CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25277/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 19407/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con procura speciale apposta su foglio separato ed elettivamente dom iciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio degli stessi; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] –Rinuncia al ricorso da parte del difensore [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 271, presso lo studio dello stesso difensore; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2691/2018, pubblicata il 24aprile 2018 e notificata il 26 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fondo con soprastanti fabbricati sito in [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” distinto al [OSCURATO:PERSONA] al Foglio 18, part. 6, 7, 14, 15 e 50, evocava, dinanzi al Tribunale di Rieti - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del fondo con soprastanti fabbricati confinante con quello dell’attrice, chiedendo la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni da questa subiti a causa della violazione delle distanze legali scaturita dalle opere di costruzione e ristrutturazione realizzate dalla convenuta. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, il Tribunale adito, disposta CTU, con sentenza n. 96/2008, rigettava integralmente le domande dell’attrice ritenendo rispettate le distanze legali sulla base delle risultanze della CTU. In virtù di impugnazione interposta, con atto di citazione notificato il 14 novembre 2008, da [OSCURATO:PERSONA], con la quale contestava, in particolare, il criterio di calcolo delle distanze utilizzato dall’ausiliare (misure radiali anziché misure lineari dirette) e chiedeva disporsi nuova CTU, la Corte d’appello di Roma, nella resistenza della società appellata, disposta nuova CTU, accoglieva parzialmente l’appello, aderendo, in relazione agli elementi di disaccordo emersi tra gli esiti della consulenza espletata in appello e quella svolta in primo grado, alla prima, ritenendola conforme agli strumenti urbanistici del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguardava i criteri di misurazione delle distanze e, per il resto, maggiormente chiara e completa. In parziale riforma della decisione del giudice di prime cure disponeva l’arretramento del vano scala annesso all’edificio D fino alla distanza minima di dieci metri dal confine con la proprietà Becelli, nonché la demolizione di tutti i muri evidenziati in rosa nella planimetria n. 4.1 della seconda relazione peritale, con la sola eccezione della parte di muro colorata in verde nella planimetria 4b.1; inoltre, la demolizione del muro colorato in giallo e contrassegnato dalla sigla 5a iscritta in un cerchio nella planimetria 4a.2, rigettato per il resto il gravame. In particolare, con riferimento alla costruzione di “un fabbricato fuori terra con vicino un comignolo posto ad una distanza di metri 8,29 dalla proprietà dell’istante” ritenuta dall’appellante “in netto contrasto con l’art. 890 c.c.”, la Corte d’appello respingeva la doglianza stante il rispetto delle distanze legali come risultante da entrambe le CTU. In relazione ad “un ampio solaio con lastrico solare munito di pavimentazione posto a 50 cm dalla recinzione del confine della Becelli” e a “un muro e nuovo fabbricato posti a m. 9,25 dal magazzino dell’attrice” la Corte d’Appello condannava l’appellata ad arretrare fino alla distanza di 10 metri dal confine tutta la parte del vano scala che emerge al di sopra del piano di calpestio e del giardino/lastrico solare, non consentendo, l’obbligatorietà della predisposizione di impianti destinati a favorire la mobilità dei disabili, di derogare le norme che impongono il rispetto delle distanze tra fondi finitimi. Inoltre, in relazione a “vari muretti di tufo realizzati ad una distanza variabile tra 0,70 a 1,60 metri dal confine”, così formulata la domanda, il Giudice distrettuale rilevava la difformità delle distanze per quelli colorati in rosa nella planimetria del secondo consulente, ad esclusione del “piccolo tratto di muro” qualificabile quale muro di confine avente facce libere ed insistendo sul confine, per avere la società appellata modificato con i lavori l’altimetria dei luoghi. Inoltre, andava disposta la demolizione del muro colorato in giallo perché insistente su “stradello” che nella sostanza costituiva strada interpoderale di proprietà comune delle parti. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E C. sulla base di cinque motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Fissata adunanza camerale al 15 marzo 2023, in imminenza della stessa, il 12.03.2023, la ricorrente depositava telematicamente, oltre che con invio di mail, atto di rinuncia, recante la sottoscrizione di entrambi i difensori delle parti. L'atto di rinuncia al ricorso - sebbene sottoscritto dal difensore della società, al pari dell’accettazione che reca la firma del solo difensore della controricorrente, per essere entrambi i difensori muniti del relativo potere (cfr Cass. 7 ottobre 2005 n. 19648) - soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. In conclusione, da quanto sopra consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.) e le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate nei confronti di tutte le parti, stante la definizione transattiva della controversia, come si evince dalle premesse della stessa rinuncia. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia; dichiara interamente compensate fra le parti le spese