CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 409 del 2001 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi; rilevato che il ricorso lamenta travisamento della prova con riferimento alle risultanze acquisite e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia diffusamente e tutt'altro che illogicamente affrontato sia la questione della fondatezza dell'ipotesi accusatoria (valorizzando l'accertata effettuazione di una scommessa del valore di 2 Euro da parte di GUERRISI Domenico, cliente del circolo gestito dall'odierno ricorrente, il quale aveva messo a disposizione del GUERRISI un "conto gioco" intestato al fratello [OSCURATO:PERSONA]' Domenico), sia la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato in particolare, a tale ultimo riguardo, che la Corte d'Appello ha escluso l'ipotesi della particolare tenuità (nonostante la modestia della scommessa direttamente accertata) valorizzando non solo e non tanto il precedente specificoa carico del ricorrente, quanto soprattutto le risultanze dichiarative (avendo il GUERRISI precisato che presso il circolo era possibile "giocare le schedine" senza alcuna previa registrazione, nel senso che "qualunque persona può entrare e gioca"), unitamente a considerazioni di ordine logico (relative sia alla messa a disposizione di un conto gioco intestato al fratello del ricorrente, "pronto all'uso", chiaramente indicativa di una pregressa organizzazione funzionale alla raccolta di scommesse; sia alla inverosimiglianza dell'ipotesi di una immediata possibilità di effettuare la scommessa, da parte di un cliente, se il circolo fosse stato realmente estraneo ad un'attività di raccolta); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M