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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 27120/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7544-2021 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.7544/2021 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 530/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/09/2020 R.G.N. 774/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.Con ricorso depositato il 28/05/2011 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, adiva il Tribunale di Ragusa e proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale notificatale dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento della somma di euro 1.347.640,85 a titolo di omissioni contributive contestate dall’INPS.

Costituitisi gli Uffici resistenti che chiedevano il rigetto dell’opposizione, il Tribunale di Ragusa disponeva c.t.u. contabile e,condotto l’accertamento peritale, decideva la causa accogliendo in larga parte l’opposizione e dichiarando dovuta la minore somma di euro 81.329,00 oltre ai compensi esattoriali.

2. L’INPS proponeva appello censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l’acquisizione, da parte del c.t.u. incaricato degli accertamenti contabili, del contratto aziendale di recepimento del contratto provinciale di riallineamento, debitamente sottoscritto, documento decisivo per godere della fiscalizzazione degli oneri sociali invocati dall’impresa e che il consulenteprima e il giudice di seguito avevano valutato, così sanando in modo illegittimo una decadenza documentale nella quale era incorsa la parte opponente. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva e chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese processuali.

La Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, con la sentenza n. 530/2020 depositata il 14/09/2020 rigettava l’appello.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.

4. La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ..

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/09/2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. degli artt. 1 e 6 d.l. 388/1988 convertito con modificazioni nella legge 389/1988 e dell’art. 5, d.l. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge 608/1996 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..

1.1. L’Istituto lamenta che sia stato riconosciuto all’imprenditore opponente il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo 2004- 2008 nonostante [OSCURATO:PERSONA] non avesse offerto tempestiva e adeguata prova del rispetto della procedura mediante produzione del necessario contratto aziendale di recepimento del contratto provinciale di riallineamento, debitamente sottoscritto e cioè del presupposto necessario per fruire dello sgravio e, per questa via, l’INPS censura la sentenza impugnata che avrebbe violato le disposizioni invocate nel ritenere legittima l’acquisizione in via officiosa da parte del Tribunale del documento benché appreso dal consulente nominatoin sede di operazioni peritali.

2. Ad avviso del Collegio la trattazione del ricorso involge questioni processuali da tratta r e nella pubblica udienza in considerazione del rilievo nomofilattico e non sussistono , pertanto, i presupposti per la trattazione camerale.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere rinviato a nuovo ruolo.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7544-2021 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.7544/2021 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 530/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/09/2020 R.G.N. 774/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Con ricorso depositato il 28/05/2011 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, adiva il Tribunale di Ragusa e proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale notificatale dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento della somma di euro 1.347.640,85 a titolo di omissioni contributive contestate dall’INPS. Costituitisi gli Uffici resistenti che chiedevano il rigetto dell’opposizione, il Tribunale di Ragusa disponeva c.t.u. contabile e,condotto l’accertamento peritale, decideva la causa accogliendo in larga parte l’opposizione e dichiarando dovuta la minore somma di euro 81.329,00 oltre ai compensi esattoriali. 2. L’INPS proponeva appello censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l’acquisizione, da parte del c.t.u. incaricato degli accertamenti contabili, del contratto aziendale di recepimento del contratto provinciale di riallineamento, debitamente sottoscritto, documento decisivo per godere della fiscalizzazione degli oneri sociali invocati dall’impresa e che il consulenteprima e il giudice di seguito avevano valutato, così sanando in modo illegittimo una decadenza documentale nella quale era incorsa la parte opponente. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva e chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese processuali. La Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, con la sentenza n. 530/2020 depositata il 14/09/2020 rigettava l’appello. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. 4. La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/09/2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. degli artt. 1 e 6 d.l. 388/1988 convertito con modificazioni nella legge 389/1988 e dell’art. 5, d.l. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge 608/1996 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. 1.1. L’Istituto lamenta che sia stato riconosciuto all’imprenditore opponente il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo 2004- 2008 nonostante [OSCURATO:PERSONA] non avesse offerto tempestiva e adeguata prova del rispetto della procedura mediante produzione del necessario contratto aziendale di recepimento del contratto provinciale di riallineamento, debitamente sottoscritto e cioè del presupposto necessario per fruire dello sgravio e, per questa via, l’INPS censura la sentenza impugnata che avrebbe violato le disposizioni invocate nel ritenere legittima l’acquisizione in via officiosa da parte del Tribunale del documento benché appreso dal consulente nominatoin sede di operazioni peritali. 2. Ad avviso del Collegio la trattazione del ricorso involge questioni processuali da tratta r e nella pubblica udienza in considerazione del rilievo nomofilattico e non sussistono , pertanto, i presupposti per la trattazione camerale. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere rinviato a nuovo ruolo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]
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