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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18112/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del delitto di detenzione di arma comune da sparo.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge, vizi della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, sulla base di rilievi che censurano tutti l'assenza di verifica circa la funzionalità dell'arma indicata nel capo di imputazione, non confrontandosi con i ragionamenti confutativi esposti nella sentenza (pagg. 3 e 4) o invocando mere rivalutazioni solo di alcuni elementi apprezzati.

Si tratta dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunciati.

3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te klonica_B ([OSCURATO:PERSONA] oggi o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del delitto di detenzione di arma comune da sparo. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge, vizi della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, sulla base di rilievi che censurano tutti l'assenza di verifica circa la funzionalità dell'arma indicata nel capo di imputazione, non confrontandosi con i ragionamenti confutativi esposti nella sentenza (pagg. 3 e 4) o invocando mere rivalutazioni solo di alcuni elementi apprezzati. Si tratta dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunciati. 3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te klonica_B ([OSCURATO:PERSONA] oggi o
Sentenza Cassazione n. 18112/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris