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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06593/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 09445/2023 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate a Napoli, viale A. Gramsci 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Napoli, corso Garibaldi 387, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto denominato controricorso; resistente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ferroviario [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , Regione Campania in persona del Presidente pro tempore; intimati per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2950/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], depositate in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenivano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] ferroviario [OSCURATO:PERSONA], la Regione Campania e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ottenere la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione che assumevano ad esse spettanti, ritenendo insufficienti ed inadeguate quelle determinate in via provvisoria dal [OSCURATO:PERSONA] e per le quali la Commissione provinciale espropri di Napoli aveva espresso parere di congruità.

Le parti convenute eccepivano l’incompetenza dell’adito Tribunale, deducendo che lo speciale giudizio di opposizione alla stima era devoluto alla competenza funzionale della Corte di Appello in unico grado.

Il Tribunale ha accolto tale eccezione ritenendo applicabile il disposto dell’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, in conformità alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 57 d.P.R. cit., essendo la prima dichiarazione di pubblica utilità dell’opera intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in un momento successivo all’entrata in vigore del d.P.R. 327/2001 (30/06/2003), in virtù delle ordinanze nn. 1190 e 1191 del Presidente della Regione Campania.

Secondo il Tribunale, a nulla rilevava che la procedura espropriativa in questione dovesse essere ricondotta al complesso normativo di cui alla legge n. 80 del 1984, poiché, sebbene il raddoppio della linea ferroviaria, in funzione del quale era stato disposto l’esproprio, fosse stato contemplato nel decreto CIPE, pronunciato sulla base della predetta legge, solamente con l’approvazione del progetto e l’inclusione nel piano particellare della proprietà soggetta ad espropriazione si era verificato l’asservimento di quest’ultima alla finalità pubblicistica.

Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per regolamento di competenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidato ad un unico motivo, in forza del quale hanno chiesto dichiararsi la competenza, quale giudice di primo grado, del Tribunale di Napoli.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato un atto denominato controricorso.

Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le ricorrenti hanno posto a fondamento del ricorso per regolamento di competenza il rilievo che, nella specie, non era applicabile la disciplina generale contenuta nel d.P.R. n. 327 del 2001, perché si trattava di espropriazione che seguiva una procedura straordinaria, regolata dalla l. n. n. 80 del 1984 che rinviava alle disposizioni della l. n. 219 del 1981.

In particolare, le ricorrenti hanno evidenziato che, con ordinanza n. 142 del 26/07/1988 il Presidente della Giunta regionale della Campania, preposto all’attuazione dei menzionati interventi straordinari, nel disciplinare la speciale procedura ablatoria, aveva disposto, per quanto di interesse ai fini della competenza, al § 3.1, che: “Le stime sono redatte dal [OSCURATO:PERSONA]….

Esse vengono inviate all’U.T.E. competente del territorio per l’approvazione” nonché, al § 3.6, che “Il concessionario comunica agli interessati l’avvenuto deposito delle indennità a mezzo di avviso notificato nelle forme degli atti amministrativi o processuali civili o con raccomandata con avviso di ricevimento.”In base a tale procedura, con lo stesso avviso, veniva data notizia della facoltà di proporre opposizione nel termine di 30 giorni.

Entro tale termine, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità, potevano proporre opposizione alla stima per la determinazione della stessa, ai sensi dell’art. 13 della l. 16.1.1885 n. 2892 “convenendo in giudizio il [OSCURATO:PERSONA]; l’atto di citazione va notificato anche al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania – preposto all’attuazione dell’art. 4 della L. 80/1984”.

Di conseguenza, per le ricorrenti, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ferroviario [OSCURATO:PERSONA]), con riguardo all’esproprio delle aree in titolarità degli attori, aveva operato secondo il descritto modello procedimentale speciale, determinando l’indennità e ricevendo sulla quantificazione effettuata il parere della [OSCURATO:PERSONA], la competenza a conoscere della controversia su detta determinazione si radicava in capo al Tribunale di Napoli, in applicazione della disciplina prevista nella menzionata ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 142 del 26/07/1988.

In conclusione, secondo le ricorrenti, era evidente l’errore in cui è incorso il Tribunale di Napoli in quanto: 1) la fattispecie riguardava il delineato procedimento speciale che conferiva poteri derogatori al Presidente di Regione rispetto all’ordinario iterespropriativo; 2) contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, per l’asservimento alla pubblica utilità dell’area in esame non doveva farsi riferimento alle ordinanze nn. 1190 e 1191 del 26/6/2008, perché queste ultime costituivano un mero atto conseguenziale rispetto all’iter avviato con le ordinanze n. 127 del 11/05/88 e n. 142 del 26/07/1988, emanate ai sensi della l. n. 219 del 1981 e della l. n. 80 del 1984, che definivano la disciplina di riferimento per l’intero procedimento, ivi compresa l’azione giudiziale di opposizione alla stima; 3) anche le ordinanze nn. 1190 e 1191 del 26/6/2008 mutuavano dagli atti iniziali (recanti la scelta del tipo di procedimento ed i correlati poteri esercitabili) il carattere “speciale”, sicché a nulla rilevava l’epoca della loro adozione poiché, diversamente opinando, si preverrebbe ad una indebita scissione del modello procedimentale che resta, viceversa, sempre unitario, soggetto allo stesso regime normativo speciale; 4) a confermare che nel caso in esame la norma di riferimento fosse antecedente al d.P.R. n. 327 del 2001 era la stessa ordinanza n. 1191 del 2008, allorquando, nell’individuare il momento genetico del procedimento, aveva richiamato le ordinanze n. 127 del 11/05/88 e n. 142 del 26/07/1988, come pure il decreto di occupazione d’urgenza notificato alle società ricorrenti in data 28/07/2008, ove era espressamente precisato che le ordinanze del 2008 erano state adottate dal Presidente della Regione Campania preposto all’attuazione dell’art. 4 l. n. 80 del 1984. 2.Il ricorso è infondato. 2.1.Non è controverso che l’espropriazione dell’area oggetto di giudizio sia intervenuta per la relazione di un’opera per la quale è stata avviata una procedura straordinaria ai sensi dell’art. 4 l. n. 80 del 1984.

La disposizione appena menzionata stabilisce che, per l'attuazione degli articoli 35 e 36 della l. n. 219 del 1981, i Consigli regionali della Basilicata e della Campania, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo, i quali devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano, tra l’altro, i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie.

Il medesimo articolo stabilisce che i Presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata, per la realizzazione dei progetti e delle opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie, si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del d.l. n. 57 del 1982, conv. con modif. in l. n. 187 del 1982, che richiama le modalità di cui al titolo VIII della l. n. 219 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali modalità si rinvengono, in particolare, nell’art. 80 d.l. cit., ove, tra l’altro, è stabilito che l’individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare su di esse.

Ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano, inoltre, tutte le indennità previste dalla l. n. 385 del 1980, maggiorate dal 70 per cento.

Tale maggiorazione non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici.

Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima.

In particolare, il menzionato articolo stabilisce che l’espropriato può proporre opposizione alla stima, aggiungendo che la stessa sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

2.2. L’ ordinanza n. 142 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Presidente della Giunta regionale della Campania, avvalendosi dei poteri straordinari attribuiti per la realizzazione delle opere previste nel piano triennale di sviluppo di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Campania del 18/12/1984, ha disciplinato le future procedure espropriative adottando, recependo e integrando le sopramenzionate disposizioni normative contenute nel titolo VIII della l. n. 219 del 1981.

In particolare, la menzionata ordinanza ha ribadito che l’individuazione delle aree da utilizzare avrebbe comportato la dichiarazione di pubblica utilità e ha aggiunto: che le stime ai fini della determinazione delle indennità spettanti avrebbero dovuto essere redatte dal [OSCURATO:PERSONA], il quale le avrebbe dovute inviare all’U.T.E. competente del territorio per l’approvazione; che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comunicare agli interessati l’avvenuto deposito delle indennità con avviso notificato nelle forme degli atti amministrativi o processuali civili o con raccomandata con avviso di ricevimento, dando notizia della facoltà di proporre opposizione nel termine di 30 giorni; che entro tale termine, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità, avrebbero potuto proporre opposizione alla stima per la determinazione della stessa, ai sensi dell’art. 13 della l. 16.1.1885 n. 2892 convenendo in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] e notificando l’atto di citazione anche al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania.

Con tale ordinanza, dunque, non sono state individuate le aree oggetto di giudizio, da utilizzare per l’opera di Completamento del raddoppio della linea ferroviaria [OSCURATO:PERSONA] – Castellammare ([OSCURATO:PERSONA]), che è intervenuta per la prima volta con ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1191 del 26/06/2008.

2.3. Le ricorrenti hanno richiamato il principio espresso da questa Corte, quando ancora non era entrato in vigore il d.P.R. n. 327 del 2001, secondo il quale la giurisdizione sulle controversie afferenti alla determinazione delle indennità espropriative, derivanti da interventi ablatori promossi per l'esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate, disposto dalla legge n. 219 del 1981, era da ritenersi devoluta dall'art. 80, comma 6, della stessa legge, in forza del rinvio disposto da detta norma alla speciale disciplina sostanziale e processuale di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885, ed agli 17 e segg. del d.lgt.

CPS n. 219 del 1919, alla Giunta speciale per le espropriazioni, costituita presso la Corte d'appello di Napoli, per i soli interventi in aree ricadenti nel territorio del Comune di Napoli, mentre, per quelli afferenti ad aree collocate nella Provincia, ma esterne al predetto Comune, la competenza del giudice a conoscere delle relative controversie in tema di indennità doveva essere individuata in base al modello procedimentale applicabile.

In tale ottica, radicandosi la competenza generale in unico grado della Corte d'Appello di cui all'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971 nei soli casi in cui l'indennità veniva determinata dall'UTE, essa doveva essere esclusa, in favore della ordinaria competenza del Tribunale, nelle ipotesi in cui detto Ufficio era chiamato a dare solo un parere al riguardo, restando l'approvazione delle stime degli espropri rimessa al [OSCURATO:PERSONA], come disposto dalla ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania cui, in virtù degli artt. 80, comma 6, 81 e 84 l. n. 219 del 1981, spettava la competenza a regolare, con propri atti normativi, i poteri afferenti alla procedura di cui si tratta, attribuiti dalle stesse norme al [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7067 del 29/05/2000).

Secondo le ricorrenti, dunque, essendo la stima dell’indennità di esproprio demandata al [OSCURATO:PERSONA], e trattandosi di interventi disciplinati dalla l. n. 80 del 1984, che rinviava alla l. n. 219 del 1981, da effettuarsi in aree ubicate nella provincia di Napoli, la competenza sulle cause di opposizione alla stima non era della Corte d’appello in unico grado, ma del Tribunale in primo grado. 2.4.Tale principio è stato, però, superato dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 57 al comma 1 stabilisce quanto segue: «Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.» Numerose pronunce di questa Corte hanno dato attuazione a tale disposizione, escludendo l’applicazione delle disposizioni del d.P.R. cit. ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, era già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuavano, invece, ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22373 del 06/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3749 del 09/03/2012).

Ovviamente, in applicazione della stessa norma, ai progetti per i quali, come nel caso di specie, la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta (2008) dopo l’entrata in vigore del menzionato d.P.R., si deve applicare la disciplina introdotta da tale d.P.R.

In assenza di disposizioni contrarie, nel caso di specie, deve pertanto ritenersi operante la disciplina prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2008, il quale prevede quanto segue: «Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità.

Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.» Quest’ultimo articolo, al comma 2, espressamente stabilisce la competenza della Corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

Come già in più occasioni evidenziato, la deroga alle ordinarie regole di competenza contenuta nell’art. 54 d.P.R. cit. si fonda sulla necessità di operare la concentrazione delle controversie relative alla determinazione dell’indennità di esproprio in capo ad un giudice unico, che si pronunci in un unico grado, garantendo una maggiore snellezza processuale — tanto più evidente quando si considera l'adozione per esse del rito sommario di cognizione — ed insieme una consistente riduzione dei tempi del giudizio, in funzione eminentemente della tutela del proprietario espropriato al fine di assicurare al medesimo in tempi ragionevoli il giusto ristoro per la perdita dei beni subita (v. da ultimo in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13405 del 28/04/2022).

È per questo che è attratta alla disciplina dell’articolo sopra menzionato non solo l’opposizione alla stima ma qualsiasi azione di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, dovendosi tenere conto che, una volta emanato il provvedimento ablativo sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui art. 42 Cost, che si sostituisce al diritto reale, che non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13405 del 28/04/2022 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5518 del 06/03/2017 con riferimento ai giudizio per la determinazione della indennità definitiva in presenza del solo provvedimento di indennità provvisoria; v. anche Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15283 del 25/07/2016 con riferimento all’indennità conseguente all’acquisizione sanante; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23767 del 22/11/2016, in ordine alla liquidazione dell’indennità di cui all’art. 42 d.P.R. cit.). 3.In conclusione, il ricorso deve essere respinto in applicazione del seguente principio: «In materia di espropriazione per pubblica utilità, in assenza di diverse disposizioni normative, al giudizio di opposizione alla stima dell’immobile espropriato si applica la disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, ove il procedimento espropriativo sia avviato prima dell’entrata in vigore del menzionato d.P.R., ma la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente a tale data, anche nel caso in cui l’espropriazione sia volta alla realizzazione di opere secondo le procedure straordinarie previste dall’art. 4, comma 4, lett. e) l. n. 80 del 1984, la cui disciplina, in virtù del richiamo agli artt. 80 e ss. l. n. 219 del 1981, prevede l’applicazione per la menzionata stima di norme abrogate dal richiamato d.P.R. con effetto della sua entrata in vigore.»

4. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice di merito.

5. La natura impugnatoria del regolamento determina l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la Competenza della Corte di appello di Napoli; spese al merito; ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 09445/2023 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate a Napoli, viale A. Gramsci 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Napoli, corso Garibaldi 387, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto denominato controricorso; resistente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ferroviario [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , Regione Campania in persona del Presidente pro tempore; intimati per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2950/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], depositate in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenivano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] ferroviario [OSCURATO:PERSONA], la Regione Campania e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ottenere la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione che assumevano ad esse spettanti, ritenendo insufficienti ed inadeguate quelle determinate in via provvisoria dal [OSCURATO:PERSONA] e per le quali la Commissione provinciale espropri di Napoli aveva espresso parere di congruità. Le parti convenute eccepivano l’incompetenza dell’adito Tribunale, deducendo che lo speciale giudizio di opposizione alla stima era devoluto alla competenza funzionale della Corte di Appello in unico grado. Il Tribunale ha accolto tale eccezione ritenendo applicabile il disposto dell’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, in conformità alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 57 d.P.R. cit., essendo la prima dichiarazione di pubblica utilità dell’opera intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in un momento successivo all’entrata in vigore del d.P.R. 327/2001 (30/06/2003), in virtù delle ordinanze nn. 1190 e 1191 del Presidente della Regione Campania. Secondo il Tribunale, a nulla rilevava che la procedura espropriativa in questione dovesse essere ricondotta al complesso normativo di cui alla legge n. 80 del 1984, poiché, sebbene il raddoppio della linea ferroviaria, in funzione del quale era stato disposto l’esproprio, fosse stato contemplato nel decreto CIPE, pronunciato sulla base della predetta legge, solamente con l’approvazione del progetto e l’inclusione nel piano particellare della proprietà soggetta ad espropriazione si era verificato l’asservimento di quest’ultima alla finalità pubblicistica. Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per regolamento di competenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidato ad un unico motivo, in forza del quale hanno chiesto dichiararsi la competenza, quale giudice di primo grado, del Tribunale di Napoli. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato un atto denominato controricorso. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le ricorrenti hanno posto a fondamento del ricorso per regolamento di competenza il rilievo che, nella specie, non era applicabile la disciplina generale contenuta nel d.P.R. n. 327 del 2001, perché si trattava di espropriazione che seguiva una procedura straordinaria, regolata dalla l. n. n. 80 del 1984 che rinviava alle disposizioni della l. n. 219 del 1981. In particolare, le ricorrenti hanno evidenziato che, con ordinanza n. 142 del 26/07/1988 il Presidente della Giunta regionale della Campania, preposto all’attuazione dei menzionati interventi straordinari, nel disciplinare la speciale procedura ablatoria, aveva disposto, per quanto di interesse ai fini della competenza, al § 3.1, che: “Le stime sono redatte dal [OSCURATO:PERSONA]…. Esse vengono inviate all’U.T.E. competente del territorio per l’approvazione” nonché, al § 3.6, che “Il concessionario comunica agli interessati l’avvenuto deposito delle indennità a mezzo di avviso notificato nelle forme degli atti amministrativi o processuali civili o con raccomandata con avviso di ricevimento.”In base a tale procedura, con lo stesso avviso, veniva data notizia della facoltà di proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Entro tale termine, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità, potevano proporre opposizione alla stima per la determinazione della stessa, ai sensi dell’art. 13 della l. 16.1.1885 n. 2892 “convenendo in giudizio il [OSCURATO:PERSONA]; l’atto di citazione va notificato anche al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania – preposto all’attuazione dell’art. 4 della L. 80/1984”. Di conseguenza, per le ricorrenti, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ferroviario [OSCURATO:PERSONA]), con riguardo all’esproprio delle aree in titolarità degli attori, aveva operato secondo il descritto modello procedimentale speciale, determinando l’indennità e ricevendo sulla quantificazione effettuata il parere della [OSCURATO:PERSONA], la competenza a conoscere della controversia su detta determinazione si radicava in capo al Tribunale di Napoli, in applicazione della disciplina prevista nella menzionata ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 142 del 26/07/1988. In conclusione, secondo le ricorrenti, era evidente l’errore in cui è incorso il Tribunale di Napoli in quanto: 1) la fattispecie riguardava il delineato procedimento speciale che conferiva poteri derogatori al Presidente di Regione rispetto all’ordinario iterespropriativo; 2) contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, per l’asservimento alla pubblica utilità dell’area in esame non doveva farsi riferimento alle ordinanze nn. 1190 e 1191 del 26/6/2008, perché queste ultime costituivano un mero atto conseguenziale rispetto all’iter avviato con le ordinanze n. 127 del 11/05/88 e n. 142 del 26/07/1988, emanate ai sensi della l. n. 219 del 1981 e della l. n. 80 del 1984, che definivano la disciplina di riferimento per l’intero procedimento, ivi compresa l’azione giudiziale di opposizione alla stima; 3) anche le ordinanze nn. 1190 e 1191 del 26/6/2008 mutuavano dagli atti iniziali (recanti la scelta del tipo di procedimento ed i correlati poteri esercitabili) il carattere “speciale”, sicché a nulla rilevava l’epoca della loro adozione poiché, diversamente opinando, si preverrebbe ad una indebita scissione del modello procedimentale che resta, viceversa, sempre unitario, soggetto allo stesso regime normativo speciale; 4) a confermare che nel caso in esame la norma di riferimento fosse antecedente al d.P.R. n. 327 del 2001 era la stessa ordinanza n. 1191 del 2008, allorquando, nell’individuare il momento genetico del procedimento, aveva richiamato le ordinanze n. 127 del 11/05/88 e n. 142 del 26/07/1988, come pure il decreto di occupazione d’urgenza notificato alle società ricorrenti in data 28/07/2008, ove era espressamente precisato che le ordinanze del 2008 erano state adottate dal Presidente della Regione Campania preposto all’attuazione dell’art. 4 l. n. 80 del 1984. 2.Il ricorso è infondato. 2.1.Non è controverso che l’espropriazione dell’area oggetto di giudizio sia intervenuta per la relazione di un’opera per la quale è stata avviata una procedura straordinaria ai sensi dell’art. 4 l. n. 80 del 1984. La disposizione appena menzionata stabilisce che, per l'attuazione degli articoli 35 e 36 della l. n. 219 del 1981, i Consigli regionali della Basilicata e della Campania, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo, i quali devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano, tra l’altro, i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie. Il medesimo articolo stabilisce che i Presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata, per la realizzazione dei progetti e delle opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie, si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del d.l. n. 57 del 1982, conv. con modif. in l. n. 187 del 1982, che richiama le modalità di cui al titolo VIII della l. n. 219 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni. Tali modalità si rinvengono, in particolare, nell’art. 80 d.l. cit., ove, tra l’altro, è stabilito che l’individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare su di esse. Ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano, inoltre, tutte le indennità previste dalla l. n. 385 del 1980, maggiorate dal 70 per cento. Tale maggiorazione non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima. In particolare, il menzionato articolo stabilisce che l’espropriato può proporre opposizione alla stima, aggiungendo che la stessa sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. 2.2. L’ ordinanza n. 142 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Presidente della Giunta regionale della Campania, avvalendosi dei poteri straordinari attribuiti per la realizzazione delle opere previste nel piano triennale di sviluppo di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Campania del 18/12/1984, ha disciplinato le future procedure espropriative adottando, recependo e integrando le sopramenzionate disposizioni normative contenute nel titolo VIII della l. n. 219 del 1981. In particolare, la menzionata ordinanza ha ribadito che l’individuazione delle aree da utilizzare avrebbe comportato la dichiarazione di pubblica utilità e ha aggiunto: che le stime ai fini della determinazione delle indennità spettanti avrebbero dovuto essere redatte dal [OSCURATO:PERSONA], il quale le avrebbe dovute inviare all’U.T.E. competente del territorio per l’approvazione; che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comunicare agli interessati l’avvenuto deposito delle indennità con avviso notificato nelle forme degli atti amministrativi o processuali civili o con raccomandata con avviso di ricevimento, dando notizia della facoltà di proporre opposizione nel termine di 30 giorni; che entro tale termine, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità, avrebbero potuto proporre opposizione alla stima per la determinazione della stessa, ai sensi dell’art. 13 della l. 16.1.1885 n. 2892 convenendo in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] e notificando l’atto di citazione anche al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania. Con tale ordinanza, dunque, non sono state individuate le aree oggetto di giudizio, da utilizzare per l’opera di Completamento del raddoppio della linea ferroviaria [OSCURATO:PERSONA] – Castellammare ([OSCURATO:PERSONA]), che è intervenuta per la prima volta con ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1191 del 26/06/2008. 2.3. Le ricorrenti hanno richiamato il principio espresso da questa Corte, quando ancora non era entrato in vigore il d.P.R. n. 327 del 2001, secondo il quale la giurisdizione sulle controversie afferenti alla determinazione delle indennità espropriative, derivanti da interventi ablatori promossi per l'esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate, disposto dalla legge n. 219 del 1981, era da ritenersi devoluta dall'art. 80, comma 6, della stessa legge, in forza del rinvio disposto da detta norma alla speciale disciplina sostanziale e processuale di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885, ed agli 17 e segg. del d.lgt. CPS n. 219 del 1919, alla Giunta speciale per le espropriazioni, costituita presso la Corte d'appello di Napoli, per i soli interventi in aree ricadenti nel territorio del Comune di Napoli, mentre, per quelli afferenti ad aree collocate nella Provincia, ma esterne al predetto Comune, la competenza del giudice a conoscere delle relative controversie in tema di indennità doveva essere individuata in base al modello procedimentale applicabile. In tale ottica, radicandosi la competenza generale in unico grado della Corte d'Appello di cui all'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971 nei soli casi in cui l'indennità veniva determinata dall'UTE, essa doveva essere esclusa, in favore della ordinaria competenza del Tribunale, nelle ipotesi in cui detto Ufficio era chiamato a dare solo un parere al riguardo, restando l'approvazione delle stime degli espropri rimessa al [OSCURATO:PERSONA], come disposto dalla ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania cui, in virtù degli artt. 80, comma 6, 81 e 84 l. n. 219 del 1981, spettava la competenza a regolare, con propri atti normativi, i poteri afferenti alla procedura di cui si tratta, attribuiti dalle stesse norme al [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7067 del 29/05/2000). Secondo le ricorrenti, dunque, essendo la stima dell’indennità di esproprio demandata al [OSCURATO:PERSONA], e trattandosi di interventi disciplinati dalla l. n. 80 del 1984, che rinviava alla l. n. 219 del 1981, da effettuarsi in aree ubicate nella provincia di Napoli, la competenza sulle cause di opposizione alla stima non era della Corte d’appello in unico grado, ma del Tribunale in primo grado. 2.4.Tale principio è stato, però, superato dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 57 al comma 1 stabilisce quanto segue: «Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.» Numerose pronunce di questa Corte hanno dato attuazione a tale disposizione, escludendo l’applicazione delle disposizioni del d.P.R. cit. ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, era già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuavano, invece, ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22373 del 06/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3749 del 09/03/2012). Ovviamente, in applicazione della stessa norma, ai progetti per i quali, come nel caso di specie, la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta (2008) dopo l’entrata in vigore del menzionato d.P.R., si deve applicare la disciplina introdotta da tale d.P.R. In assenza di disposizioni contrarie, nel caso di specie, deve pertanto ritenersi operante la disciplina prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2008, il quale prevede quanto segue: «Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.» Quest’ultimo articolo, al comma 2, espressamente stabilisce la competenza della Corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. Come già in più occasioni evidenziato, la deroga alle ordinarie regole di competenza contenuta nell’art. 54 d.P.R. cit. si fonda sulla necessità di operare la concentrazione delle controversie relative alla determinazione dell’indennità di esproprio in capo ad un giudice unico, che si pronunci in un unico grado, garantendo una maggiore snellezza processuale — tanto più evidente quando si considera l'adozione per esse del rito sommario di cognizione — ed insieme una consistente riduzione dei tempi del giudizio, in funzione eminentemente della tutela del proprietario espropriato al fine di assicurare al medesimo in tempi ragionevoli il giusto ristoro per la perdita dei beni subita (v. da ultimo in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13405 del 28/04/2022). È per questo che è attratta alla disciplina dell’articolo sopra menzionato non solo l’opposizione alla stima ma qualsiasi azione di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, dovendosi tenere conto che, una volta emanato il provvedimento ablativo sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui art. 42 Cost, che si sostituisce al diritto reale, che non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13405 del 28/04/2022 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5518 del 06/03/2017 con riferimento ai giudizio per la determinazione della indennità definitiva in presenza del solo provvedimento di indennità provvisoria; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 15283 del 25/07/2016 con riferimento all’indennità conseguente all’acquisizione sanante; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23767 del 22/11/2016, in ordine alla liquidazione dell’indennità di cui all’art. 42 d.P.R. cit.). 3.In conclusione, il ricorso deve essere respinto in applicazione del seguente principio: «In materia di espropriazione per pubblica utilità, in assenza di diverse disposizioni normative, al giudizio di opposizione alla stima dell’immobile espropriato si applica la disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, ove il procedimento espropriativo sia avviato prima dell’entrata in vigore del menzionato d.P.R., ma la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente a tale data, anche nel caso in cui l’espropriazione sia volta alla realizzazione di opere secondo le procedure straordinarie previste dall’art. 4, comma 4, lett. e) l. n. 80 del 1984, la cui disciplina, in virtù del richiamo agli artt. 80 e ss. l. n. 219 del 1981, prevede l’applicazione per la menzionata stima di norme abrogate dal richiamato d.P.R. con effetto della sua entrata in vigore.» 4. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice di merito. 5. La natura impugnatoria del regolamento determina l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la Competenza della Corte di appello di Napoli; spese al merito; ai sensi
Sentenza Cassazione n. 06593/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris