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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07330/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28645 –2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via E.Q.

Visconti n.99, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. 2019n.28645 sez.

S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -2- -intimati – avverso l’ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice del [OSCURATO:PERSONA] nel fascicolo n. 8523/2018 RG , comunicatail 2/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 luglio 2019, il Giudice de legato dal Presidente del Tribunale di Taranto ha respintol'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del 12/11/2018 dei compensi della c.t.u.collegiale espletata dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata all'accertamento degli esiti di un intervento chirurgico.

Il decreto di liquidazione impugnato aveva stabilito la somma di Euro1.473,53 per ciascun consulente, in riferimento a 180 vacazioni ciascuno, liquidando poi una somma complessiva di Euro 2.947,60.

Francavilla aveva opposto il decreto contestando l’eccessività del numero di vacazioni riconosciuto, 180, pari a 360 oredi lavoro per ciascuno dei due periti, ancor più perché l’incarico era collegiale; aveva, perciò, pure rappresenta to che in ipotesi di incarico collegiale la liquidazione è operata in riferimento ad un unico compenso, con l'aumento conseguente alla collegialità, laddove il Giudice aveva stabilito uncompenso per ciascun perito , sommando poi i due importi ; aveva Ric. 2019n.28645 sez.

S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -3- lamentato, infine,che non fossestata applicata la sanzione della riduzione di un terzo,ex art. 52 d.P.R. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] delegato ha stabilito che il numero di vacazioni riconosciuto fosse «parametrato alla tipologia e all’entità dell’impegno professionale profuso dai due medici, nonché all’estrema complessità della prestazione loro richiesta» e che tale liquidazione risultasse congrua «come se fosse stata prestata da un solo c.t.u.»; ha altresì affermato che l’art. 52 non prevedeva decurtazioni nella liquidazione a vacazioni, limitandosi a stabilire che non si dovesse ten ere conto del periodo successivo alla scadenza del termine.

2. Avverso questaordinanza di rigetto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell'art 360 cod. proc. civ. , Francavilla ha lamentato la violazione dell'articolo 4, ultimo comma , della legge 319/80 e, in riferimento al n.4, la nullità della decisione per omessa o quantomeno apparente motivazione,in violazione degli art. 111 Cost . e 132 cod. proc. civ., per avere il Giudice dell'opposizione, relativamente alla eccepita esorbitanza del numero delle vacazioni riconosciute al collegio dei consulenti - 360 complessive – afferma to soltanto che l’ammontare fosse contenuto nei limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 319 / 80 e parametrato nel caso di specie «alla tipologia e all'entità Ric. 2019n.28645 sez.

S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -4- dell'impegno professionale profuso dai due medici nonché dall'estrema complessità della prestazione loro richiesta».

1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazionee falsa applicazione dell'art . 52 del d.P.R. 115/2002 o, in subordine, in relazione al n. 4, la nullità della decisione per difetto di motivazione in violazione degli artt. 111 Cost e 132 cod. proc. civ. , per avere il Giudice erroneamente affermato che l'art. 52 non preveda, in ipotesi di ritardo del consulente nominato, alcuna decurtazione nella liquidazione dei compensi a vacazione, disponendola soltanto per gli onorari calcolati non a tempo.

1.3. Con il terzo motivo, articolato ancora una volta in riferimento al n. 4 del comma primo del 360cod. proc. civ., Francavilla ha censurato l’impugnata ordinanza per omessa o apparente motivazione in violazione degli artt.111 Cost e 132 cod. proc. civ. per avere il Giudice, in risposta alla eccepita previsione normativadi un'unica liquidazione in considerazione della natura collegiale dell'incarico, secondo quanto prescritto dall'art. 15 comma 4 della legge 24/2017, affermato che nel decreto opposto fosse stata effettuata un’unica liquidazione, laddove era stato invece stabilito un doppio compenso.

2. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.

Ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., l’incarico plurimo è contemplato dall'art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 che,sostanzialmente riproducendo le disposizioni dell'abrogato Ric. 2019n.28645 sez.

S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -5- art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 319, recante i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, stabilisce che, quando l'incarico sia stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato «sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio», a meno che il magistrato abbia disposto che ognuno degli incaricati d ove sse «svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli».

Nell’articolo, dunque, è contemplata sia l’ipotesi dell’incarico collegiale e sia quella differente in cui il giudice abbia nominato più consulenti disponendo che o gnuno degli incaricati svolgapersonalmente e per intero l'incarico attribuito, in ragione delle professionalità specifiche di cui ognuno è in possesso: in questa seconda ipotesi, come evidente, non sussiste vincolo di collegialità e per ogni consulente sono operative le medesime disposizioni applicabili nel caso di nomina di un solo ausiliarioperché si realizza, in sostanza, una somma di indagini finalizzate ad un unico scopo.

Con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio nei giudizi civili e penali in materia di responsabilità medica, nell'art. 15 della legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) è stato poi specificamente previsto, al comma 1, che, nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia «a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti Ric. 2019n.28645 sez.

S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -6- nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento»; è stato introdotto, pertanto, il principio della necessaria collegialità nell'espletamento del mandato perché il Legislatore ha voluto garantire la corretta esplicazione dell'indagine e della valutazione peritale tanto attraverso la necessaria collegialità, quanto mediante la previsione della preparazione specialistica e delle conoscenze pratiche dei soggetti incaricati ( Corte Costituzionale 20/05/2021 n. 102).

A chiusura, infatti, della disciplina, lo stesso art. 15 prevedeal comma 4 che «n ei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio»e, prima della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata con la richiamata sentenza n. 102 del 2021, aggiungeva che «nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'art.53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

Limitatamente a questa proposizione coordinata aggiuntiva l’art. 15 è stato dichiarato incostituzionale, sicché anche in ipotesi di incarico collegiale nei giudizi civili e penali in materia di responsabilità medica deve intendersi operante la prescrizione dell’art. 53 del d.P.R. 115/2002.

Quanto al numero delle vacazioni, individuato in complessive 360per 120 giorni complessivi di impegno (90 per la redazione della bozza e 30 per la risposta alle osservazioni), Ric. 2019n.28645 sez.

S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -7- l’art. 4 della legge 319/1980 (applicabile perché l’ indagine che abbia ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle partie non lo stato di salute della persona, ha una propria specificità, non sussumibile in un'apposita previsione in tabella, v.

Cass. Sez. 2, n. 24992 del 25/11/2011), prevede esplicitamente che non possano essere liquidate più di quattrovacazioni al giorno (la vacazione è, infatti, di due ore ) e che «il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione»: non può, allora, ragionevolmente presumersi che il collegio abbia dedicato allo svolgimento dell'incarico conferitogli otto ore al giorno , tutti i giorni, compresi i festivi ed il periodo feriale(Cass. Sez. 2, n. 2410 del 20/02/2012).Al giudice, pertanto, è demandato di stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entitàdella materia controversa. (Cass. Sez. 2, n. 4055 del 06/12/1974).

Infine, quanto alla decurtazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il caso in cui il consulente tecnico di ufficio completi le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnato dal magistrato, questa Corte ha chiarito cheanche nell’ipotesi di liquidazione a vacazioni è legittima la Ric. 2019n.28645 sez.

S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -8- riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art. 52, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel caso in cui non sia possibile individuare con precisione quali attività siano state svolte prima o dopo la scadenza del termine per il deposito della consulenza; il principio è stato affermato proprio perché, diversamente ritenendo e applicando l’esclusione del compenso per «il periodo successivo alla scadenza del termine», non potendo individuar si con precisione quali attività siano tempestive,si rischierebbe di acquisire una parte di prestazione senza remunerazione; ne conseguirebbero duesanzioni divers e per unasituazione identic a e, cioè, la riduzione di solo un terzo pergli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo, sebbene le prestazioni siano state comunque validamente effettuate dopo la scadenzae il ritardo abbia portato non alla revoca dell'incarico ma all'acquisizione della relazione(Cass. Sez. 6 - 2, n. 22158 del 12/09/2018 ) . [OSCURATO:PERSONA], nell’ordinanza impugnata, non ha correttamente applicato i principi suesposti; ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Taranto in composizione monocratica e in diversa persona fisica, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tarantoin composizione monocratica e in diversa persona fisica, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28645 –2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via E.Q. Visconti n.99, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. 2019n.28645 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -2- -intimati – avverso l’ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice del [OSCURATO:PERSONA] nel fascicolo n. 8523/2018 RG , comunicatail 2/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 luglio 2019, il Giudice de legato dal Presidente del Tribunale di Taranto ha respintol'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del 12/11/2018 dei compensi della c.t.u.collegiale espletata dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata all'accertamento degli esiti di un intervento chirurgico. Il decreto di liquidazione impugnato aveva stabilito la somma di Euro1.473,53 per ciascun consulente, in riferimento a 180 vacazioni ciascuno, liquidando poi una somma complessiva di Euro 2.947,60. Francavilla aveva opposto il decreto contestando l’eccessività del numero di vacazioni riconosciuto, 180, pari a 360 oredi lavoro per ciascuno dei due periti, ancor più perché l’incarico era collegiale; aveva, perciò, pure rappresenta to che in ipotesi di incarico collegiale la liquidazione è operata in riferimento ad un unico compenso, con l'aumento conseguente alla collegialità, laddove il Giudice aveva stabilito uncompenso per ciascun perito , sommando poi i due importi ; aveva Ric. 2019n.28645 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -3- lamentato, infine,che non fossestata applicata la sanzione della riduzione di un terzo,ex art. 52 d.P.R. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] delegato ha stabilito che il numero di vacazioni riconosciuto fosse «parametrato alla tipologia e all’entità dell’impegno professionale profuso dai due medici, nonché all’estrema complessità della prestazione loro richiesta» e che tale liquidazione risultasse congrua «come se fosse stata prestata da un solo c.t.u.»; ha altresì affermato che l’art. 52 non prevedeva decurtazioni nella liquidazione a vacazioni, limitandosi a stabilire che non si dovesse ten ere conto del periodo successivo alla scadenza del termine. 2. Avverso questaordinanza di rigetto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell'art 360 cod. proc. civ. , Francavilla ha lamentato la violazione dell'articolo 4, ultimo comma , della legge 319/80 e, in riferimento al n.4, la nullità della decisione per omessa o quantomeno apparente motivazione,in violazione degli art. 111 Cost . e 132 cod. proc. civ., per avere il Giudice dell'opposizione, relativamente alla eccepita esorbitanza del numero delle vacazioni riconosciute al collegio dei consulenti - 360 complessive – afferma to soltanto che l’ammontare fosse contenuto nei limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 319 / 80 e parametrato nel caso di specie «alla tipologia e all'entità Ric. 2019n.28645 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -4- dell'impegno professionale profuso dai due medici nonché dall'estrema complessità della prestazione loro richiesta». 1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazionee falsa applicazione dell'art . 52 del d.P.R. 115/2002 o, in subordine, in relazione al n. 4, la nullità della decisione per difetto di motivazione in violazione degli artt. 111 Cost e 132 cod. proc. civ. , per avere il Giudice erroneamente affermato che l'art. 52 non preveda, in ipotesi di ritardo del consulente nominato, alcuna decurtazione nella liquidazione dei compensi a vacazione, disponendola soltanto per gli onorari calcolati non a tempo. 1.3. Con il terzo motivo, articolato ancora una volta in riferimento al n. 4 del comma primo del 360cod. proc. civ., Francavilla ha censurato l’impugnata ordinanza per omessa o apparente motivazione in violazione degli artt.111 Cost e 132 cod. proc. civ. per avere il Giudice, in risposta alla eccepita previsione normativadi un'unica liquidazione in considerazione della natura collegiale dell'incarico, secondo quanto prescritto dall'art. 15 comma 4 della legge 24/2017, affermato che nel decreto opposto fosse stata effettuata un’unica liquidazione, laddove era stato invece stabilito un doppio compenso. 2. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., l’incarico plurimo è contemplato dall'art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 che,sostanzialmente riproducendo le disposizioni dell'abrogato Ric. 2019n.28645 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -5- art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 319, recante i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, stabilisce che, quando l'incarico sia stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato «sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio», a meno che il magistrato abbia disposto che ognuno degli incaricati d ove sse «svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli». Nell’articolo, dunque, è contemplata sia l’ipotesi dell’incarico collegiale e sia quella differente in cui il giudice abbia nominato più consulenti disponendo che o gnuno degli incaricati svolgapersonalmente e per intero l'incarico attribuito, in ragione delle professionalità specifiche di cui ognuno è in possesso: in questa seconda ipotesi, come evidente, non sussiste vincolo di collegialità e per ogni consulente sono operative le medesime disposizioni applicabili nel caso di nomina di un solo ausiliarioperché si realizza, in sostanza, una somma di indagini finalizzate ad un unico scopo. Con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio nei giudizi civili e penali in materia di responsabilità medica, nell'art. 15 della legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) è stato poi specificamente previsto, al comma 1, che, nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia «a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti Ric. 2019n.28645 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -6- nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento»; è stato introdotto, pertanto, il principio della necessaria collegialità nell'espletamento del mandato perché il Legislatore ha voluto garantire la corretta esplicazione dell'indagine e della valutazione peritale tanto attraverso la necessaria collegialità, quanto mediante la previsione della preparazione specialistica e delle conoscenze pratiche dei soggetti incaricati ( Corte Costituzionale 20/05/2021 n. 102). A chiusura, infatti, della disciplina, lo stesso art. 15 prevedeal comma 4 che «n ei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio»e, prima della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata con la richiamata sentenza n. 102 del 2021, aggiungeva che «nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'art.53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». Limitatamente a questa proposizione coordinata aggiuntiva l’art. 15 è stato dichiarato incostituzionale, sicché anche in ipotesi di incarico collegiale nei giudizi civili e penali in materia di responsabilità medica deve intendersi operante la prescrizione dell’art. 53 del d.P.R. 115/2002. Quanto al numero delle vacazioni, individuato in complessive 360per 120 giorni complessivi di impegno (90 per la redazione della bozza e 30 per la risposta alle osservazioni), Ric. 2019n.28645 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -7- l’art. 4 della legge 319/1980 (applicabile perché l’ indagine che abbia ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle partie non lo stato di salute della persona, ha una propria specificità, non sussumibile in un'apposita previsione in tabella, v. Cass. Sez. 2, n. 24992 del 25/11/2011), prevede esplicitamente che non possano essere liquidate più di quattrovacazioni al giorno (la vacazione è, infatti, di due ore ) e che «il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione»: non può, allora, ragionevolmente presumersi che il collegio abbia dedicato allo svolgimento dell'incarico conferitogli otto ore al giorno , tutti i giorni, compresi i festivi ed il periodo feriale(Cass. Sez. 2, n. 2410 del 20/02/2012).Al giudice, pertanto, è demandato di stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entitàdella materia controversa. (Cass. Sez. 2, n. 4055 del 06/12/1974). Infine, quanto alla decurtazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il caso in cui il consulente tecnico di ufficio completi le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnato dal magistrato, questa Corte ha chiarito cheanche nell’ipotesi di liquidazione a vacazioni è legittima la Ric. 2019n.28645 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -8- riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art. 52, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel caso in cui non sia possibile individuare con precisione quali attività siano state svolte prima o dopo la scadenza del termine per il deposito della consulenza; il principio è stato affermato proprio perché, diversamente ritenendo e applicando l’esclusione del compenso per «il periodo successivo alla scadenza del termine», non potendo individuar si con precisione quali attività siano tempestive,si rischierebbe di acquisire una parte di prestazione senza remunerazione; ne conseguirebbero duesanzioni divers e per unasituazione identic a e, cioè, la riduzione di solo un terzo pergli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo, sebbene le prestazioni siano state comunque validamente effettuate dopo la scadenzae il ritardo abbia portato non alla revoca dell'incarico ma all'acquisizione della relazione(Cass. Sez. 6 - 2, n. 22158 del 12/09/2018 ) . [OSCURATO:PERSONA], nell’ordinanza impugnata, non ha correttamente applicato i principi suesposti; ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Taranto in composizione monocratica e in diversa persona fisica, anche per le spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tarantoin composizione monocratica e in diversa persona fisica, a
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