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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00433/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla privazione della libertà personale patita dal 30 marzo 2000 al 17 aprile 2000, nella forma della custodia in carcere, e sino al 5 giugno 2000 nella forma degli arresti domiciliari, in relazione a un procedimento nel quale era indagato per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di truffa ai danni dello Stato, bancarotta patrimoniale fraudolenta, appropriazione indebita e frode fiscale nonché diversi reati-fine.

Il procedimento si era concluso con provvedimento di archiviazione del 25 settembre 2014 per sopravvenuta prescrizione dei reati.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la domanda non meritasse accoglimento perché non era stata riconosciuta giudizialmente l'ingiustizia formale della privazione della libertà personale; il giudice della riparazione ha rimarcato l'inapplicabilità della regola posta dall'art.314, comma 2, cod.proc.pen. giacchè la misura cautelare era stata revocata per essere venute meno le esigenze cautelari.

3. [OSCURATO:PERSONA]‘erici ricorre per cassazione, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che la privazione della libertà non fosse avvenuta per un periodo superiore alla pena astrattamente irrogabile, ossia sulla base di un principio non applicabile al caso in esame in cui nessun processo si è svolto.

Con un secondo motivo ha dedotto violazione dell'art.314, comma 3, cod. proc. pen. e 5, commi 5 e 6, CEDU per avere la Corte di appello ritenuto indimostrata l'ingiustizia formale della privazione della libertà sulla base del contenuto delle ordinanze del Tribunale del riesame senza esaminare il provvedimento di archiviazione, chiaramente indicativo dell'insussistenza di ogni responsabilità dell'indagato.

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.

2. Il diritto alla riparazione viene riconosciuto, in via principale, nel comma 1 dell'art. 314 cod. proc.pen., con riferimento all'ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia (cosiddetta ingiustizia sostanziale) derivi, non da elementi afferenti al momento della sua applicazione bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste.

Il riconoscimento del diritto è esplicitamente subordinato alla condizione della inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa.

2.1. Ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod.proc.pen., il diritto alla riparazione spetta anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen.

Le disposizioni citate si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato un provvedimento di archiviazione ovvero emessa sentenza di non luogo a procedere.

L'ipotesi normativa prevista dall'art. 314, comma 2, cod.proc.pen. riguarda, pertanto, i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo (quindi anche in caso di condanna), venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente (ingiustizia formale della restrizione subita dall'imputato: in questo caso l'ingiustizia appartiene alla situazione cautelare, rilevano cioè i vizi della misura tipizzati dal legislatore ed accertati con provvedimento irrevocabile), cioè nell'assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 (gravi indizi di colpevolezza, cause di giustificazione e di non punibilità, cause di estinzione del reato) e 280 cod.proc.pen. (titolo del reato, ovvero nell'ipotesi del reato punito con pena edittale inferiore al limite quantitativo ivi indicato).

2.2. Nel secondo comma dell'articolo, lo «stesso diritto» (di cui al primo comma) è dunque riconosciuto, indipendentemente dall'esito finale del processo di merito, a chiunque sia stato sottoposto a custodia cautelare, della cui applicazione sia stata accertata, con decisione irrevocabile, la non conformità alle previsioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc.pen. (cosiddetta ingiustizia formale).

Tale disposizione sembra contenere due limitazioni: una, inerente al titolo della privazione della libertà (circoscritto alle misure detentive), e l'altra, relativa alla esclusione della rilevanza della violazione delle regole in tema di esigenze cautelari.

Ma su tale impianto normativo è più volte intervenuta (con richiamo alle fonti internazionali), nel senso di ampliare il campo di applicazione dell'istituto riparatorio, la Corte Costituzionale.

Né va sottaciuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha ulteriormente esteso l'ambito di operatività del diritto alla riparazione affermando che persiste l'interesse all'impugnazione dell'ordinanza applicativa di una misura coercitiva, ai fini del giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, pur quando le censure contro il provvedimento, che nelle more sia stato revocato con la conseguente rimessione in libertà dell'interessato, non attengano alla -mancanza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen., bensì alla prospettata carenza di domanda cautelare (Sez.

U, n. 8388 del 22/01/2009, Navi, Rv.24229201).

2.3. E', poi, consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ipotesi di processo avente ad oggetto più imputazioni, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna od il proscioglimento con formula non di merito anche per una sola di queste, che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà, impediscono il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento con formula di merito dalle altre imputazioni» (Sez. 4 , n.46388 del 16/10/2014, Podlech, n.m.; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep.2014, Colucci, Rv. 25860701; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lilli, Rv. 25777801; Sez. 4, n. 46472 del 07/10/2003, Campanelli, Rv. 22673001).

3. Nel caso concreto, vertendosi in ipotesi di misura cautelare revocata per il venir meno delle esigenze cautelari, è corretto il rilievo contenuto nell'ordinanza impugnata circa l'inapplicabilità della regola dettata dall'art.314, comma 2, cod.proc.pen.; in alcun modo la pronuncia di archiviazione per estinzione del reato, a differenza di altri casi come talune derubricazioni (Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 26140801; Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, Calabrese, Rv. 25047401), potrebbe rivelare altrimenti l'insussistenza dei presupposti disciplinati dagli artt.273 e 280 cod.proc.pen.

È pur vero che l'art.273, comma 2, cod.proc.pen., aggiunge che la misura non può essere applicata nel caso in cui «sussiste» una causa di estinzione del reato, tra le quali si annovera la prescrizione; tuttavia, è altrettanto vero che la norma, con la richiamata perentoria forma verbale, fa chiaro riferimento non ad un'ipotesi di successivo intervento di una causa di estinzione, dovuta alle dinamiche processuali, bensì alla sussistenza evidente e attuale, cioè all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, della causa di estinzione.

Secondo l'art. 273, comma 2, cod.proc.pen., in altre parole, non è consentita l'emissione del provvedimento custodiale allorché pacificamente sussistano, già al momento dell'adozione del provvedimento stesso, le condizioni per la declaratoria di prescrizione del reato, non anche quando questa sia dichiarata per l'intervento di evenienze o situazioni connesse alle dinamiche del processo ovvero a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto.

4. Resta da esaminare, quindi, la questione posta dal ricorrente circa l'equipollenza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione secondo i presupposti dettati dall'art.314, comma 1, cod.proc.pen., tra pronuncia assolutoria nel merito e decreto di archiviazione per prescrizione del reato dal quale si possa evincere che non residui alcun indizio di reità a carico dell'indagato.

Ma tale equipollenza è esclusa dal tenore letterale dell'art.314, comma 3, cod.proc.pen., secondo il quale il decreto di archiviazione dà luogo alla riparazione nei casi previsti dall'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. alle medesime condizioni ivi disciplinate, ossia qualora l'archiviazione intervenga perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Esclusivamente in tali ipotesi non è richiesta l'ulteriore condizione della «decisione irrevocabile», posta dall'art. 314, comma 2, cod.proc.pen. per gli altri casi di archiviazione (che di norma sarà quella adottata all'esito di una richiesta di riesame o di una impugnazione avverso un provvedimento di rigetto di un'istanza a far cessare la custodia cautelare).

5. Tanto è sufficiente per ritenere infondato il ricorso.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla privazione della libertà personale patita dal 30 marzo 2000 al 17 aprile 2000, nella forma della custodia in carcere, e sino al 5 giugno 2000 nella forma degli arresti domiciliari, in relazione a un procedimento nel quale era indagato per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di truffa ai danni dello Stato, bancarotta patrimoniale fraudolenta, appropriazione indebita e frode fiscale nonché diversi reati-fine. Il procedimento si era concluso con provvedimento di archiviazione del 25 settembre 2014 per sopravvenuta prescrizione dei reati. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che la domanda non meritasse accoglimento perché non era stata riconosciuta giudizialmente l'ingiustizia formale della privazione della libertà personale; il giudice della riparazione ha rimarcato l'inapplicabilità della regola posta dall'art.314, comma 2, cod.proc.pen. giacchè la misura cautelare era stata revocata per essere venute meno le esigenze cautelari. 3. [OSCURATO:PERSONA]‘erici ricorre per cassazione, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che la privazione della libertà non fosse avvenuta per un periodo superiore alla pena astrattamente irrogabile, ossia sulla base di un principio non applicabile al caso in esame in cui nessun processo si è svolto. Con un secondo motivo ha dedotto violazione dell'art.314, comma 3, cod. proc. pen. e 5, commi 5 e 6, CEDU per avere la Corte di appello ritenuto indimostrata l'ingiustizia formale della privazione della libertà sulla base del contenuto delle ordinanze del Tribunale del riesame senza esaminare il provvedimento di archiviazione, chiaramente indicativo dell'insussistenza di ogni responsabilità dell'indagato. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato. 2. Il diritto alla riparazione viene riconosciuto, in via principale, nel comma 1 dell'art. 314 cod. proc.pen., con riferimento all'ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia (cosiddetta ingiustizia sostanziale) derivi, non da elementi afferenti al momento della sua applicazione bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste. Il riconoscimento del diritto è esplicitamente subordinato alla condizione della inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa. 2.1. Ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod.proc.pen., il diritto alla riparazione spetta anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Le disposizioni citate si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato un provvedimento di archiviazione ovvero emessa sentenza di non luogo a procedere. L'ipotesi normativa prevista dall'art. 314, comma 2, cod.proc.pen. riguarda, pertanto, i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo (quindi anche in caso di condanna), venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente (ingiustizia formale della restrizione subita dall'imputato: in questo caso l'ingiustizia appartiene alla situazione cautelare, rilevano cioè i vizi della misura tipizzati dal legislatore ed accertati con provvedimento irrevocabile), cioè nell'assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 (gravi indizi di colpevolezza, cause di giustificazione e di non punibilità, cause di estinzione del reato) e 280 cod.proc.pen. (titolo del reato, ovvero nell'ipotesi del reato punito con pena edittale inferiore al limite quantitativo ivi indicato). 2.2. Nel secondo comma dell'articolo, lo «stesso diritto» (di cui al primo comma) è dunque riconosciuto, indipendentemente dall'esito finale del processo di merito, a chiunque sia stato sottoposto a custodia cautelare, della cui applicazione sia stata accertata, con decisione irrevocabile, la non conformità alle previsioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc.pen. (cosiddetta ingiustizia formale). Tale disposizione sembra contenere due limitazioni: una, inerente al titolo della privazione della libertà (circoscritto alle misure detentive), e l'altra, relativa alla esclusione della rilevanza della violazione delle regole in tema di esigenze cautelari. Ma su tale impianto normativo è più volte intervenuta (con richiamo alle fonti internazionali), nel senso di ampliare il campo di applicazione dell'istituto riparatorio, la Corte Costituzionale. Né va sottaciuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha ulteriormente esteso l'ambito di operatività del diritto alla riparazione affermando che persiste l'interesse all'impugnazione dell'ordinanza applicativa di una misura coercitiva, ai fini del giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, pur quando le censure contro il provvedimento, che nelle more sia stato revocato con la conseguente rimessione in libertà dell'interessato, non attengano alla -mancanza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen., bensì alla prospettata carenza di domanda cautelare (Sez. U, n. 8388 del 22/01/2009, Navi, Rv.24229201). 2.3. E', poi, consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ipotesi di processo avente ad oggetto più imputazioni, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna od il proscioglimento con formula non di merito anche per una sola di queste, che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà, impediscono il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento con formula di merito dalle altre imputazioni» (Sez. 4 , n.46388 del 16/10/2014, Podlech, n.m.; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep.2014, Colucci, Rv. 25860701; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lilli, Rv. 25777801; Sez. 4, n. 46472 del 07/10/2003, Campanelli, Rv. 22673001). 3. Nel caso concreto, vertendosi in ipotesi di misura cautelare revocata per il venir meno delle esigenze cautelari, è corretto il rilievo contenuto nell'ordinanza impugnata circa l'inapplicabilità della regola dettata dall'art.314, comma 2, cod.proc.pen.; in alcun modo la pronuncia di archiviazione per estinzione del reato, a differenza di altri casi come talune derubricazioni (Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 26140801; Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, Calabrese, Rv. 25047401), potrebbe rivelare altrimenti l'insussistenza dei presupposti disciplinati dagli artt.273 e 280 cod.proc.pen. È pur vero che l'art.273, comma 2, cod.proc.pen., aggiunge che la misura non può essere applicata nel caso in cui «sussiste» una causa di estinzione del reato, tra le quali si annovera la prescrizione; tuttavia, è altrettanto vero che la norma, con la richiamata perentoria forma verbale, fa chiaro riferimento non ad un'ipotesi di successivo intervento di una causa di estinzione, dovuta alle dinamiche processuali, bensì alla sussistenza evidente e attuale, cioè all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, della causa di estinzione. Secondo l'art. 273, comma 2, cod.proc.pen., in altre parole, non è consentita l'emissione del provvedimento custodiale allorché pacificamente sussistano, già al momento dell'adozione del provvedimento stesso, le condizioni per la declaratoria di prescrizione del reato, non anche quando questa sia dichiarata per l'intervento di evenienze o situazioni connesse alle dinamiche del processo ovvero a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto. 4. Resta da esaminare, quindi, la questione posta dal ricorrente circa l'equipollenza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione secondo i presupposti dettati dall'art.314, comma 1, cod.proc.pen., tra pronuncia assolutoria nel merito e decreto di archiviazione per prescrizione del reato dal quale si possa evincere che non residui alcun indizio di reità a carico dell'indagato. Ma tale equipollenza è esclusa dal tenore letterale dell'art.314, comma 3, cod.proc.pen., secondo il quale il decreto di archiviazione dà luogo alla riparazione nei casi previsti dall'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. alle medesime condizioni ivi disciplinate, ossia qualora l'archiviazione intervenga perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Esclusivamente in tali ipotesi non è richiesta l'ulteriore condizione della «decisione irrevocabile», posta dall'art. 314, comma 2, cod.proc.pen. per gli altri casi di archiviazione (che di norma sarà quella adottata all'esito di una richiesta di riesame o di una impugnazione avverso un provvedimento di rigetto di un'istanza a far cessare la custodia cautelare). 5. Tanto è sufficiente per ritenere infondato il ricorso. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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