo quanto previsto per le mansioni dell’operaio
generico e/o comune.
Essi sono tenuti solo al trasporto delle materie prime ed eventualmente del combustibile dal
magazzino al laboratorio, purché il magazzino sia posto nello stesso caseggiato in cui risiede il
panificio.
Ove il magazzino si trovasse in altro caseggiato, il compenso da corrispondere per i trasporti di cui
sopra sarà determinato nei contratti integrativi.
L’operaio è pure tenuto al trasporto dei prodotti dal laboratorio all’annesso negozio di vendita.
E’ vietato al datore di lavoro adibire normalmente ad operazioni inerenti le produzioni il personale
incaricato della distribuzione.
DECLARATORIE GRUPPO A
A1 SUPER
Vi appartengono i lavoratori che, oltre al possesso della professionalità prevista per tutte le
mansioni del livello A1 e di una notevole esperienza acquisita a seguito di un prolungato esercizio
delle funzioni, vengono espressamente incaricati alla direzione delle operazioni dell’intero ciclo
produttivo, con incarico e responsabilità dirette a coordinare e dirigere l’opera di altri la- voratori
addetti alle varie fasi produttive, in assenza e per incarico del titolare.
Esemplificazione:
- lavoratori con capacità a livello di specializzazione di intervenire direttamente o dirigere
l’attività produttiva di altri lavoratori qualora espressamente incaricati.
Le verifiche del suo utilizzo sono demandate agli incontri fra le parti a livello regionale o
provinciale.
A1
Vi appartengono i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista nel livello A2,
intervengono in piena autonomia a svolgere, direttamente o coadiuvati da altri lavoratori, mansioni
relative ad una fase di lavorazione del ciclo produttivo.
Esemplificazione:
CCNL ALIMENTARISTI 44
- caposquadra - impastatore - fornaio.
A2
Vi appartengono i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista al livello A3, eseguono
direttamente operazioni di una o più fasi produttive, diretti e coordinati dal titolare o dai lavoratori
di livello superiore, o svolgono attività di ausilio nella preparazione delle fasi di lavorazione.
Esemplificazione:
- formatore, aiuto impastatore, aiuto fornaio.
A3
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono mansioni per le quali è necessaria una
esperienza pratica di intervento, subordinato ad altri lavoratori di livello superiore, nelle varie fasi di
produzione che richiedono una capacità qualificata.
Esemplificazione:
- aiuto formatore; addetto ad attività varie.
A4
Appartengono a questo livello lavoratori addetti ad attività che non richiedono esperienza
particolare.
Esemplificazione:
- addetti a lavori di manovalanza.
GRUPPO B
Personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione:
- B1 gerente, gestore, direttore;
- B2 commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista;
- B3 aiuto commesso, confezionatore;
- B4 personale di fatica, fattorino.
Si considera qualifica di impiegato tutto il personale appartenente alle lettere B1 e B2 tranne
l’autista.
DECLARATORIE GRUPPO A
GERENTE, GESTORE, DIRETTORE
È lavoratore che ha la direzione e/o la preposizione commerciale e amministrativa dell’esercizio, lo
ha in consegna e provvede anche alla vendita e a ogni altra operazione necessaria al buon
andamento della gestione; deve seguire le direttive del titolare dell’azienda e dei suoi legali
rappresentanti verso i quali è responsabile anche per le merci assunte in carico.
COMMESSO
È lavoratore che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento, provvede
alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell’esercizio
CCNL ALIMENTARISTI 45
nonché all’invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle
merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine. Esegue ogni altra operazione
necessaria al funzionamento dell’azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore.
Per commessi di negozio possono intendersi i datori di lavoro ed i loro familiari, nonché il gestore,
quando esercitino le suddette mansioni in via normale o continuativa.
CASSIERE
È il lavoratore che provvede all’incasso delle somme ed alla registrazione dei crediti, nonché al
pagamento su autorizzazione del proprietario e del gestore.
CONTABILE
È il lavoratore che provvede alla tenuta della contabilità nelle sue varie forme ed adempimenti.
MAGAZZINIERE
È il lavoratore che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con autoveicolo, con
relative responsabilità.
AUTISTA
È il lavoratore che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con autoveicolo, con
relative responsabilità.
AIUTO COMMESSO
È il lavoratore d’opera che, oltre al lavoro di preparazione dei generi ed al riordino del negozio,
coadiuva in tutte le mansioni il commesso di vendita o il datore di lavoro o i suoi familiari o il
gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita. L’aiuto commesso può compiere
funzioni di vendita.
In ogni esercizio di vendita non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso,
considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando
adempia normalmente alle funzioni proprie del commesso in forma continuativa.
CONFEZIONATORE
È il lavoratore che provvede al confezionamento in serie dei prodotti o come attività prevalente al
confezionamento dei prodotti in genere.
PERSONALE DI FATICA, FATTORINO
È il lavoratore addetto alla pulizia dei locali e/o al carico, scarico, trasporto e consegna delle merci
anche con l’uso di bicicletta, tricicli, motocicli e motofurgoni.
Art.39
(Squadre nella Panificazione)
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di
lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane. Comunque, in ogni panificio,
qualunque sia l’entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
CCNL ALIMENTARISTI 46
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un secondo operaio specializzato,
l’informatore o l’impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo
familiare, quando questi partecipi, in via normale e continuativa, alla produzione con le mansioni
proprie della qualifica che ha assunto. La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico
per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla
sua qualifica, e in virtù del fatto che le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente
connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra,
questi hanno l’obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del
lavoro e della migliore qualità del pane.
Art.40
(Turnisti Panettieri)
Per turnisti si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro
assenza dal lavoro, o assunti per un periodo limitato o comunque con contratto a breve termine.
Ad essi spetta la retribuzione contrattuale riservata al lavoratore che sostituiscono o quella prevista
per le mansioni effettivamente svolte.
Le competenze dovute all’operaio turnista per la tredicesima mensilità, l’indennità speciale, le
festività infrasettimanali e nazionali, le ferie e il t.f.r., comportano un compenso aggiuntivo alle
spettanze dovute per la prestazione di lavoro pari, in valori globali, al 37% delle spettanze
medesime.
Gli Osservatori verificheranno l’entità del ricorso a tale figura e definiranno le eventuali necessarie
coerenze tra gli aspetti applicativi del presente articolo e le caratteristiche del mercato locale del
lavoro.
TITOLO VI
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LA VORO
Art.41
(Orario di lavoro)
La durata dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.
Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di
provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e
chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell’azienda (come, ad esempio,
ipermercati e centri commerciali).
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l’orario per il 3° turno è di 36 ore settimanali a parità di
retribuzione.
CCNL ALIMENTARISTI 47
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari
caratteristiche dei settori, nel caso in cui l’orario settimanale sia articolato in 6 giorni;
l’orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Resta confermato quanto previsto dall’artt.26 e 27 circa le competenze delle parti sociali.
Le prestazioni effettuate oltre l’orario di lavoro di cui al primo capoverso saranno
retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 26,27, 42 e 43 del presente CCNL.
L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori.
Per la determinazione della retribuzione oraria, a partire dal periodo di paga in corso al 30
giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173.
Le parti convengono che ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per
anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori,
singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive
dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi
considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in
parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 30 giugno dell’anno
successivo.
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per
assecondare la variabilità delle richieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle
procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali
dell’artigianato, le Parti convengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di
orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell’orario settimanale di cui ai punti 1 e 2
saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al livello di contrattazione
collettiva regionale, o su delega di quest’ultima a livello territoriale:
1. distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell’ambito della
settimana o su cicli di più settimane;
2. articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multi
periodali, per rea- lizzarlo in regime ordinario come media in un periodo
di 6 mesi prorogabili a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario
diverso.
Art.42
(Riposo settimanale)
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la
domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative
prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
CCNL ALIMENTARISTI 48
2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo
settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal
presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare
nella settimana successiva.
Art. 43
(Ferie)
1. Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella
misura di 28 (ventotto) giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa; quale
che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale; è comunque considerata di 6 (sei)
giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie o, in caso di
distribuzione disomogenea dell’orario di lavoro, comunque pari a 173 ore riferite ad anno
solare.
2. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda e tenuto conto di quelle dei lavoratori
è
in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre.
3. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la
determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in
accordo tra i contraenti e mediante programmazione.
4. Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 (due) periodi.
5. Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il
proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di
ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.
6. Ai lavoratori che, con congruo anticipo, comunichino per iscritto la richiesta di ferie
per partecipare a celebrazioni religiose diverse da quelle individuate dall’art. 41, le aziende
cercheranno, nei limiti delle esigenze di funzionalità interna e di rispetto delle richieste
complessive, di accordare una via preferenziale.
7. Per le ferie verrà istituito presso l’azienda un apposito registro.
Art. 44
(Permessi per formazione continua)
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire
il percorso di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e
competenze professionali. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali assicurano un’offerta
formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le
disposizioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni
e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L’offerta formativa deve consentire
percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale
ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero
CCNL ALIMENTARISTI 49
essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali
concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della
legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui sopra saranno definite nell’ambito
della Contrattazione Collettiva di secondo livello.
I Piani formativi settoriali potranno essere arricchiti e integrati da intese e accordi siglati dalle
categorie a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più
specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di
riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di
orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non
trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art.45
(Permessi straordinari e congedi parentali)
In caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito
di quindici giorni.
In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o dell’affidamento preadottivo di
un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre due
giorni di permesso retribuito.
Ha altresì diritto, per ciascun evento, ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di
decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge.
Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
Il lavoratore può fruire in modo frazionato dei congedi della malattia del figlio nella
misura prevista dalla legge vigente, previa valutazione da parte dell’azienda di detta
richiesta.
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di
congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi
regolamenti attuativi.
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs.
n. 151 del 2001, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta
al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la
precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché
l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo
stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta
scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio
dell’assenza dal lavoro.
CCNL ALIMENTARISTI 50
Art.46
(Permessi per corsi di recupero scolastico)
I lavoratori studenti potranno essere immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.
Sempre su loro richiesta potranno essere esonerati dal prestare lavoro straordinario o
durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti che devono sostenere prove d'esame hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Art.47
(Giorni festivi)
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
- il primo dell’anno
- il 6 gennaio, Epifania del Signore
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
- il giorno di lunedì dopo Pasqua
- il 1° maggio, Festa del Lavoro
- il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
- il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V . Maria
- il 1° novembre, giorno di Ognissanti
- il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale
- l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, giorno di Natale
- il 26 dicembre, Santo Stefano
- la Festa del Patrono del luogo
Per il trattamento da praticarsi nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si
applicano le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 90.
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4
novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se
detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di
CCNL ALIMENTARISTI 51
sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro
le prime due settimane dalla sospensione.
In base all’art.42 il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per
le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell’articolo stesso,
quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai
predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite,
con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all’art. 37.
A seguito della legge 5.3.1977 n.54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a
seguito del DPR 28.12.1985 n.792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il
trattamento previsto, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le
festività soppresse sarà il seguente:
- per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla
prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge
31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Per-
tanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
- per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS.
Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione
normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove
non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate, possono, altresì convenire:
- che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse,
possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva,
attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato,
tenendo conto delle esigenze aziendali;
- che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della
prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà
corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
Art.48
(Lavoro straordinario, festivo, notturno Settore Alimentare)
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore
giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell’arco di 6 giornate settimanali), o
l’orario giornaliero stabilito o le 40 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare
obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e
tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Per lavoro notturno si
intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo
compensativo o nelle festività.
CCNL ALIMENTARISTI 52
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavora- tori che
godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, fatta salva la
maggiorazione.
Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno sono corrisposte le seguenti
maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione
tabellare oraria individuale:
• lavoro straordinario diurno 30%
• lavoro straordinario notturno 50%
• lavoro compiuto nei giorni festivi 40%
• lavoro straordinario festivo e domenicale 60%
• lavoro domenicale con riposo compensativo 10%
• lavoro notturno 30%
• lavoro straordinario festivo notturno 60%
• lavoro a turni in ciclo continuo notturno 30%
Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la
maggiore assorbe la minore.
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte,
compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni secondo le
modalità di cui al presente articolo, se risultante da atto sottoscritto tra impresa e
lavoratore, può avvenire per l’intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della
suddetta quantifica- zione oraria della corrispondente maggiorazione.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto
di cui al precedente comma, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di
caduta ciclica dell’attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore
interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa. L’azienda dovrà
evidenziare mensilmente, in busta paga, la quantità di ore di straordinario accantonata ai
fini del presente istituto.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente al
monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data; tale importo sarà calcolato
sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Per ogni ora prestata ed accantonata, ai fini del presente istituto, verrà riconosciuta, in
aggiunta alla relativa maggiorazione contrattuale prevista nel presente articolo una
ulteriore quota oraria pari al 4%.
Sono ammesse, in seguito alle relazioni degli Osservatori, diverse regolamentazioni del
recupero del lavoro supplementare e straordinario di cui al presente articolo e, comunque,
nel caso di costituzione di meccanismi di gestione di banca-ore, tale recupero seguirà la
regolamentazione e le modalità operative previste per la stessa banca-ore.
CCNL ALIMENTARISTI 53
Salvo revoca di una delle parti, alla scadenza dell’atto sottoscritto il medesimo si intende
tacitamente rinnovato.
Art.49
(Lavoro straordinario, festivo, notturno Settore Panificazione)
Ai soli fini contrattuali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o
le 40 settimanali e può essere considerato solo in caso di comprovata necessità per un
massimo di due ore al giorno.
Il lavoro straordinario sarà compensato con una maggiorazione del 30% sulla retribuzione
tabellare.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle ore 21 alle ore 4, sarà
compensato con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione tabellare. Il lavoro prestato
in giornate festive nazionali ed infrasettimanali ai sensi di legge sarà retribuito in misura
delle effettive prestazioni con la maggiorazione del 20%.
Al personale impegnato in giornate domenicali nella produzione, nel confezionamento,
nella distribuzione e nella vendita del pane, anche nel caso di godimento del riposo
compensativo settimanale in altro giorno della setti- mana o di apertura domenicale delle
aziende conseguente anche a turni di chiusura nel corso della settimana, competerà una
maggiorazione del 75% sulla retribuzione tabellare spettategli.
Al personale in servizio alla domenica, per la produzione e la vendita di generi diversi dal
pane, competerà una maggiorazione del 30% sulla retribuzione tabellare spettategli.
La maggiorazione del 75% non è cumulabile.
Le altre maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%.
Art.50
(Banca ore individuale)
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte,
compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti
secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare
delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente
maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e
della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o
di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire sulla base delle esigenze del lavoratore interessato e
compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa.
CCNL ALIMENTARISTI 54
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al
monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato
sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie
accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e definiranno specifiche
modalità attuative e regolamentazioni, prevedendo anche la possibilità di trasformarle in
Welfare.
Art.51
(Attrezzi ed utensili)
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono forniti dalle
aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui
ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.
Art.52
(Organizzazione del lavoro)
I Contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai
lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle
festività ed alle aziende la continuità dell’attività produttiva. A tal fine saranno considerate
la realtà del mercato del lavoro, l’organizzazione di turni di lavoro, sostituti ed ogni altra
possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e
possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli
osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi specifici esami ai sensi dell’articolo
9.
TITOLO VII
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.53
(Retribuzione)
Di norma la retribuzione dei lavoratori il cui profilo è indicato al precedente art. 33, è
costituita dalle seguenti voci:
a. paga base nazionale, come qui sotto riportata
CCNL ALIMENTARISTI 55
b. eventuali scatti d'anzianità di cui al successivo art.55
c. altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva
d. eventuali indennità contrattuali
SETTORE ALIMENTARE
LIVELL
O
RETRIBUZION
E
1°S 2177,57
1° 1922,59
2° 1760,04
3°A 1640,12
3° 1551,33
4° 1488,05
5° 1419,34
6° 1327,93
SETTORE ALIMENTARE
LIVELL
O
RETRIBUZION
E
1°S 2315,94
1° 2079,34
2° 1903,55
3°A 1773,85
3° 1677,81
4° 1609,38
5° 1535,06
6° 1436,20
SETTORE PANIFICAZIONE
LIVELL
O
RETRIBUZION
E
A1°S 1903,54
A1° 1769,60
A2° 1657,48
A3° 1517,98
A4° 1438,32
B1° 1863,09
B2° 1531,30
CCNL ALIMENTARISTI 56
B3° 1442,29
B4° 1367,72
SETTORE PANIFICAZIONE
LIVELL
O
RETRIBUZION
E
A1°S 1958,87
A1° 1821,08
A2° 1705,64
A3° 1561,73
A4° 1479,65
B1° 1917,86
B2° 1575,41
B3° 1483,40
B4° 1406,84
14In merito ai lavoratori inquadrati come apprendisti, è prevista una retribuzione in
percentuale ridotta da calcolare sulla retribuzione da corrispondere, come indicato nelle
tabelle riportare nell’art.26 del presente CCNL.
Welfare contrattuale
Le prestazioni previste dall’Ente Bilaterale ENBIUC rappresentano un diritto contrattuale
di ogni lavoratore, il quale matura perciò il diritto all’erogazione diretta da parte
dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti.
L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi,
assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all’Ente Bilaterale, fermo
restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al
medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione; esclusa dalla base di calcolo del
TFR; pari a 25 euro mensili.
I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla
contribuzione dovuta al sistema di bilateralità territoriale.
CCNL ALIMENTARISTI 57
Art.54
(Tredicesima mensilità)
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno,
la tredicesima mensilità denominata “gratifica natalizia” pari alla retribuzione globale
mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno,
l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi
di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come
mese intero.
Art.55
(Scatti di anzianità)
Ai lavoratori per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente
da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5
bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
SETTORE ALIMENTARE
LIVELL
O
SCATTI
1°S 33,64
1° 28,98
2° 24,84
3°A 21,73
3° 19,14
4° 17,59
5° 16,04
6° 14,49
SETTORE PANIFICAZIONE
LIVELL
O
SCATTI
A1°S 21,73
A1° 19,15
A2° 17,60
A3° 16,04
A4° 14,49
B1° 21,73
B2° 19,15
B3° 17,68
B4° 14,49
CCNL ALIMENTARISTI 58
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei
cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Tuttavia, per i lavoratori che, sulla base del presente CCNL, seguono iter professionali
predeterminati, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre
dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio
iter professionale.
Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale in caso di
passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio ad impiegato, si farà luogo
alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello acquisito e la
frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al
valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che
avvengono nel corso dell'iter professionale.
Art.56
(Obblighi particolari tra le parti)
Le aziende, in applicazione delle norme contenute nel presente contratto, dovranno
effettuare agli operai la corresponsione delle competenze da essi maturate nei seguenti
termini:
- salario contrattuale: ad ogni periodo di paga;
- lavoro straordinario: ad ogni periodo di paga;
- lavoro festivo: ad ogni periodo di paga;
- lavoro notturno: ad ogni periodo di paga;
- festività: alla scadenza del periodo di paga in corso;
- tredicesima mensilità: in coincidenza con le festività del Santo Natale e
comunque non oltre il 23 dicembre;
- trattamento di fine rapporto: all’atto della risoluzione del rapporto.
I lavoratori sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza e non possono
esercitare attività in concorrenza con quella dell’azienda da cui dipendono né divulgare
notizie attinenti all’organizzazione ed i metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in
modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Per la busta paga si applicano le norme di legge vigenti secondo le indicazioni che
potranno essere concordate in sede di stipulazione dei contratti provinciali.
CCNL ALIMENTARISTI 59
Art.57
(Rimborso spese)
I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova
l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i
pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle
spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il
tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
I contratti provinciali potranno prevedere la forfetizzazione anziché il rimborso a piè di
lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso
di rientro in giornata.
Art.58
(Indennità di cassa)
Oltre alla normale retribuzione, al "cassiere" verrà corrisposta una indennità mensile di
cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare nazionale.
Art.59
(Trattamento di fine rapporto)
Determinazione del TFR
1) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al
lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolar s i secondo quanto disposto
dall'an.2120 del Codice Civile e dalla Legge n.297/1982.
2) Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine
rapporto sono di seguito tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al
lavoratore:
- minimo tabellare conglobato;
- aumenti perioplici di anzianità;
- superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e
non occasionale;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
- indennità cli maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non
occasionale;
- tredicesima.
CCNL ALIMENTARISTI 60
Richiesta di anticipazione
1) Ai sensi dell'an.2120 del Codice civile e della Legge n.68/20 00, la richiesta di
anticipazione di un importo non superiore al 70% del TFR maturato. da parte dei lavoratori
con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
- eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile;
- spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto
pubblico.
2) Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del cinquanta per
cento del numero totale dei dipendenti. Quale conduzione di miglior favore. di cui ali'art.4
della Legge n.297/1982, l'anticipazione potrà essere accordata; nei limiti di cui sopra;
anche per:
1. significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore.
purché idoneamente documentate;
2. acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa,
purché il lavoratore produca all'azienda il verbale di assegnazione ovvero. in
mancanza di questo:
I. l'atto costitutivo della cooperativa;
II. la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata
dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l'importo richiesto per la
costruzione sociale;
III. la dichiarazione del socio dipendente da far pervenire all’azienda il
verbale di assegnazione;
IV. l’impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle
retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
3. sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’art.5 del
D.Lgs. n. 151/2001 (astensione obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di
cui agli a.itt.5 e 6 della Legge n.68/2000 (l'anticipazione è corrisposta unitamente
alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo).
CCNL ALIMENTARISTI 61
TITOLO VIII
PREVIDENZA ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE
Art.60
(Previdenza e assistenza)
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto
al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.
Art.61
(Malattia e infortunio)
Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l’azienda di
norma entro il giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e
documentato impedimento o cause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire
da parte del lavoratore l’invio del certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato
impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all’ art. 5 della legge n.
300/1970.
In caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore
non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su indicati si in- tendono riferiti
ad un arco temporale pari a 24 mesi.
Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti
di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di
quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o
assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell’azienda, calcolato
sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da
fargli conseguire complessivamente i seguenti importi:
• in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni le aziende
garantiranno ai lavoratori un’integrazione economica fino al raggiungimento del
100% a partire dal 1o giorno e fino al 180° giorno;
• in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni viene riconosciuta al
lavoratore una integrazione economica a carico dell’azienda fino al raggiungimento
del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.
CCNL ALIMENTARISTI 62
Le parti convengono che a fronte di malattie gravi e certificate, l’azienda possa concedere
su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza
maturazione di alcun istituto contrattuale
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che
regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le
denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando
l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà
estesa al più vicino posto di soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà
attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.
Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla
conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non
superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla
legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla
conserva- zione del posto fino a guarigione clinica.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia
professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino
alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a
carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a
carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100%
della retribuzione.
Art.62
(Welfare integrativo a livello nazionale)
L’Ente Bilaterale ENBIUC, previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a
valutare la sostenibilità finanziaria, mette a disposizione il Fondo Sanitario Seraphis; ad
integrazione ed ampliamento delle coperture già esistenti secondo i termini di legge
vigenti.
Art. 63
(Lavori pesanti o usuranti)
I Contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o usuranti, le eventuali
limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori usuranti e le maggiorazioni salariali da
corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
CCNL ALIMENTARISTI 63
Art. 64
(Mobbing)
Le parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della
dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza
psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e
neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da
lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di
affidare ad un’apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con
particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori
organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza
morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e
reprimere tali situazioni.
Art.65
(Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze)
Le parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al
rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento
indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi della
legislazione vigente. Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero
quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale
e non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la
cultura del rispetto della persona.
Art.66
(Libretto sindacale e sanitario)
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il
libretto sindacale e sanitario conforme alle disposizioni delle parti del presente contratto
collettivo nazionale di lavoro, cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello
provinciale integrativo. Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall’operaio presso
le rispettive Organizzazioni sindacali.
Art.67
(Lavoratori tossicodipendenti)
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
CCNL ALIMENTARISTI 64
tossicodipendenza, il lavoratore a tempo indeterminato a cui viene accertato lo stato di
tossicodipendenza e che intende seguire programmi di terapia e riabilitazione presso
servizi sanitari delle ASL e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi albi, ha diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla riabilitazione e
comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavoro è tenuto a
presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di
tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo
programma ai sensi dell’art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la
documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma
terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora il lavoratore interrompa
volontariamente il programma di terapia e riabilitazione, nonché non riprenda servizio
entro sette giorni dal completamento della terapia o dalla scadenza del periodo massimo di
aspettativa.
I lavoratori a tempo indeterminato che abbiano familiari conviventi in stato di
tossicodipendenza, possono usufruire, previa richiesta scritta e compatibilmente con le
esigenze aziendali, di un periodo di aspettativa non superiore a quattro mesi, anche non
consecutivi, per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del familiare,
qualora il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità.
Durante i suddetti periodi di assenza o di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà
decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare
attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
TITOLO IX
SOSPENZIONE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
Art.68
(Trapasso di azienda)
Il trapasso o qualsiasi trasformazione dell'azienda non risolvono il rapporto di lavoro ed il
personale ad esso addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento del personale, questo
conserverà il diritto alla indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al
presente contratto.
CCNL ALIMENTARISTI 65
Art.69
(Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato)
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non
può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle
leggi n. 604 del 66 e n. 300 del 70, come modificate dalla legge n. 108 del 90.
GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di
preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche
provvisoria del rapporto, quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
- le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di
sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali
di lavoro;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto
rappresentante nell’azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari ed agli stabili;
- il furto in azienda.
- le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza.
Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di
preavviso di cui all’art.60 del presente contratto.
Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato
motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a/r o PEC, e contenere i
motivi che lo hanno determinato.
L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione
sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art.70, esperirà il tentativo di
amichevole componimento.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni
del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione
di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per
la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del D.L. 22.12.1981 n. 791,
convertito, con modificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
CCNL ALIMENTARISTI 66
Art.70
(Dimissioni per giusta causa)
L’operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso,
qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da
parte del datore di lavoro.
Art.71
(Preavviso di risoluzione del rapporto)
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento non
per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso,
da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata a/r o PEC.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono
così stabiliti:
- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall’una
all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che
sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per
morte dell’operaio.
Art.72
(Norme disciplinari)
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda
o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso,
debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina
aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda
della gravità della mancanza nel modo seguente:
1. con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
- che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo
sospenda o ne anticipi la cessazione;
- che per negligenza arrechi danno all’azienda e ai macchinari;
2. con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior
gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
CCNL ALIMENTARISTI 67
Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni
previsti dalla lettera b) del paragrafo 1), saranno versati alla Sede provinciale dell’INPS.
Art.73
(Notifica provvedimenti disciplinari)
La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta entro due giorni dalla loro
adozione attraverso apposita registrazione su libretto sindacale, nei soli casi di multe e
sospensioni.
Contro i provvedimenti disciplinari di cui all’art.66, il lavoratore potrà, entro dieci giorni
dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria organizzazione sindacale, la quale,
con le modalità e procedure previste dall’art.70, esperirà il tentativo di amichevole
componimento.
TITOLO X
DIRITTI SINDACALI
Art.74
(Delegato d’azienda)
1. Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti
sindacali i lavoratori che fanno parte:
a. di RSA costituite ai sensi dell'art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti
alle 00.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello
stesso Comune occupano più ili 15 dipendenti. i quali risultino regolarmente
eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
b. di Consiglio Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione
Sindacale dei lavoratori stipulante il presente CCNL.
2. L'Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la
nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all'impresa ed alla rispettiva
Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l'elezione di cui al punto
n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità
certa.
3. Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di
accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che
consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore
complessivo.
CCNL ALIMENTARISTI 68
4. I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare tale
diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque
giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni
Sindacali.
5. Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori
con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la
carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti
all'esercizio della carica ricoperta.
6. Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo
determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si
esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7. Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra
direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione
delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione prevedo, alla data di
svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a
tre mesi.
Dichiarazione a verbale
Le Delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della
tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente
comunicata al datore di lavoro.
Art.75
(Tutela del delegato di azienda)
Il delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall’azienda in cui è stato eletto
né colpito da misure disciplinari e/o da sanzioni di carattere economico, in costanza del
rapporto di lavoro, per motivi attinenti all’attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non
possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa delle Organizzazioni sindacali
di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.
CCNL ALIMENTARISTI 69
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i “comandi di
servizio”.
Art.76
(Riunioni in azienda)
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle
Associazioni Nazionali stipulanti, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le
riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal
datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con tre giorni di
anticipo.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette
dalle 00.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di
dieci ore all'anno normalmente retribuite.
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede
aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità
delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia
degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il presente CCNL
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Art.77
(Trattenute sindacali)
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore delle OO. SS.
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei confronti dei lavoratori che ne
effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle 00.SS. da parte del datore di lavoro, previa
sottoscrizione, da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica
l'organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo.
L'Azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
CCNL ALIMENTARISTI 70
TITOLO XI
NORME FINALI
Art.78
(Conciliazione delle controversie individuali di lavoro)
Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più
rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le
seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti
disposizioni di legge in materia.
Conciliazione
In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la
commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro,
possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il
tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive
organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione centralizzata
presso la Sede Nazionale dell’Ente Bilaterale ENBIUC che verrà gestita in modalità
telematica con sistema nota rizzato.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura,
deve farne richiesta all’Ente Bilaterale ENBIUC, anche tramite una organizzazione
sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite la UCEI.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante
sistema informatico.
Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria dell’Ente
Bilaterale ENBIUC, presso la competente I.T.L. a mezzo pec, ai fini del successivo inoltro
al Tribunale competente per territorio.
Art.79
(Condizioni di miglior favore)
Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore
per i lavoratori, già previste dai contratti provinciali.
Art.80
(Contrattazione provinciale)
Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e
ne fissa l’ambito di applicazione.
CCNL ALIMENTARISTI 71
Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto
stabilito all’art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le
materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione,
nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti
articoli:
- art. 5 – Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni
di crisi
- art. 7 – Ente Bilaterale
- art. 15 – Osservatori
- art. 21 – Assunzione
- art. 25 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
- art. 26 – Apprendistato
- art. 27 – Contratto a tempo determinato
- art. 28 – Lavoro ripartito
- art. 29 – Lavoro stagionale
- art. 32 – Flessibilità orario di lavoro settore Alimentare
- art. 33 – Flessibilità orario di lavoro settore Panificazione
- art. 34 – Lavoratori migranti
- art. 37 – Classificazione settore Alimentare
- art. 38 – Classificazione settore Panificazione
- art. 41 – Orario di lavoro
- art. 42 – Riposo settimanale
- art. 44 – Permessi per formazione continua
- art. 46 – Permessi per corsi di recupero scolastico
- art. 48 – Lavoro straordinario, festivo, notturno settore Alimentare
- art. 49 – lavoro straordinario, festivo, notturno settore Panificazione
- art. 52 – Organizzazione del lavoro
- art. 53 – Retribuzione
- art. 56 – Obblighi particolari tra le parti
- art. 57 – Rimborso spese
- art. 61 – Malattia e infortunio
- art. 71 – Norme disciplinari
- art. 73 – Delegato d’azienda
CCNL ALIMENTARISTI 72
- art. 77 – Trattenute sindacali
Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente normativa.
A tal fine le Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti contraenti sono tenute a non
promuovere azioni o rivendicazioni intese a modificare il quadro dei livelli di
contrattazione previsto da questa normativa.
I contratti provinciali scadono al termine del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno
validità per quattro anni.
Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata a/r o PEC almeno sei mesi prima della
scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e così di anno in
anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all’altra le proposte per il rinnovo
almeno tre mesi prima.
Le trattative devono iniziare entro il mese successivo.
Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative al
raffreddamento del conflitto e all’elemento economico di cui all’art 2 a compensazione
dell’eventuale periodo di carenza contrattuale.
Entro sei mesi dal rinnovo contrattuale, le Organizzazioni territoriali e provinciali delle
parti contraenti provvedono alla stesura del testo coordinato del contratto provinciale con
le modifiche ed integrazioni introdotte in sede del rinnovo stesso.
IMPEGNO A VERBALE – DIFFUSIONE CONTRATTI E TABELLE
Le parti, considerata l’utilità di portare a conoscenza immediata e diretta dei propri
associati il testo delle convenzioni collettive tra le stesse concordate, convengono di
assicurare ogni possibile forma di diffusione agli accordi e contratti nazionali e provinciali.
Analoga diffusione sarà data, altresì, alle tabelle salariali, preventivamente concordate, per
la cui autenticità è necessaria la sottoscrizione di tutte le parti contraenti.
Eventuali spese per la pubblicazione di testi contrattuali e tabelle salariali saranno ripartite
tra tutte le parti in proporzione degli ordinativi di copie fatte da ciascuna Organizzazione.