CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 05357/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Asti del 3 novembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2000 di ammenda, con revoca della patente di guida, in ordine al reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis, cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza un veicolo [OSCURATO:PERSONA] (esito accertamento 1,84 ed 1,81 g/1), con l'aggravante di aver provocato un incidente autonomo e di aver commesso il fatto in orario notturno; condotta tenuta in Asti, il 3 novembre 2022. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di ricorso, con il quale deduce vizio della motivazione quanto alla entità della pena ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. 3. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Va rilevato che lo stesso riproduce, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, riferendosi alla concreta gravità del fatto (valutato non per il mero titolo del reato, ma perché il tasso alcolemico superava di non poco il limite minimo della soglia più alta di punibilità, la modalità della condotta, la causazione di un incidente per aver perso la padronanza del mezzo con conseguente pericolosità per gli utenti della strada) ed al grado della colpa, elementi espressivi di una non lieve entità del fatto di reato, il diniego della concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. La motivazione è quindi conforme all'orientamento espresso da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, ed alle altre successive). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'8 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]