Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46987/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Brescia, in data 5.10.2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, in data 7 aprile 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato continuato di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contestato come commesso nel periodo dal novembre 2010 al maggio 2014.

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati con unico ricorso articolato secondo i motivi di seguito sintetizzati: I) violazione i legge in relazione alla eccessività della pena per contrasto sia con i principi costituzionali che con riferimento ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen., con il quale i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva in quanto per [OSCURATO:PERSONA] non è stato adeguatamente considerata la lontananza dall'unico precedente penale risalente al 2007;per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la ritenuta continuazione con le precedenti condanne che hanno ad oggetto fatti commessi dal 2013 al febbraio 2014, evidenzia come non può essere applicato nel caso di specie l'aumento per la recidiva in quanto i fatti per cui è processo sono stati compiuti tra il 2010 ed il 2013.

Si tratta di condotte commesse in esecuzione di un unico disegno criminoso che determina il venir meno della proclività a delinquere che giustifica l'aumento di pena per la recidiva ex art. 99 cod.pen..

II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità: dopo aver ricapitolato le ragioni poste alla base dell'atto d'appello, disattese dalla sentenza impugnata, deducono che, avuto riguardo al quantitativo non esorbitante ed alla luce di vari arresti giurisprudenziali richiamati nel motivo di ricorso in esame, sussistono vari indicatori riferibili alla minima offensività del fatto tra cui la modesta entità ponderale delle dosi cedute delle quali si sconosce il principio attivo, il numero esiguo dei cessionari, tre per i fratelli Arbia e uno per [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di gregari ricoperto dai ricorrenti e la situazione di marginalità sociale in cui vivevano.

Erra la Corte distrettuale nell'escludere che la fattispecie possa essere inquadrata nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990. 3.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorsi sono inammissibili per genericità in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez.

IV, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Inoltre, i ricorsi sono manifestamente infondati atteso che la Corte di Appello, in relazione alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, ha correttamente evidenziato che la pena è particolarmente contenuta se rapportata all'elevato numero delle cessioni di stupefacenti, alla loro durata nel tempo e alla particolare pervicacia nel compimento di tale attività criminale, per come dimostra il fatto che, nelle more del giudizio, il curriculum giudiziario dei ricorrenti si sia arricchito per fatti analoghi. 1.1.1 motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione.

In relazione alla recidiva, va rilevato che la Corte di Appello, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, ha evidenziato l'assenza di qualsiasi ragione per escludere l'attualità del giudizio di spiccata pericolosità sociale.

Ed invero, per [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato dal precedente specifico a distanza di poco più di due anni e alle modalità della condotta che evidenzia il pieno inserimento nel commercio della cocaina, essendo in grado di rifornire l'acquirente Olivieri al ritmo di una o due dosi a settimana per quasi sette mesi, fol

9. Quanto ai fratelli Arbia rileva che hanno dimostrato una particolare pericolosità sociale considerato il loro pieno inserimento in una rete illecita di contatti utili al reperimento della sostanza stupefacente che consente loro di occuparsi "professionalmente" del commercio locale della droga dal quale traggono i mezzi di sostentamento, in assenza dì altre fonti di reddito lecite .Quanto alla dedotta violazione di legge in relazione alla riconosciuta compatibilità fra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, va rilevato che la Corte di Appello ha correttamente applicato i principi di legge secondo i canoni ermeneutici giurisprudenziali atteso che in base all'orientamento ampiamente prevalente, autorevolmente avallato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, sia pure in tempi non recenti, (Sezioni unite penali, 17 ottobre 1996, n. 9148), non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione fra reati, sicché, sussistendone le condizioni, come nel caso di specie, andrà applicata la disciplina prevista per entrambi ( Sezione V 13 novembre 2017, n. 51507; idem Sezione II 3 maggio 2016, n. 18317; idem Sezione II, 11 maggio 2016, n. 19477; idem Sezione IV, 28 novembre 2014, n. 49658); ciò in quanto l'istituto della continuazione non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale.

Sez. 3 - , n. 54182 del 12/09/2018 Ud. (dep. 04/12/2018 ) Rv. 275296 -

01. Alla luce di tali pronunce questo Collegio ribadisce che recidiva e continuazione rappresentano istituti autonomi, con struttura e finalità diverse, ma nient'affatto inconciliabili tra loro e che tende a punire in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole.

La Corte di Appello esclude poi la sussumibilità del fatto nell'ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 ritenendo assorbenti alcuni elementi: capacità dei ricorrenti di diffondere in modo non episodico, né occasionale la sostanza stupefacente (cocaina) in un determinato contesto territoriale, reiterazione nel tempo delle cessioni, continuità delle vendite, sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, fedele clientela e incassi non indifferenti. 1.2.La sussistenza di tali elementi esclude senza dubbio la minima offensività della • condotta, richiesta per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90 che può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha valorizzato quegli elementi di tale portata da escludere quella ridotta e minimale offensività richiesta dall'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73 citato.

Quanto ai riferimenti giurisprudenziali operati dal ricorrente, si rammenta che la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri).

Nella specie appare evidente che la valutazione contestualizzata operata dalla Corte di merito, relativa all'arco temporale di qualche anno in cui gli imputati hanno operato, nel corso del quale sulla Piazza di Predezzo sono stati punto di riferimento dell'attività di spaccio di cocaina; della continuità con cui erano in grado di rifornire, con cadenza ad ogni fine settimana, gli acquirenti con ricavi di migliaia di euro ( 150 cessioni circa a favore di [OSCURATO:PERSONA], complessive 150 cessioni a favore di [OSCURATO:PERSONA], e 50 cessioni in favore di D'Avino, tutte al prezzo di 40/50 euro a dose), sia il tipo di organizzazione che prevedeva che il cliente fosse aggiornato volta per volta con sms del nuovo numero telefonico da utilizzare per i contatti, giustifica ampiamente il rigetto della prospettazione contenuta nell'atto d'appello ai fini dell'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi attenuata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, in data 5.10.2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, in data 7 aprile 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato continuato di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contestato come commesso nel periodo dal novembre 2010 al maggio 2014. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati con unico ricorso articolato secondo i motivi di seguito sintetizzati: I) violazione i legge in relazione alla eccessività della pena per contrasto sia con i principi costituzionali che con riferimento ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen., con il quale i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva in quanto per [OSCURATO:PERSONA] non è stato adeguatamente considerata la lontananza dall'unico precedente penale risalente al 2007;per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la ritenuta continuazione con le precedenti condanne che hanno ad oggetto fatti commessi dal 2013 al febbraio 2014, evidenzia come non può essere applicato nel caso di specie l'aumento per la recidiva in quanto i fatti per cui è processo sono stati compiuti tra il 2010 ed il 2013. Si tratta di condotte commesse in esecuzione di un unico disegno criminoso che determina il venir meno della proclività a delinquere che giustifica l'aumento di pena per la recidiva ex art. 99 cod.pen.. II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità: dopo aver ricapitolato le ragioni poste alla base dell'atto d'appello, disattese dalla sentenza impugnata, deducono che, avuto riguardo al quantitativo non esorbitante ed alla luce di vari arresti giurisprudenziali richiamati nel motivo di ricorso in esame, sussistono vari indicatori riferibili alla minima offensività del fatto tra cui la modesta entità ponderale delle dosi cedute delle quali si sconosce il principio attivo, il numero esiguo dei cessionari, tre per i fratelli Arbia e uno per [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di gregari ricoperto dai ricorrenti e la situazione di marginalità sociale in cui vivevano. Erra la Corte distrettuale nell'escludere che la fattispecie possa essere inquadrata nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990. 3.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorsi sono inammissibili per genericità in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. IV, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Inoltre, i ricorsi sono manifestamente infondati atteso che la Corte di Appello, in relazione alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, ha correttamente evidenziato che la pena è particolarmente contenuta se rapportata all'elevato numero delle cessioni di stupefacenti, alla loro durata nel tempo e alla particolare pervicacia nel compimento di tale attività criminale, per come dimostra il fatto che, nelle more del giudizio, il curriculum giudiziario dei ricorrenti si sia arricchito per fatti analoghi. 1.1.1 motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione. In relazione alla recidiva, va rilevato che la Corte di Appello, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, ha evidenziato l'assenza di qualsiasi ragione per escludere l'attualità del giudizio di spiccata pericolosità sociale. Ed invero, per [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato dal precedente specifico a distanza di poco più di due anni e alle modalità della condotta che evidenzia il pieno inserimento nel commercio della cocaina, essendo in grado di rifornire l'acquirente Olivieri al ritmo di una o due dosi a settimana per quasi sette mesi, fol 9. Quanto ai fratelli Arbia rileva che hanno dimostrato una particolare pericolosità sociale considerato il loro pieno inserimento in una rete illecita di contatti utili al reperimento della sostanza stupefacente che consente loro di occuparsi "professionalmente" del commercio locale della droga dal quale traggono i mezzi di sostentamento, in assenza dì altre fonti di reddito lecite .Quanto alla dedotta violazione di legge in relazione alla riconosciuta compatibilità fra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, va rilevato che la Corte di Appello ha correttamente applicato i principi di legge secondo i canoni ermeneutici giurisprudenziali atteso che in base all'orientamento ampiamente prevalente, autorevolmente avallato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, sia pure in tempi non recenti, (Sezioni unite penali, 17 ottobre 1996, n. 9148), non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione fra reati, sicché, sussistendone le condizioni, come nel caso di specie, andrà applicata la disciplina prevista per entrambi ( Sezione V 13 novembre 2017, n. 51507; idem Sezione II 3 maggio 2016, n. 18317; idem Sezione II, 11 maggio 2016, n. 19477; idem Sezione IV, 28 novembre 2014, n. 49658); ciò in quanto l'istituto della continuazione non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale. Sez. 3 - , n. 54182 del 12/09/2018 Ud. (dep. 04/12/2018 ) Rv. 275296 - 01. Alla luce di tali pronunce questo Collegio ribadisce che recidiva e continuazione rappresentano istituti autonomi, con struttura e finalità diverse, ma nient'affatto inconciliabili tra loro e che tende a punire in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole. La Corte di Appello esclude poi la sussumibilità del fatto nell'ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 ritenendo assorbenti alcuni elementi: capacità dei ricorrenti di diffondere in modo non episodico, né occasionale la sostanza stupefacente (cocaina) in un determinato contesto territoriale, reiterazione nel tempo delle cessioni, continuità delle vendite, sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, fedele clientela e incassi non indifferenti. 1.2.La sussistenza di tali elementi esclude senza dubbio la minima offensività della • condotta, richiesta per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90 che può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha valorizzato quegli elementi di tale portata da escludere quella ridotta e minimale offensività richiesta dall'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73 citato. Quanto ai riferimenti giurisprudenziali operati dal ricorrente, si rammenta che la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). Nella specie appare evidente che la valutazione contestualizzata operata dalla Corte di merito, relativa all'arco temporale di qualche anno in cui gli imputati hanno operato, nel corso del quale sulla Piazza di Predezzo sono stati punto di riferimento dell'attività di spaccio di cocaina; della continuità con cui erano in grado di rifornire, con cadenza ad ogni fine settimana, gli acquirenti con ricavi di migliaia di euro ( 150 cessioni circa a favore di [OSCURATO:PERSONA], complessive 150 cessioni a favore di [OSCURATO:PERSONA], e 50 cessioni in favore di D'Avino, tutte al prezzo di 40/50 euro a dose), sia il tipo di organizzazione che prevedeva che il cliente fosse aggiornato volta per volta con sms del nuovo numero telefonico da utilizzare per i contatti, giustifica ampiamente il rigetto della prospettazione contenuta nell'atto d'appello ai fini dell'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi attenuata. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d
Sentenza Cassazione n. 46987/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris