CassazionesentenzaSezione FDecisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 31559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 ottobre 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 600,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 648 cod. pen., per aver acquistato o comunque ricevuto, al fine di trarne profitto, 168 CD e 1 DVD gioco xbox 360, illecitamente riprodotti e sprovvisti di marchio SIAE, nonché 4 zaini e 47 T-SHIRT con marchi contraffatti. Con sentenza in data 18 maggio 2026 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., ha rideterminato la pena in un anno di reclusione e 200,00 euro di multa, confermando nel resto. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, articolando due motivi. 2.1. Con un primo motivo, denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato e violazione di legge, in relazione agli artt. 41, 42, 648, comma 4, e 712 cod. pen. In sintesi, deduce la difesa che, seppur l'imputato non avesse, nel corso del giudizio, reso dichiarazioni a sua discolpa, non era risultata provata la provenienza illecita dei cd, dei dvd e del vestiario, per la mancanza di accertamenti tecnici sul punto, né la merce era stata riprodotta o visionata in aula. Aggiunge la difesa che la mancanza di documentazione commerciale non inficiava la ricostruzione difensiva, essendo plausibile che l'imputato avesse potuto acquistare la merce da rivendere da terzi soggetti, ignorando l'origine illecita della merce stessa. Del resto, sui cd/dvd non era stata provata l'incisione di opere salvaguardate dal diritto d'autore, mentre i marchi stampigliati sul vestiario presentavano delle imperfezioni che impedivano di confonderli con i marchi originali, apparendo comunque non inverosimile che l'imputato stesso li avesse marchiati o li avesse acquistati incautamente da terzi sicuro della non originalità e senza intenzione di ingannare gli acquirenti. Lamenta ancora la difesa l'omessa motivazione sulla sussistenza dell'elemento piscologico del reato, anche in ordine alla riqualificazione della ipotesi delittuosa contestata in quella contravvenzionale prevista dall'art. 712 cod. pen. 2.2. Con un secondo motivo, denuncia l'intervenuta prescrizione del reato, dal momento che, a fronte della data di consumazione del 17/09/2015, al momento del deposito del ricorso per cassazione erano già maturati i termini di prescrizione, sia in ragione della riqualificazione nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 24, cod. pen. operata dalla Corte di appello, sia in caso di condivisione della riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. prospettata dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione ed esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che, tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se, a base della pronuncia del giudice di merito, esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998, Albano, Rv. 210923). La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ha ricostruito i fatti ed affermato la penale responsabilità del ricorrente relativamente al reato di ricettazione, rilevando come presso l'attività commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", sita in Teverola, via Roma, n. 64, gestita di fatto dal ricorrente, fossero stati trovati dalla polizia giudiziaria indumenti recanti marchi "[OSCURATO:PERSONA] e "Vans" contraffatti (4 zaini e 47 T-SHIRT), nonché vari supporti (168 CD audio e un DVD), contenenti opere dell'ingegno abusivamente riprodotte, sprovvisti di marchio SIAE, esposti per la vendita, senza che l'imputato fosse stato in grado di esibire documentazione attestante la lecita provenienza della merce ovvero il permesso delle case costruttrici alla commercializzazione 3della predetta merce o ancora di fornire alcuna giustificazione plausibile sulla provenienza lecita della merce. Il reato presupposto è stato, pertanto, correttamente individuato conformemente agli insegnamenti di legittimità in materia (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629). Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, sono state acquisite le fotografie delle t-shirt in sequestro ed è stato sottolineato, dal giudice di primo grado, ricorrendo un'ipotesi di "doppia conforme", come l'esperto del marchio "Vans" avesse accertato che le etichette apposte sulle magliette non erano riconducibili al marchio "Vans", rimarcando l'assenza di cartellini di vendita e l'utilizzo di materiale di qualità inferiore a quello utilizzato dalla casa produttrice, richiamando correttamente in proposito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086). Per altro verso, dall'esame del non contestato riepilogo dei motivi di appello non risulta che il gravame di appello avesse contestato che i supporti in sequestro contenessero opere dell'ingegno protette dal diritto di autore, sicchè ogni doglianza sul punto deve considerarsi nuova e, perciò, inammissibile. La deduzione dell'auto produzione dei supporti e dell'aver autonomamente stampato i loghi sugli indumenti rappresenta una mera affermazione dell'imputato, senza alcun riferimento a elementi probatori acquisiti nel giudizio di merito: il numero dei supporti e degli indumenti con logo contraffatto detenuti, comunque non modesto, avrebbe, infatti, richiesto il possesso di apparati idonei alla riproduzione, non provato in sede di giudizio di merito, come affermato dalla Corte territoriale, che ne ha ricavato la prova logica che altri avessero proceduto a tale illecita operazione. Si tratta di accertamenti di fatto relativi alle modalità della condotta, insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati come nel caso in esame. Del resto, rispetto agli elementi probatori acquisiti, vale a dire l'esposizione per la vendita in un esercizio commerciale di supporti privi del marchio SIAE e di indumenti con marchio contraffatto, il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione di un possesso legittimo. Ed è stato ripetutamente affermato in proposito che «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza» (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643), con la precisazione che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie 4difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). La giurisprudenza di legittimità è ferma, inoltre, nel ritenere (da ultimo, Sez. 1, n. 7667 del 07/01/2026, Motta, Rv. 289441) che il criterio discretivo tra la fattispecie delittuosa della ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. - acquisto di cose di sospetta provenienza - consista nel diverso elemento psicologico che caratterizza le due figure tipiche. E infatti, nel primo caso l'agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre - nell'ipotesi contravvenzionale - ricorre da parte del soggetto attivo una condotta meramente colposa, consistente nel mancato accertamento in ordine alla lecita provenienza della cosa acquistata o ricevuta (giova anche ricordare il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237, secondo il quale: «In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza»). Ebbene, nel caso di specie, dall'assenza di documentazione, nonché dalle oggettive modalità di presentazione dei beni (di scarsa fattura e privi di cartellini di vendita), i giudici di merito hanno correttamente desunto la consapevolezza dell'origine illecita dei beni, avendo il ricorrente consapevolmente accettato il rischio di ricevere da canali illeciti beni di provenienza criminosa suscettibili di una successiva commercializzazione (Sez. 1, n. 7667 del 07/01/2026, Motta, Rv. 289441). Tali conclusioni, lineari ed esaustive, non sono disarticolate dalle argomentazioni difensive, aspecifiche e reiterative di deduzioni già ampiamente vagliate e disattese dai giudici di merito. Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si invoca la prescrizione del reato, è inammissibile, dovendo escludersi una riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 712 cod. pen. Per altro verso, va ribadito che l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, ritenuta dalla Corte territoriale, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che, a fronte dell'accertamento del reato avvenuto il 17/09/2015, il termine di prescrizione massimo di dieci anni non era ancora 5maturato alla data del 18/05/2026 in cui è stata emessa la sentenza di secondo grado, dovendosi considerare un periodo di sospensione complessivo di 343 giorni, dovuto al rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per astensione degli avvocati, con differimento del termine di prescrizione massimo al 26/08/2026, non ancora decorso alla data in cui è stata deliberata la presente decisione con la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, non consentirebbe, in ogni caso, di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Azzini, Rv. 266172). 3. Deve, tuttavia, rilevarsi che, nella sentenza impugnata, contestualmente motivata, si ravvisa un contrasto tra dispositivo e motivazione: in dispositivo si riconosce la sola circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. e si ridetermina la pena in un anno di reclusione e duecento euro di multa, mentre nella parte motiva, oltre alla circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., si riconoscono anche le circostanze attenuanti generiche e si ridetermina la pena in otto mesi di reclusione e duecento euro di multa, previa individuazione della pena base in un anno di reclusione e trecento euro di multa. Sul punto, l'orientamento di questa Corte è nel senso che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560). Ebbene, la Corte territoriale, in motivazione, ha espressamente riconosciuto sia la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., sia le circostanze attenuanti generiche, individuando la pena base nell'ambito edittale ridisegnato dalla attenuante speciale della particolare tenuità del fatto in un anno di reclusione e trecento euro di multa, per poi applicare anche l'abbattimento di un terzo di pena per le circostanze attenuanti generiche e pervenire alla pena finale di otto mesi di reclusione e duecento euro di multa. Diversamente, il dispositivo, redatto contestualmente alla motivazione, è incoerente con l'impianto motivazionale sia riguardo alla pena in detto dispositivo trascritta (un anno di 6reclusione e duecento euro di multa), sia riguardo alle circostanze attenuanti generiche di cui non si fa menzione. Corretto e aderente alle indicazioni testuali emerse e sopra riportate appare allora privilegiare le risultanze della parte motiva della sentenza impugnata, che spiega chiaramente e congruamente le ragioni logiche seguite nella determinazione del trattamento sanzionatorio, e che rende evidente l'errore materiale cui la Corte territoriale è incorsa nella stesura del dispositivo. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve procedersi alla rettifica dell'errore materiale contenuto del dispositivo della sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/05/2026 nel senso che, dove si legge "riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648 co. 4 c.p., ridetermina la pena da infliggersi al predetto in anni uno di reclusione ed euro duecento di multa" deve leggersi "riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648 co. 4 c.p., nonché le circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena da infliggersi al predetto in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa". Alla indicata rettifica non osta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dovendo darsi continuità all'orientamento, sebbene non univoco, secondo cui, pur nel contesto della inammissibilità del ricorso (e, quindi, nell'impossibilità di esaminarne le relative censure), la Corte di cassazione non viene privata del potere, riconosciutole dall'art. 619 cod. proc. pen., di rettificazione di errori non determinanti annullamento (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650, dove si richiamano le pronunce Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Rv. 224846, Sez. 1, n. 2149 del 27/11/1998, dep. 1999, Rv. 212532, e, per quanto concerne la sentenza resa all'esito di patteggiamento, Sez. 1, n. 46253 del 12/11/2008, Rv. 242062, e Sez. 1, n. 16421 del 16/03/2005, Rv. 231981). 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, non ravvisandosi, invece, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, i presupposti anche per la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, stante l'oggettività peculiarità della vicenda trattata. P.Q.M P.Q.Mcircostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena da infliggersi al predetto in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa", dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/08/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] gianni [OSCURATO:PERSONA] o NZIONP rIUDIZIARIO Dott.ssa i aliendo 8