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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 aprile 1965

Cassazione n. 07206/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1965 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte già depositate.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di RIMINI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 23.5.2023 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Rimini in data 25.5.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 2018) condannandola alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2000 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992.

La previsione della revoca della patente sarebbe del tutto irraclionevole, a seguito della sentenza n.88 /2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo nel più grave caso dell'omicidio stradale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va rilevato preliminarmente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 dei 27/10/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevate dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza del 14/7/20202.

Ha ritenuto il giudice delle leggi che ".. la disposizione censurata non introduce alcun indifferenziato automatismo sanzionatorio che possa qualificarsi come un indice di disparità di trattamento ed irragionevolezza intrinseca.

La guida in stato di ebbrezza, ricondotta ai reati pericolo presunto, è declinata dalla disposizione secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore in base al livello del tasso alcolemico finalizzata alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. ..Nè è utilmente invocabile il P tertium comparationis con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime che potrebbe beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente: l'automatismo della revoca della patente applicabile a tali fattispecie ai sensi dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S. è stato sì censurato dalla Corte costituzionale ma solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate..".

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1965 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte già depositate. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di RIMINI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23.5.2023 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Rimini in data 25.5.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 2018) condannandola alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2000 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992. La previsione della revoca della patente sarebbe del tutto irraclionevole, a seguito della sentenza n.88 /2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo nel più grave caso dell'omicidio stradale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rilevato preliminarmente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 dei 27/10/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevate dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza del 14/7/20202. Ha ritenuto il giudice delle leggi che ".. la disposizione censurata non introduce alcun indifferenziato automatismo sanzionatorio che possa qualificarsi come un indice di disparità di trattamento ed irragionevolezza intrinseca. La guida in stato di ebbrezza, ricondotta ai reati pericolo presunto, è declinata dalla disposizione secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore in base al livello del tasso alcolemico finalizzata alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. ..Nè è utilmente invocabile il P tertium comparationis con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime che potrebbe beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente: l'automatismo della revoca della patente applicabile a tali fattispecie ai sensi dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S. è stato sì censurato dalla Corte costituzionale ma solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate..". Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca
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