CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28201 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 7 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale Oggetto: dichiarazione di intento –omesso invio - sanzione- in calce all’atto di costituzione e memoria del 9 maggio 2018, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]; - resistente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 4677 / 2 / 201 7 , depositata in data24 maggio 2017; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 23 giugno 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un atto di contestazione delle sanzioni per avereomesso di comunicare telematicamente all’ufficio le dichiarazione di intento relative agli anni 2009e 2010; avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributari a provinciale di Salerno, avendo ritenuto che il mancato invio della suddetta comunicazione costituisse una mera violazione formale; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che la fattispecie contestata non rientrassené nell’ambito della previsione di cui all’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 471/1997,né in quello di cui al comma 4bis, del medesimo articolo; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a un unico motiv o di censura; la società ha depositato un atto denominato “di costituzione e memorie di udienza per la discussione”;considerato che: in via pregiudiziale va dichiarata la tardività dell’atto di costituzione della società, poiché contiene deduzioni difensive depositate oltre il termine di costituzione; con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, comma 4bis, d.lgs. n. 471/1997, e dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, per avere erroneamente ritenuto non sanzionabile la condotta della società che, quale fornitore, aveva omesso di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento; il motivo è fondato; in punto di fatto, è pacifico, come risulta dalla copia dell’atto di contestazione riprodotto dalla parte ricorrente e come riconosciuto dallo stesso giudice del gravame, che l'operazione era costituita dalla cessione di beni ad un esportatore abituale, da cui il regime di non imponibilità ex D.P.R. n. 633 del 1972 art. 8, comma 1, lett. c). Da ciò l'Ufficio, sul rilievo dell'omesso invio della comunicazione contenente i dati della dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale, ha contestato alla società, quale fornitore, la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997 art. 7, comma 4 bis; questa Corte,con la pronuncia 28 luglio 2022, n. 23695, ha delineato i corretti parametri normativi di riferimento da applicare alla fattispecie, sia in relazione alla disamina già compiuta con le pronunce di questa Corte del 12 luglio 2011, n. 19738 e 5 gennaio 2022, n. 202, che alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite 27 aprile 2022, n. 13145; in particolare, si è affermato il seguente principio di diritto: “la modifica dell'art. 7, comma 4 bis, D.Lgs. n. 471 del 1997 ad opera dell'art. 20 D.Lgs. n. 175 del 2014, poi ulteriormente novellato con riguardo al regime sanzionatorio dall'art. 15 D.Lgs. n. 158 del 2015, non ha comportato una abolitio attesa la persistente illiceità del fatto e, quanto alla condotta del cedente/prestatore, la continuità strutturale tra l'originaria previsione e le modifiche sopravvenute che hanno riguardato un mutamento di ordine solo quantitativo degli adempimenti richiesti; tuttavia, mentre va esclusa l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla prima novella in forza dell'esplicita norma transitoria contenuta nell'ultimo comma dell'art. 20 D.Lgs. n. 175 del 2014, è applicabile, per il principio del favor rei e in assenza di norme derogatorie dei principi generali di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 472 del 1997, il regime sanzionatorio più lieve introdotto con l'art. 15 D.Lgs. n. 158 del 2015”; si è inoltre precisato chel'obbligo di comunicazione della dichiarazione di intenti si correla all'esigenza di consentire un efficace controllo sull'applicazione della disciplina in tema di Iva e, in particolare, del regime di riscossione dell'imposta relativa ad operazioni di cessione intraunionale o all'esportazione e, per tale ragione, la sua inosservanza non può dare luogo ad una violazione meramente formale, in quanto tale non punibile (cfr., in merito a fattispecie analoga di omessa annotazione e registrazione della dichiarazione di intento, Cass. n. 22178 del 27/09/2013; Cass. n. 12847 del 22/06/2015; Cass. n. 19738 del 12/07/2021); non viene, dunque, in rilievo una mera irregolarità dichiarativa attinente alle modalità di comunicazione del documento, suscettibile di dare luogo ad una violazione meramente formale, bensì una inosservanza degli obblighi di dichiarazione e verifica in capo al fornitore, idonei ad ostacolare l'attività di controllo; ai suddetti principi non si è adeguata la sentenza censurata che ha escluso in radice la punibilità della omessa trasmissione della dichiarazione di intento da parte del fornitore;ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, sezione staccata di Salerno, anche p