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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 10980/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Roma confermava il rigetto della richiesta di revoca del divieto di espatrio applicato a [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di assise di appello di Roma, che era stata presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, risultava sottoposto al regime cautelare controverso, per avere provocato, agendo in concorso con altri due soggetti, che allo stato non risultano identificati, l'uccisione dell'agente [OSCURATO:PERSONA] e il ferimento dell'agente [OSCURATO:PERSONA], che componevano una pattuglia del Distaccamento della [OSCURATO:PERSONA], attingendo [OSCURATO:PERSONA] con un colpo di pistola semiautomatica calibro 45 e Turriziani con un colpo di una pistola calibro

357. L'attentato ai danni degli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva realizzato da [OSCURATO:PERSONA] e dai complici allo scopo di impossessarsi delle armi in dotazione dell'equipaggio composto dalle persone offese, simulando una richiesta di soccorso stradale, all'esito della quale le vittime venivano attinte dai colpi di pistola esplosi dagli attentatori, che si facevano trovare a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] WW, posizionata con gli indicatori di direzione accesi e il cofano alzato, in una piazzola di emergenza dell'Autostrada A24, in direzione di L'Aquila.

In conseguenza della rapina, [OSCURATO:PERSONA] e i suoi due complici si impadronivano dell'autovettura di servizio delle persone offese, una [OSCURATO:PERSONA], di un mitragliatore con trentadue colpi e delle due pistole d'ordinanza della vittime.

Dopo avere colpito i due agenti di polizia, i tre attentatori ammanettavano [OSCURATO:PERSONA] e, dopo avergli fatto scavalcare il guardrail posto a protezione della carreggiata e avere esploso al suo indirizzo un colpo di pistola, lo gettavano, mentre la vittima era ancora viva, nella scarpata adiacente alla sede stradale; [OSCURATO:PERSONA], invece, pur essendo stato, anch'egli, ammanettato dai tre rapinatori e attinto da un colpo di pistola, sopravviveva all'attentato, grazie al fatto che il proiettile esploso al suo indirizzo, veniva fortunosamente deviato dalla cerniera del suo giubbotto di pelle.

L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore della rapina conseguiva alla comparazione dattiloscopica eseguita dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - resa possibile dal sistema AFIS, che è l'acronimo anglosassone di "[OSCURATO:PERSONA]" -, da cui emergeva che l'impronta palmare sinistra repertata sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] sottratta agli agenti [OSCURATO:PERSONA] e Turriziani nel corso delle attività di repertazione eseguite t l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] apparteneva all'imputato e tale corrispondenza era attestata dal rinvenimento di quarantuno punti di convergenza tra i reperti comparati.

Per effetto di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di assise di appello di Roma, con sentenza emessa il 17/03/2021, pronunciandosi sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo B della rubrica per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, irrogava all'appellante, per il residuo reato di cui al capo A, la pena dell'ergastolo.

Nel confermare il provvedimento cautelare impugnato, il Tribunale del riesame di Roma richiamava preliminarmente le decisioni di merito, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannando per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che, rispetto a tali pronunzie, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, che potevano essere valorizzati, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in senso conforme alla richiesta presentata dal ricorrente, finalizzata a ottenere la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari.

Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, il Tribunale del riesame di Roma confermava il giudizio di gravità indiziaria e di pericolosità sociale precedentemente formulato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, rispetto al compendio probatorio consolidatosi nei giudizi di merito, non erano emersi elementi di novità processuale valutabili nella direzione invocata dal suo difensore.

Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle divergenze insanabili riscontrate tra le decisioni di merito, in ordine alla prova del coinvolgimento dell'imputato nell'azione criminosa oggetto di vaglio e alla rilevanza probatoria delle giustificazioni fornite dal ricorrente.

Secondo la difesa del ricorrente, sebbene gli esiti delle verifiche scientifiche eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] consentivano di attribuire l'impronta palmare acquisita sull'autovettura sottratta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'imputato, residuavano insuperabili incertezze sulle modalità con cui l'impronta era stata apposta sul veicolo, che non permettevano di affermare con certezza che l'apposizione si era verificata nello stesso giorno in cui era stata commessa la rapina in danno delle persone offese, rendendo incerta la valenza probatoria di tale elemento.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del pericolo di reiterazione del reato, che appariva smentito dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], verificatosi oltre trent'anni prima dei fatti di reato oggetto di contestazione, sulle quali il Tribunale del riesame di Roma si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, trascurando di considerare ulteriormente l'insussistenza delle connotazioni di attualità e di concretezza del pericolo, su cui si registrava un'omissione motivazionale integrale.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01).

Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione.

Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione cautelare del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01).

Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che, con la sentenza numero 8367 del 09/02/2022, pronunciata dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, veniva rigettato il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione emessa dalla Corte di assise di appello di Roma il 17/03/2021 - con cui era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] la pena dell'ergastolo -, che conseguentemente diveniva irrevocabile.

La definitività della posizione processuale dell'imputato, pertanto, si verificava prima della celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale si discute del provvedimento cautelare censurato, con la conseguente, sopravvenuta, carenza di interesse dell'impugnazione proposta davanti a questa Corte, che risulta connotata dal venire meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità sottese al ricorso per cassazione.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Roma confermava il rigetto della richiesta di revoca del divieto di espatrio applicato a [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di assise di appello di Roma, che era stata presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, risultava sottoposto al regime cautelare controverso, per avere provocato, agendo in concorso con altri due soggetti, che allo stato non risultano identificati, l'uccisione dell'agente [OSCURATO:PERSONA] e il ferimento dell'agente [OSCURATO:PERSONA], che componevano una pattuglia del Distaccamento della [OSCURATO:PERSONA], attingendo [OSCURATO:PERSONA] con un colpo di pistola semiautomatica calibro 45 e Turriziani con un colpo di una pistola calibro 357. L'attentato ai danni degli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva realizzato da [OSCURATO:PERSONA] e dai complici allo scopo di impossessarsi delle armi in dotazione dell'equipaggio composto dalle persone offese, simulando una richiesta di soccorso stradale, all'esito della quale le vittime venivano attinte dai colpi di pistola esplosi dagli attentatori, che si facevano trovare a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] WW, posizionata con gli indicatori di direzione accesi e il cofano alzato, in una piazzola di emergenza dell'Autostrada A24, in direzione di L'Aquila. In conseguenza della rapina, [OSCURATO:PERSONA] e i suoi due complici si impadronivano dell'autovettura di servizio delle persone offese, una [OSCURATO:PERSONA], di un mitragliatore con trentadue colpi e delle due pistole d'ordinanza della vittime. Dopo avere colpito i due agenti di polizia, i tre attentatori ammanettavano [OSCURATO:PERSONA] e, dopo avergli fatto scavalcare il guardrail posto a protezione della carreggiata e avere esploso al suo indirizzo un colpo di pistola, lo gettavano, mentre la vittima era ancora viva, nella scarpata adiacente alla sede stradale; [OSCURATO:PERSONA], invece, pur essendo stato, anch'egli, ammanettato dai tre rapinatori e attinto da un colpo di pistola, sopravviveva all'attentato, grazie al fatto che il proiettile esploso al suo indirizzo, veniva fortunosamente deviato dalla cerniera del suo giubbotto di pelle. L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore della rapina conseguiva alla comparazione dattiloscopica eseguita dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - resa possibile dal sistema AFIS, che è l'acronimo anglosassone di "[OSCURATO:PERSONA]" -, da cui emergeva che l'impronta palmare sinistra repertata sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] sottratta agli agenti [OSCURATO:PERSONA] e Turriziani nel corso delle attività di repertazione eseguite t l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] apparteneva all'imputato e tale corrispondenza era attestata dal rinvenimento di quarantuno punti di convergenza tra i reperti comparati. Per effetto di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di assise di appello di Roma, con sentenza emessa il 17/03/2021, pronunciandosi sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo B della rubrica per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, irrogava all'appellante, per il residuo reato di cui al capo A, la pena dell'ergastolo. Nel confermare il provvedimento cautelare impugnato, il Tribunale del riesame di Roma richiamava preliminarmente le decisioni di merito, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannando per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che, rispetto a tali pronunzie, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, che potevano essere valorizzati, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in senso conforme alla richiesta presentata dal ricorrente, finalizzata a ottenere la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, il Tribunale del riesame di Roma confermava il giudizio di gravità indiziaria e di pericolosità sociale precedentemente formulato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, rispetto al compendio probatorio consolidatosi nei giudizi di merito, non erano emersi elementi di novità processuale valutabili nella direzione invocata dal suo difensore. Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle divergenze insanabili riscontrate tra le decisioni di merito, in ordine alla prova del coinvolgimento dell'imputato nell'azione criminosa oggetto di vaglio e alla rilevanza probatoria delle giustificazioni fornite dal ricorrente. Secondo la difesa del ricorrente, sebbene gli esiti delle verifiche scientifiche eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] consentivano di attribuire l'impronta palmare acquisita sull'autovettura sottratta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'imputato, residuavano insuperabili incertezze sulle modalità con cui l'impronta era stata apposta sul veicolo, che non permettevano di affermare con certezza che l'apposizione si era verificata nello stesso giorno in cui era stata commessa la rapina in danno delle persone offese, rendendo incerta la valenza probatoria di tale elemento. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del pericolo di reiterazione del reato, che appariva smentito dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], verificatosi oltre trent'anni prima dei fatti di reato oggetto di contestazione, sulle quali il Tribunale del riesame di Roma si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, trascurando di considerare ulteriormente l'insussistenza delle connotazioni di attualità e di concretezza del pericolo, su cui si registrava un'omissione motivazionale integrale. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione cautelare del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01). Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che, con la sentenza numero 8367 del 09/02/2022, pronunciata dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, veniva rigettato il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione emessa dalla Corte di assise di appello di Roma il 17/03/2021 - con cui era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] la pena dell'ergastolo -, che conseguentemente diveniva irrevocabile. La definitività della posizione processuale dell'imputato, pertanto, si verificava prima della celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale si discute del provvedimento cautelare censurato, con la conseguente, sopravvenuta, carenza di interesse dell'impugnazione proposta davanti a questa Corte, che risulta connotata dal venire meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità sottese al ricorso per cassazione. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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