CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta procura in calce al ricorso, con domiciodigitale ex lege;- ricorrente -nei confronti dis.r.l., in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, condomicilio digitale ex lege;- controricorrente –nonché nei confronti diNumero registro generale 5436/2024Numero sezionale 4976/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11854/2026n. R.G. 5436/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiMaria FASANO,[OSCURATO:PERSONA]ALESSANDRO;- intimati –avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3450/2023pubblicata in data 19 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2025 dalla Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che1. con sentenza n. 5364/2021 il Tribunale di Napoli rigettava ladomanda di simulazione proposta in via principale dal Fallimento BSKSecurmark [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di CarloScippacercola e [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva, tuttavia, la domandarevocatoria proposta in via subordinata e dichiarava inefficaci neiconfronti del Fallimento attore: l’atto di permuta in data 3 giugno2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono divenuti perl’intero, rispettivamente, mero usufruttuario e nuda proprietariadell'appartamento e del deposito siti in Napoli alla Via F. Giordani n.30 (NCEU, fol. 13, part. 390 ex part. 251, sub 15 e al fol. 13, part.390 ex part. 251, sub 45) e l’atto di vendita in data 16 maggio 2016,con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno alienato, ciascunoper una quota pari alla metà, a [OSCURATO:PERSONA]Alessandro la proprietàsull'appartamento sito in Rivisondoli (AQ), alla via D'Annunzio (NCEU,fol. 12, part. 1056, sub 102).2. avverso la decisione di prime cure, [OSCURATO:PERSONA], daun lato, e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, dall’altro, proponevano distinti atti digravame, poi riuniti dalla Corte d’appello di Napoli, entrambichiedendo il rigetto della domanda avanzata dal Fallimento orginarioNumero registro generale 5436/2024Numero sezionale 4976/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11854/2026n. R.G. 5436/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosirestava contumace [OSCURATO:PERSONA];la Corte d’appello di Napoli rigettava gli appelli, in parzialeriforma della impugnata sentenza, dichiarava inefficace nei confrontidel Fallimento BSK [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia lacessione a titolo di permuta della quota di un mezzodell’appartamento in Napoli, via F. Giordani n. 30, e del localedeposito da parte di [OSCURATO:PERSONA] e favore di [OSCURATO:PERSONA] indata 3 giugno 2016 sia la vendita della quota di un mezzo sull’unitáimmobiliare facente parte del complesso edilizio denominato “King’sResidence” in Rivisondoli (Aq), via G. D’Annunzio, da parte di CarloScipparcercola e favore di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro in data 16 maggio2016, con condanna, stante la parziale reciproca soccombenza siadell’appellante principale sia di quello incidentale alle spese deldoppio grado, oltre che delle spese CTU in solido, previacompensazione per un terzo in favore della Curatela appellata, comeda dispositivo;3. avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] fondato su due motivi; ha resistitocon controricorso la Curatela; sebbene intimati, [OSCURATO:PERSONA] e EttoreD’Alessandro non hanno ritenuto di svolgere difese nel presentegiudizio di legittimità;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;parte controricorrente ha depositato memoria denominata“illustrativa” che, nella sostanza, è una mera nota non redatta inconformità dell’art. 380-bis c.p.c.;considerato cheNumero registro generale 5436/2024Numero sezionale 4976/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11854/2026n. R.G. 5436/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosi1. con il primo motivo il ricorrente lamenta la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901 c.c. Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio. Carenza dell’«eventus damni»”; in particolare,osserva di aver evidenziato nell’atto di appello e nella memoriaconclusiva di replica, la circostanza secondo cui, prima della permuta,disponeva del cinquanta per cento dell’appartamento e del localedeposito e che, dopo la permuta, era divenuto titolare dell’interodiritto di usufrutto su entrambi i cespiti e che quindi, alla contrazionequalitativa del diritto era seguita un’estensione quantitativa dellostesso diritto e, dunque, il patrimonio non aveva subito unasostanziale alterazione, senza pregiudizio per il creditore;2. con il secondo motivo di ricorso, denuncia la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901 c.c. Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio. Carenza dell’«eventus damni»”;3. in via preliminare, il Collegio osserva che il ricorso in esame,come pure evidenziato dalla Curatela, manca in effetti dellaindicazione delle parti nei cui confronti è proposto, sebbene risulti cheparte ricorrente ha debitamente allegato le relate, comunque, loronotificate;4. i motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possonoessere esaminati congiuntamente, sono infondati;4.1. in relazione al primo profilo di violazione denunciato, èsufficiente osservare che le censure formulate sono totalmenteversate nel merito e non scalfiscono la piana e più che adeguatamotivazione della sentenza impugnata e tendono ad un riesame deipresupposti di fatto valutati dal giudice d’appello attraverso laprospettazione di una diversa lettura delle medesime circostanzefattuali prese in esame dalla Corte di merito e così esorbitandoNumero registro generale 5436/2024C.C. 19.12.2025 Numero sezionale 4976/2025n. R.G. 5436/2024 Numero di raccolta generale 11854/2026Pres. L. A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosidall’interpretazione delle norme di cui si lamenta la violazione o falsaapplicazione;non rientra infatti nell'ambito applicativo dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. l'allegazione di un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è,invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, perciò sottratta al sindacatodi legittimità (tra tante, Cass. Sez. 1, 21/02/2024, n. 4617; Cass.,Sez. 1, 05/02/2019 n. 3340; Cass. Sez. 1, 14/01/2019 n. 640; Cass.Sez. 1, 13/10/2017 n. 24155);4.2. sotto il secondo profilo, va rammentato che l'art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia);va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (Cass. Sez. 2, n. 2961 del 06/02/2025; v. Cass. Sez. U5/03/2024 n. 5792);in merito all’elemento dell’eventus damni, non sussiste laviolazione dell’art. 2901 c.c. e in proposito, la Corte d’appello ha datoconto della «prossimità cronologica tra l’emersione del diritto dicredito e convenzioni impugnate dal Fallimento» (punto 7.4.1. dellasentenza impugnata);Numero registro generale 5436/2024Numero sezionale 4976/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11854/2026n. R.G. 5436/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosidifatti, [OSCURATO:PERSONA] era stato, anche, amministratoredella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiaratafallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], e che, nella stessa qualità, era stato poi condannato dalTribunale di Napoli, con sentenza in data 27/05/2016 n. 6735,passata in giudicato, al pagamento in favore della stessa Curateladell’importo di euro 295.092,24, oltre interessi e spese, e che gli attinotarili - oggetto di revocatoria nel presente giudizio – erano statistipulati nel maggio e nel giugno del 2016;la Corte di merito ha ritenuto che nel breve lasso temporaledelineato, il debitore ha, da un lato, ridotto la garanzia patrimonialeal solo diritto di usufrutto (quale diritto reale di godimento che, anchese vitalizio, è limitato temporalmente) e, dall’altro lato, ha sottrattodel tutto alle ragioni creditorie gli unici cespiti facenti parte delproprio asse patrimoniale, concludendo che «gli elementi delineati,segnatamente il rapporto di coniugio, la precipua vicenda processualee l’ammontare del diritto di credito vantato dal Fallimento, nonché lostato dei beni immobili e il prezzo di vendita, costituiscono il sostratopresuntivo da cui desumere ragionevolmente la ricorrenza, nel casodi specie, dei requisiti utili al fondato esercizio dell’azionerevocatoria» (punto 7.4.1. della sentenza impugnata);il ricorso va rigettato;il Fallimento odierno controricorrente risulta essere statoammesso al patrocinio a spese dello Stato con il decreto del giudicedelegato n. 34/2012 ex art. 144 TUSG e pertanto va disposto ilpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo, in favore dello Stato ex art. 133 TUSG.per questi motiviNumero registro generale 5436/2024C.C. 19.12.2025 Numero sezionale 4976/2025n. R.G. 5436/2024 Numero di raccolta generale 11854/2026Pres. L. A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass.Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 19 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi Alessandro SCARANO