CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 dicembre 2024
Cassazione n. 18718/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza pronunciata in data 23 dicembre 2024 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento di convalida di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 6 dicembre 2024. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione degli artt.321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. nonché carenza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto del delitto di ricettazione. 2.1. La motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il fumus del reato di ricettazione sarebbe fondata su circostanze congetturali, prive di alcun fondamento logico-fattuale, e su un percorso argonnentativo privo della necessaria individuazione della tipologia del reato presupposto. I giudici del riesame si sarebbero, infatti, limitati a fare riferimento all'accertata suddivisione del denaro in banconote di piccolo taglio ed al rapporto di amicizia che legherebbe il ricorrente al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto della compatibilità tra la somma rinvenuta ed i redditi lecitamente percepiti dal [OSCURATO:PERSONA] quale dipendente dell'azienda edile del padre. Il Tribunale avrebbe, altresì, trascurato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe espressamente escluso la partecipazione del ricorrente alle attività criminali del Perfetto, a seguito di una precisa scelta di quest'ultimo di non coinvolgere il [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività criminali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve esser accolto per le ragioni di seguito indicate. La motivazione impugnata è assolutamente carente in ordine all'individuazione della tipologia dell'ipotizzato reato presupposto; va ricordato, in proposito, che, in caso di contestazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è possibile addivenire a sequestro solo se è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati (vedi Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01: «Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»; nello stesso senso Sez. 2, n. 17951 del 07102/2023, Pertena, non massimata). Di conseguenza, la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolo può essere ritenuta solo laddove sia identificata, quanto meno la tipologia del reato presupposto, che si colloca a monte della condotta di ricettazione e che è essenziale per la configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 — 01: «con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell'indagato (vedi Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433: «Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un- giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»). 2. In applicazione di tali principi ermeneutici, si deve rilevare che la motivazione impugnata risulta apparente in quanto desume la provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro esclusivamente in ragione dell'importo e della suddivisione in banconote di piccolo taglio della somma sequestrata al [OSCURATO:PERSONA], della presenza del ricorrente nei pressi dell'abitazione del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] nonché della modesta entità dei redditi lecitamente percepiti dal [OSCURATO:PERSONA], elementi ambigui e privi di univocità indiziaria, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità della somma di denaro da parte del ricorrente. Si tratta, infatti, di indicazioni meramente congetturali, che riguardano la natura di quanto sequestrato e la personalità dell'indagato, che tuttavia non indicano alcunché in ordine al delitto presupposto che avrebbe generato la ipotetica illecita detenzione della somma vincolata. Peraltro, il Tribunale ha sostanzialmente ignorato quanto affermato dal collaboratore di giustizia Domenico di Napoli in ordine alla natura esclusivamente amicale dei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Perfetto nonché alla volontà manifestata da quest'ultimo di non coinvolgere il suo amico nell'attività di spaccio da lui gestita. La motivazione appare, inoltre, del tutto apodittica nella parte in cui ritiene la somma in sequestro del tutto incompatibile con i redditi regolarmente percepiti dal [OSCURATO:PERSONA] con la sua attività lavorativa. La natura congetturale delle affermazioni dei giudici del riesame induce ad affermare che l'ordinanza impugnata è priva di una reale motivazione in ordine alla possibile provenienza delittuosa del denaro in sequestro intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificato possesso di un oggetto di valore da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 — 01; Sez. 2, n. 45150 del 20/09/2022, Dedej, non massimata). La motivazione impugnata non specifica adeguatamente le ragioni che hanno indotto i giudici del riesame a ricondurre l'accertata detenzione della somma pari a 3.500,00 euro ad una specifica fattispecie incriminatrice; l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito con conseguente violazione di legge sub specie carenza di motivazione. 3. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente, ai sensi dell'ad. 32